Il decreto agricoltura è legge. Sono diverse le novità in arrivo per le imprese agricole: dalle agevolazioni per mutui e finanziamenti al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nella ZES unica
Moratoria su mutui e finanziamenti e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: queste le principali agevolazioni per le imprese agricole, florovivaistiche e della pesca e dell’acquacoltura in arrivo.
A prevederle è il nuovo decreto agricoltura convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 luglio.
Per le imprese è prevista la sospensione di un anno per il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024 e la proroga della scadenza delle garanzie rilasciata.
In arrivo anche un credito d’imposta per investimenti effettuati nella ZES Unica fino al 15 novembre.
Imprese agricole: sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti
La legge di conversione del decreto agricoltura, n. 101/2024, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 13 luglio. Diverse le novità inserite in questa fase, dal rinnovo degli strumenti e degli ammortizzatori per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche agli strumenti per favorire la lotta al caporalato.
Tra le novità volte a fronteggiare la crisi economica in arrivo per le imprese dell’agricoltura, della pesca/acquacoltura e del florovivaismo c’è anche una moratoria su mutui e finanziamenti (articolo 1, comma 2).
Nello specifico, si tratta della sospensione dal pagamento delle rate di mutui e finanziamenti in scadenza nel 2024.
L’agevolazione spetta alle imprese operanti nei settori indicati e che nel 2023 (rispetto al 2022) hanno subito:
- una riduzione del volume d’affari almeno del 20 per cento;
- una riduzione della produzione almeno del 30 per cento;
- una riduzione almeno del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria in caso di cooperative agricole.
Previa presentazione di un’apposita autocertificazione che attesti tale condizione, infatti, le imprese possono avvalersi della sospensione, per un anno, del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) che scadono nel 2024, quindi fino al 31 dicembre.
Per poterne beneficiare, inoltre, le imprese non devono avere esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
A questa si aggiunge la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall’ISMEA.
Il successivo comma 2-bis dell’articolo 1 estende la garanzia ISMEA anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766/1927, disciplinate dalla legge n. 168/2017.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, relative agli aiuti di importo limitato.
Imprese agricole: credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Un’altra novità riguarda l’agevolazione a sostegno delle imprese con sede nelle regioni della ZES unica: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo.
Lo stanziamento di 130 milioni di euro permette alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura di beneficiare di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.
Per gli investimenti effettuati nel 2024 e destinati a tali unità produttive, infatti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Gli investimenti devono essere effettuati entro la scadenza del 15 novembre 2024 e riguardano l’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Tra le spese ammissibili rientrano anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Ad ogni modo, i progetti di investimento devono avere un importo minimo di 50.000 euro.
A definire criteri e modalità di domanda e fruizione del beneficio sarà un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imprese agricole: sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti