L'Agenzia delle Entrate ha nuovi chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica. Nelle risposte alle FAQ precisazioni su cumulabilità con altre agevolazioni e sulle modalità di fruizione
Il credito d’imposta ZES è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi.
Non è compatibile, invece, con il credito per investimenti in beni nuovi strumentali o con il credito d’imposta transizione 5.0.
I chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte alle domande più frequenti pubblicate sul sito.
Chiarimenti anche sul termine per effettuare gli investimenti e per la fruizione del credito.
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Bonus ZES: chiarimenti su cumulabilità e fruizione del credito d’imposta
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove risposte alle domande più frequenti (FAQ) in merito al bonus ZES, l’agevolazione che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta fino al 50 per cento per gli investimenti in beni strumentali effettuati nelle regioni della ZES Unica ovvero le regioni del Sud Italia.
Ieri è scaduto il termine per l’invio delle comunicazioni relative agli investimenti realizzati e per i quali si richiede il credito.
I chiarimenti dell’Agenzia riguardano diversi ambiti, in particolare la possibilità di cumulo con altre agevolazioni e le modalità di fruizione.
Le precisazioni in merito alla cumulabilità del credito con altre misure agevolative, assumono una certa rilevanza considerando che, come previsto dalla normativa, qualora ci fosse un elevato numero di richieste le risorse stanziate verrebbero ripartite in funzione del rapporto fra le agevolazioni richieste e il totale dei fondi, con conseguenti riduzione del credito spettante.
Compensare con altre misure, quindi, permetterebbe di ridurre la decurtazione dell’agevolazione.
Come precisato dall’Agenzia, in base al comma 5 dell’art. 16 del DL n. 124/2023, il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Inoltre, sottolinea l’Agenzia, in forza del comma 7 dell’articolo 7 del DM 17 maggio 2024, il credito d’imposta:
“è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”
Il credito d’imposta ZES Unica però non è cumulabile, per gli stessi costi:
- con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (legge n. 178 del 2020);
- né con il credito d’imposta transizione 5.0 (decreto legge n. 19 del 2024).
Bonus ZES: investimenti da completare entro il 15 novembre 2024
I chiarimenti dell’Agenzia si soffermano anche sulle modalità e sui termini per la fruizione del credito d’imposta.
L’Agenzia ricorda che il comma 1 dell’articolo 3 del DM 17 maggio 2024 stabilisce che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024. Devono far parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
La stessa data segna, dunque, anche il termine entro il quale gli investimenti agevolabili devono essere realizzati.
“Come previsto dal comma 4 dell’art. 3 citato, ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili, si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), a prescindere dai principi contabili adottati dal soggetto interessato.”
Gli investimenti devono essere fatturati e pagati entro il 15 novembre 2024. Non sono considerati gli ordini o acconti pagati senza la realizzazione effettiva del bene entro quella data.
In merito all’utilizzo dell’eventuale credito d’imposta spettante, l’Agenzia specifica che, fermo restando che il credito d’imposta non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento, non c’è una data di scadenza.
Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello in cui si conclude l’utilizzo.
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