Classificazione operazioni spesometro in scadenza il prossimo 28 febbraio 2019: tutte le regole ed i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.
La classificazione delle operazioni oggetto di invio telematico in ordine allo spesometro del secondo semestre 2018 - ed in scadenza il prossimo 28 febbraio 2019 - è stata chiarita con un provvedimento di prassi dell’Agenzia delle Entrate dello scorso anno.
Con la circolare 1/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato i codici natura da inserire nel tracciato dello spesometro semestrale.
I codici per la classificazione della natura delle operazioni da inserire nello spesometro relativo al secondo semestre 2018 riguardano le fatture emesse o ricevute nelle quali il cedente\prestatore non ha indicato l’imposta ma una specifica annotazione.
Per consentire l’identificazione della natura di ciascuna operazione attiva o passiva sono perciò stati individuati degli specifici codici da inserire all’interno del tracciato dello spesometro.
Si allega di seguito la classificazione delle operazioni relative allo spesometro con tutti i codici da inserire per individuare la natura dell’operazione.
Si ricorda ai lettori che la prossima scadenza dello spesometro sarà anche l’ultima: l’adempimento in oggetto, infatti, è stato abrogato dalla normativa sulla fattura elettronica.
Spesometro secondo semestre 2018: classificazione operazioni e codice natura in vista dell’adempimento in scadenza il prossimo 28 febbraio 2019
La classificazione delle operazioni relative allo spesometro 2018 è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2017.
Ecco qual è la classificazione e quali sono i codici natura da inserire nello spesometro 2018 associati a ciascuna tipologia di fattura emessa o ricevuta nella quale non è indicata l’imposta ma una specifica annotazione:
Operazione e annotazioni | Codice Natura |
---|---|
Operazioni escluse (ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972) | N1 – escluse ex art.15 |
Operazioni non soggette ad Iva (per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta) | N2 – non soggette |
Operazioni non imponibili | N3 – non imponibile |
Operazioni esenti | N4 - esente |
Operazioni soggette a regime del margine / IVA non esposta in fattura (operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati .decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti) | N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura |
Operazioni soggette a inversione contabile / reverse charge | N6 – inversione contabile - reverse charge |
Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA (fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici) | N7 – IVA assolta in altro Stato UE |
Spesometro secondo semestre 2018: la circolare n. 1/E/2017 con le regole su compilazione e invio telematico
Si allega di seguito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2017 dove sono chiarite non solo le regole sulla classificazione delle operazioni relative allo spesometro ma tutte le istruzioni su compilazione e invio telematico della comunicazione dati fatture emesse e ricevute:
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 1/E/2017
- Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2017 contenente diversi chiarimenti su compilazione e invio telematico dello spesometro semestrale
Spesometro secondo semestre 2018: regole per la corretta classificazione natura operazioni
Accanto ai codici natura relativi alle operazioni in cui non è inserita l’imposta in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcune regole per la corretta classificazione delle operazioni da inserire nello spesometro 2018.
Nel dettaglio, viene chiarito che:
- il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:
- vendite a distanza (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
- prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinate dall’articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall’articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.
Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l’assolvimento dell’IVA avviene in un altro Stato UE.
Classificazione operazioni spesometro secondo semestre 2018: stessi codici natura per fatture emesse e ricevute
Oltre a specificare che i codici natura da inserire nello spesometro riguardano sia le fatture emesse che quelle ricevute, ovvero sia le operazioni attive che quelle passive, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
- l’unica differenza è che quando la fattura ricevuta riporta l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.
Per tutti gli altri approfondimenti su istruzioni e scadenze relative allo spesometro si invita i lettori a consultare la sezione dedicata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Spesometro: classificazione operazioni per l’invio relativo al secondo semestre 2018