La notizia di diversi, seppur leciti, ritardi nella consegna delle fatture elettroniche da parte del SDI, che più di qualcuno sta registrando in questi ultimi giorni, è l’occasione per una rivisitazione della normativa sul punto
Da qualche giorno si registrano segnalazioni di inusuali, seppur leciti come vedremo più avanti, rallentamenti nella consegna delle fatture elettroniche attraverso il Sistemi Di Interscambio, SDI.
Una anomalia insolita atteso che di solito i tempi di consegna sono molto ridotti, anche poche ore, o comunque ordinariamente entro il giorno successivo alla trasmissione.
Il perché non è noto ma in effetti, tuttavia si riporta come esempio uno dei diversi casi verificatisi presso lo studio professionale: una fattura emessa e inviata il giorno 11 ottobre scorso risulta essere stata consegnata solo la mattina del 16 ottobre.
Da un veloce scambio di informazioni tramite i canali social, diversi operatori hanno registrato rallentamenti, comunque nei tempi massimi previsti dalla norma, come approfondiremo più avanti.
Mettendo ora da parte le possibili conseguenze di ordine pratico, relative alla liquidazione dell’IVA, si coglie l’occasione per rivisitare quanto dispongono normativa e prassi vigenti, dopo che l’emittente ha inviato la fattura allo SDI.
Liquidazione IVA: cinque giorni per la consegna delle fatture elettroniche
La pagina del portale dell’Agenzia delle Entrate relativa alla fatturazione elettronica ricorda che:
“I tempi in cui il SdI effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al SdI in quel momento.”
Detto che in assenza di novità eclatanti non vi è motivo di pensare ad un’enorme e improvvisa crescita di movimentazione di fatture elettroniche in transito, proseguiamo con l’esame della normativa e della prassi.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 Aprile 2018 detta le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Tale provvedimento, al punto 2.4 riporta quanto segue:
“Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.”
La lettura delle disposizioni di prassi, combinata con quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 100 “Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, consente di stabilire il periodo più breve per disporre la detrazione dell’imposta relativa al ciclo passivo di fatturazione.
All’articolo 1 comma 1 viene stabilito che:
“entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Presto l’ultimo periodo dell’articolo verrà cancellato, così anche a cavallo di due anni si potrà applicare la regola sopra evidenziata, senza più eccezioni.
Liquidazione IVA: il caso del giorno 15 festivo
Vediamo se e come è applicabile al caso in esame la disposizione di cui al Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 che al suo articolo 7 comma 2 lettera L:
“l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;”
La disposizione stabilisce la proroga generalizzata al primo giorno feriale successivo dei termini e delle scadenze di adempimenti e versamenti, ma potrà essere applicata solo al secondo dei requisiti necessari per considerare l’imposta detraibile della fattura riferibile al mese precedente, atteso che entro il giorno 15 del mese la fattura elettronica:
- deve essere consegnata dallo SDI al destinatario;
- deve essere annotata sul registro degli acquisti.
La predetta norma riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, come appunto l’annotazione nel registro.
Per riassumere, la fattura con data in uno specifico mese deve essere stata consegnata dallo SDI entro il giorno 15 del mese successivo e, qualora tale termine ricada in un giorno festivo (come accaduto nel mese di ottobre) per esercitare il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento potrà essere annotata sul registro entro il giorno non festivo successivo.
L’inusuale caso dei pur leciti ritardi nella consegna da parte del SDI comporterà per l’interessato il dover posticipare la detrazione dell’imposta relativa a fatture datate settembre ma consegnate il 16 o anche dopo, vista la normativa in vigore.
Verosimilmente possiamo ipotizzare che ciò stia avvenendo per questioni tecniche contingenti ma, se invece fossero le prime avvisaglie di un meccanismo in “saturazione”?
Cosa accadrà quando, a partire dal prossimo mese di gennaio, si riverserà sul SDI anche il flusso della fatturazione dei contribuenti in regime forfettario oggi ancora esclusi dall’obbligo?
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Liquidazione IVA: rallentamenti del SDI e ritardi nella consegna delle fatture elettroniche