I titolari di partita IVA in regime dei minimi e i forfettari sono esonerati dall'invio dello spesometro 2018. Ecco tutte le regole e alcune importanti precisazioni.
Tra i soggetti esonerati dall’invio dello spesometro 2018 rientrano anche i contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari.
I contribuenti minimi e quelli nel regime forfettario beneficiano della semplificazione degli adempimenti IVA e pertanto non devono inviare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute anche nel 2018, così come previsto sia lo scorso anno che in relazione al “vecchio” spesometro annuale.
A tal proposito si ricorda che i soggetti obbligati all’invio dello spesometro possono optare anche per il 2018 per la trasmissione a periodicità semestrale e che, in tal caso, la prima scadenza è fissata al 1° ottobre 2018 mentre l’invio dei dati del secondo semestre dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2019.
Spesometro 2018, esonerati titolari di partita IVA in regime forfettario e dei minimi
Per i contribuenti titolari di partita Iva nei vari regimi di vantaggio, ovvero in regime dei minimi e forfettario, è previsto l’esonero dall’invio dello spesometro 2018.
Come noto infatti i soggetti minori sono esonerati dagli obblighi IVA e da buona parte degli adempimenti collegati, tra cui per l’appunto l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro trimestrale/semestrale).
Minimi e forfettari sono infatti tenuti soltanto alla numerazione e alla conservazione di fatture d’acquisto e bollette doganali e alla certificazione dei corrispettivi e pertanto, operando in regime di “franchigia IVA”, non dovranno inviare lo spesometro entro la prossima scadenza del 1° ottobre 2018.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti che hanno ricevuto fatture da minimi e forfettari, è previsto l’obbligo di inserirle nello spesometro.
Spesometro 2018: tutti i soggetti esonerati
I titolari di partita IVA nel regime dei minimi e nel regime forfettario non sono i soli a beneficiare dell’esonero dall’invio dello spesometro 2018.
I soggetti che non dovranno trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sono i seguenti:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013.
- i soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.
- i soggetti di cui all’articolo 74ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA;
- i soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del d.p.r. 633/1972, ovvero i produttori agricoli in regime speciale IVA per le fatture emesse e ricevute a partire dal 1° gennaio 2018 (per effetto delle novità inserite con il Decreto Dignità).
Per ulteriori approfondimenti i lettori possono consultare la rubrica di Informazione Fiscale dedicata alla comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Spesometro 2018: esonerati minimi e forfettari