Nel caso di remissione in bonis per comunicazioni all'Agenzia delle Entrate relative alla cessione di crediti del superbonus, inviate oltre la scadenza del 31 marzo 2023, la sanzione dovrà essere moltiplicata per il numero delle comunicazioni. Si pagherà 250 euro per ciascun tipo di intervento oggetto di cessione del credito. I chiarimenti sulle novità del decreto Cessioni
Nel caso di remissione in bonis per comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in merito alla cessione di crediti relativi a interventi del superbonus, o degli altri bonus edilizi ammessi alla successiva regolarizzazione, si deve pagare una sanzione per ciascuna comunicazione.
Il chiarimento è stato fornito dalla stessa amministrazione finanziaria nella circolare numero 27 del 7 settembre 2023 dell’Amministrazione finanziaria, che si concentra sulle diverse novità apportate alla normativa della cessione del credito e dello sconto in fattura dal decreto Cessioni e dalla successiva legge di conversione.
In merito alla remissione in bonis, nel caso in cui non sia stata inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo scorso, tale comunicazione potrà essere inviata entro il prossimo 30 novembre 2023 con il pagamento della sanzione di 250 euro.
La sanzione però deve essere moltiplicata per ciascuna comunicazione: nel caso di sei interventi diversi, ciascuno dei quali deve essere comunicato separatamente, la sanzione ammonterà a 1.500 euro. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine del 30 novembre.
Cessione del credito: con la remissione in bonis, una sanzione per ogni comunicazione alle Entrate
Con la circolare numero 27 del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura, alla luce delle novità stabilite con il decreto Cessioni (DL 11/2023) e con la successiva legge di conversione.
Il documento affronta riversi aspetti, dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura per il superbonus e per tutti gli altri bonus edilizi a partire dal 17 febbraio 2023 alle deroghe previste per tale divieto.
Vengono inoltre riepilogate le indicazioni in merito alla scelta di beneficiare dell’agevolazione in 10 rate annuali anziché le 4 originariamente previste.
Tra gli altri temi affrontati c’è il nuovo perimetro della responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari, il divieto di acquisto dei crediti da parte della pubblica amministrazione e i casi in cui si può utilizzare lo strumento della remissione in bonis.
La regolarizzazione tardiva attraverso la remissione in bonis può essere applicata:
- alla mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico;
- alla comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito.
Su questo secondo viene fornita un’interpretazione restrittiva in tema di sanzioni.
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Nel caso di spese sostenute nel 2022, o di rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, si può effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023 con il pagamento di una sanzione di 250 euro.
La regolarizzazione dell’adempimento oltre il termine del 31 marzo 2023, che può avvenire esclusivamente nel caso in cui il cessionario rientri tra i soggetti qualificati, non sarà soltanto di 250 euro.
Nel documento si legge, infatti, quanto di seguito riportato:
“si precisa che tale somma è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. Ne deriva, pertanto, che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.”
In altre parole si dovrà moltiplicare la sanzione per il numero delle comunicazioni che devono essere regolarizzate.
Nel caso in cui sull’edificio oggetto di lavori di superbonus, deve essere inviata una comunicazione per ciascun tipo di intervento effettuato (determinati dall’apposito codice).
Si dovrà quindi inviare una comunicazione ad esempio per gli interventi di isolamento termico dell’edificio, un’altra per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, un’altra per l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e via dicendo.
Nel caso di sei o otto interventi la sanzione ammonterà quindi rispettivamente a 1.500 euro o 2.000 euro.
Cessione del credito: i chiarimenti sulla responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari
Tra i diversi aspetti affrontati nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate c’è il nuovo perimetro della responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari, delineato dalle nuove disposizioni del decreto Cessioni e della relativa legge di conversione.
Nel testo viene richiamata la circolare 33 del 2022, che chiarisce quanto di seguito riportato:
“affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve”.
Con l’articolo 1, comma 1, lettera b), il decreto Cessioni ha inserito i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’articolo 121 del decreto Rilancio.
Le disposizioni individuano le ipotesi nelle quali il fornitore o il cessionario del credito d’imposta non concorrono nella violazione per colpa grave.
In tali ipotesi, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione se viene accertata la carenza dei presupposti costitutivi.
Tale responsabilità è esclusa nei casi in cui il cessionario dimostri:
- di aver acquisito il credito d’imposta;
- di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
Nel documento di prassi vengono quindi elencati i documenti necessari per dimostrare le condizioni indicate.
Tuttavia, come sottolineato nel documento di prassi, si deve fare attenzione anche a quanto disposto dal comma 6 quater dell’articolo 121 del DL 34/2020, che stabilisce che il:
“mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 (…).”
In altre parole, il mancato possesso della documentazione non fa dedurre in automatico la sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario.
Lo stesso ha infatti la possibilità di “fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.”
Un ulteriore limitazione alla responsabilità solidale è prevista per i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata.
Gli stessi soggetti, per l’esclusione dalla responsabilità solidale, devono disporre di un’attestazione di possesso della documentazione indicata rilasciata dai soggetti qualificati elencati.
Restano in ogni caso fermi i divieti di acquisto dei crediti d’imposta per i soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio.
Per i chiarimenti sugli altri aspetti trattati all’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 27 del 7 settembre 2023 si rimanda al testo integrale del documento di prassi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito: con la remissione in bonis, una sanzione per ogni comunicazione alle Entrate