Regime forfettario: guida completa alla partita IVA agevolata

Francesco Oliva - Dichiarazioni e adempimenti

Regime forfettario (ex regime dei minimi) partita iva agevolata: requisiti, tabella con limiti di reddito e coefficienti Ateco, cause di esclusione e inquadramento INPS.

Regime forfettario: guida completa alla partita IVA agevolata

Regime forfettario o regime dei minimi? Occorre parlare correttamente di regime forfettario poiché il regime dei minimi è stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2016, rimandendo in vigore solo in via residuale (fino al 35° anno di età del contribuente ovvero al 5° periodo d’imposta consecutivo).

Partita IVA regime forfettario 2018: con le Leggi di Stabilità 2015 e 2016 è stata varata la riforma della partita IVA dei regimi fiscali speciali previsti per gli esercenti attività di impresa, artistiche e professionali. Con la legge di stabilità 2015, legge n. 190 del 2014 art. 1 commi 54-89, sono stati abrogati il regime dei minimi al 5% e il regime delle nuove iniziative produttive di cui alla legge 388/2000. Al loro posto è stato istituito un nuovo regime forfetario applicabile alle sole persone fisiche con partita iva (ditte individuali, imprese familiari e professionisti). Si tratta di un regime semplificato cui si può accedere rispettando i requisiti previsti a prescindere dall’età anagrafica, dal requisito della novità e dall’anzianità della partita iva stessa.

Ecco l’analisi normativa completa della Legge di Stabilità 2015 e 2016 in materia di partita IVA agevolata con il regime forfettario.

Partita IVA agevolata con regime forfettario: i requisiti

Dallo scorso 1° gennaio 2016 il regime dei minimi non può essere più utilizzato: al suo posto il nuovo regime forfettario.

Partita IVA agevolata: i soggetti esercenti attività di impresa, artistica o professionale applicano il regime forfetario se, contemporaneamente, nell’anno precedente soddisfano i seguenti requisiti:

  • hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 annesso alla legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
  • hanno sostenuto spese per lavoro accessorio (art. 70 D. lgs. 276/2003), dipendente (artt. 50 e ss. TUIR), a progetto (artt. 61 e ss. D. lgs. 276/2003), svolto sotto forma di associazione in partecipazione (art. 53, comma 2, lettera c TUIR) non superiori ad euro 5.000,00 lordi;
  • hanno sostenuto spese per acquisto di beni ammortizzabili (cespiti), al lordo degli ammortamenti, non superiori a 20.000,00 euro;
  • i redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale svolta non eccedono l’importo di 30.000,00 euro lordi.

Il comma 55 precisa due aspetti in ordine all’individuazione del limite dei ricavi:

  • non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività caratterizzate da differenti codici Ateco, si assume il limite più elevato di ricavi e compensi relative alle diverse attività esercitate.

Regime forfettario partita IVA: coefficienti di reddito e limiti di fatturato per codice Ateco

La partita IVA agevolata con il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che dipende dal codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).

I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono quindi dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO.

Di seguito l’elenco completo dei limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):

  • Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) coefficiente redditività è il 40% limite ricavi/fatturato 45.000 euro;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9] limite ricavi/fatturato è 50.000 con coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 - 47.8): limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;
  • Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;
  • Intermediari del commercio (46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56): limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficente di redditività al 78%;
  • Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.

Regime forfettario: le cause di esclusione dalla partita IVA agevolata

Chi sono i contribuenti che non possono accedere e quindi aprire una partita IVA agevolata nel regime forfettario 2018?

Ai sensi del comma 57 non possono avvalersi del regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75 % del reddito complessivo;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente svolgono attività immobiliari;
  • gli esercenti attività imprenditoriale, artistica o professionale che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 TUIR.

Partita IVA agevolata, regime forfettario 2018: semplificazioni contabili e fiscali

Il nuovo regime forfetario in questione è soggetto ad imposta sostitutiva:

  • pari al 5% per i primi 5 anni di attività se si tratta di nuove iniziative imprenditoriali e non prosecuzioni di attività precedenti;
  • pari al 15% dal 6° anno per le nuove attività e per coloro che passando da un regime fiscale, ordinario o dei vecchi minimi, al regime forfettario 2016.

L’aliquota deve essere applicata al coefficiente di redditività connesso al fatturato prodotto sulla base della tabella di cui all’allegato 4 della Legge di Stabilità 2016. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali. Il nuovo regime, inoltre, non è soggetto ad IRAP, IVA e studi di settore. Gli unici obblighi contabili previsti sono quelli della numerazione e conservazione dei documenti contabili emessi e ricevuti nello svolgimento dell’attività. Tali contribuenti sono quindi esonerati dagli ordinari obblighi di registrazione e tenuta della contabilità. Essi possono comunque optare per il regime ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione nell’anno successivo a quello in cui uno o più dei requisiti previsti vengono meno.

Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge ed ai collaboratori familiari è dovuta dall’imprenditore.

Partita IVA agevolata regime forfettario: il regime previdenziale

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare, sono deducibili dal reddito determinato ai sensi del comma 64. Si applicano le norme relative al versamento dell’IRPEF.

I ricavi e/o compensi percepiti nello svolgimento dell’attività non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Uno dei punti forti del nuovo regime è l’agevolazione contributiva prevista per gli esercenti attività d’impresa: i contributi sono calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali. Ciò comporta l’ applicazione, agli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, del minimale contributivo INPS ridotto del 35%. Ovviamente, a fronte del versamento ridotto dei contributi, i mesi di anzianità contributiva da accreditare sono ridotti, così come avviene già per la gestione separata INPS.

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