Via libera al sismabonus con asseverazione tardiva e remissione in bonis. Se è stata scelta la cessione del credito si deve inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sulla non utilizzabilità della somma è poi trasmettere nuovamente quella relativa alla cessione
L’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul sismabonus, nel caso di presentazione tardiva dell’asseverazione.
Con la risposta all’interpello numero 64 dell’8 marzo 2024, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che si può beneficiare dell’agevolazione anche il documento è stato presentato dopo l’avvio dei lavori ma prima del termine della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
Tuttavia, nel caso di scelta della cessione del credito, la comunicazione sarà valida solo se effettuata dopo la presentazione dell’asseverazione e il pagamento della sanzione che permette la regolarizzazione con la remissione in bonis.
Se il credito oggetto di precedente comunicazione non è più utilizzabile dovrà essere in precedenza comunicato all’Agenzia delle Entrate.
Sismabonus: i requisiti per l’accesso all’agevolazione con asseverazione tardiva e remissione in bonis
Con la risposta all’interpello numero 64 dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul sismabonus al 110 per cento.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 64 dell’8 marzo 2024
- Asseverazione sismabonus con Remissione in bonis.
Lo spunto nasce dal quesito posto da un condominio che ha presentato la CILAS il 25 novembre 2022 e che quindi ha potuto beneficiare dell’agevolazione in forma massima anche per le spese sostenute nel 2023.
Nello specifico era stata scelta la cessione del credito, opzione prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio per chi ha presentato la CILAS entro il 16 febbraio 2023 (prima del divieto generalizzato stabilito dal decreto Blocca Cessioni).
Il contribuente non ha tuttavia presentato l’asseverazione per la riduzione del rischio sismico da parte del professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritto all’ordine professionale di appartenenza.
Tale asseverazione è prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2020, n. 24 è successivamente intervenuto e ha previsto che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e la relativa asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire.
Tale presentazione deve avvenire al momento della presentazione allo sportello unico competente. Come precisato dalla circolare n. 28 del 25 luglio 2022, per i titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020 l’asseverazione deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori.
L’asseverazione tardiva preclude l’accesso al sismabonus.
Sismabonus: via libera all’agevolazione con la remissione in bonis
Nel caso in cui venga presentata un’asseverazione tardiva, l’accesso all’agevolazione non è precluso se viene regolarizzata la situazione grazie alla remissione in bonis.
La violazione, tuttavia, non deve essere constatata e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Nel rispetto della precedente condizione, la regolarizzazione è permesse se si rispettano anche quanto segue:
- siano rispettati i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- venga eseguito l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- sia versata la sanzione in misura minima di 250 euro.
Nel caso in cui sia stata scelta al cessione del credito, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata dopo la regolarizzazione.
Nel caso in cui sia stata effettuata prima, l’ultimo cessionario sarà chiamato a comunicare all’Amministrazione finanziaria prima la non utilizzabilità delle somme per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo.
L’adempimento previsto dal decreto Omnibus si applica a partire dal 1° dicembre 2023, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Il mancato adempimento porta all’applicazione di una sanzione di 100 euro.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:
“Pertanto, ove l’ultimo cessionario non abbia ancora utilizzato i crediti acquisiti e provveda nei termini innanzi indicati ad inviare la ’’comunicazione dei crediti non utilizzabili’’, e la stessa sia accolta, rendendo di fatto priva di effetti la cessione, si ritiene che l’istante possa, successivamente, procedere con la cessione dei crediti che, per l’effetto, risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione.”
In altre parole, l’ordine degli adempimenti da rispettare è il seguente:
- presentazione della tardiva asseverazione con regolarizzazione tramite la remissione in bonis;
- comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla non utilizzabilità dei crediti precedentemente comunicati;
- accoglimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito alla cessione del credito per le spese sostenute nel 2023.
Quest’ultimo adempimento, che ordinariamente deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese, può essere effettuato entro il 4 aprile 2024 grazie alla proroga stabilita con provvedimento della stessa Amministrazione finanziaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sismabonus: i requisiti per l’accesso all’agevolazione con asseverazione tardiva e remissione in bonis