Confermato il rinnovo degli strumenti e degli ammortizzatori come previsto per la scorsa estate. Il decreto agricoltura convertito in legge estende gli interventi in materia di ammortizzatori sociali per gli eventi fino a fine anno
La legge di conversione del decreto agricoltura rinnova gli strumenti in vigore anche lo scorso anno per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, in particolare le ondate di calore.
Fino a fine anno vengono messi a disposizione 13 milioni di euro con l’obiettivo di finanziare sospensioni o riduzioni delle attività lavorative in agricoltura ed edilizia.
Per gli agricoli è riconosciuta la CISOA per eventi eccezionali fino al 31 dicembre con la neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione per emergenza caldo, ai fini del calcolo dei limiti.
Per le imprese, anche del settore edile, lapideo e delle escavazioni, vengono neutralizzati i periodi di sospensione per eventi oggettivamente non evitabili, ai fini del calcolo del limite di 52 settimane nel biennio mobile.
Rischio caldo ed eventi climatici: le misure nel decreto agricoltura
Con l’approvazione da parte della Camera il 12 luglio 2024, il decreto agricoltura è legge. Si attende ora solamente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare, trova spazio anche il rinnovo degli strumenti sperimentati lo scorso anno per eccezionali situazioni climatiche, ondate di calore incluse.
Vengono messi a disposizione 13 milioni di euro fino a fine anno per finanziare sospensioni o riduzioni delle attività lavorative in agricoltura ed edilizia.
Come previsto al nuovo articolo 2-bis, infatti, con l’obiettivo di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, in particolare le ondate di calore, agli operai agricoli a tempo indeterminato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero, è riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali.
Si tratta del trattamento sostitutivo, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione.
Gli interventi riguardano le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto agricoltura e il 31 dicembre 2024.
Inoltre, come lo scorso anno, tali periodi di trattamento non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2024. Il trattamento è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa. Pertanto, non accoglierà le domande che eccedono il limite di spesa indicato.
Rischio caldo: novità per imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni
Sempre con l’obiettivo di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore, il decreto agricoltura convertito in legge prevede che per l’arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2024, vengano neutralizzati i periodi di sospensione per “eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche”, ai fini del calcolo del limite di 52 settimane nel biennio mobile.
Come lo scorso anno, la misura interessa anche le imprese che operano in settori in cui l’aumento di temperature impatta in maniera significativa:
- settore edile;
- settore lapideo;
- settore delle escavazioni.
In questi casi i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Per la misura sono stati stanziati di 11 milioni di euro per il 2024.
Si ricorda, infine, che nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o percepite in virtù della particolare tipologia di attività, è possibile richiedere la CIGOcon causale “eventi meteo”.
In genere la richiesta può essere effettuata nel caso in cui si rilevano temperature superiori a 35°, ma in funzione di diversi fattori, come la temperatura percepita, la tipologia di lavorazione in atto e le modalità di svolgimento della stessa, è possibile chiuderla con temperature inferiori.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rischio caldo ed eventi climatici: le misure nel decreto agricoltura