Sismabonus, per la detrazione l'impresa deve essere proprietaria dell'immobile. Questo ed altri chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 213 del 14 luglio 2020. In alcuni casi il bonus può essere cumulabile con altre agevolazioni.
Sismabonus, l’impresa deve essere proprietaria dell’immobile. Lo spiega la risposta all’interpello numero 213 del 14 luglio 2020 che riporta altri numerosi chiarimenti sul tema.
I lavori possono essere commissionati ad un’altra impresa, possono fruire della detrazione anche soggetti titolari del reddito d’impresa e, in alcuni casi, l’agevolazione è cumulabile con altre.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui soggetti beneficiari e i requisiti richiesti dalla normativa.
Sismabonus, l’impresa deve essere proprietaria dell’immobile: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il sismabonus è al centro della risposta all’interpello numero 213 del 14 luglio 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 2013 del 14 luglio 2020
- Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.Detrazione acquisto case antisismiche.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate risponde alle numerose richieste di chiarimento dell’Istante, una società di costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
I dubbi esplicitati sono in merito ai seguenti aspetti:
- sulla necessità di acquistare l’immobile su cui verranno effettuati gli interventi antisismici;
- se sia possibile affidare i lavori ad un’altra impresa di costruzioni;
- quali sono requisiti richiesti alla società di costruzione che commissiona i lavori;
- se è possibile lasciare la proprietà dell’edificio in capo ai titolari (non esercenti attività d’impresa) effettuare i lavori e, infine, provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati;
- se l’agevolazione è cumulabile con altre.
Il documento di prassi riepiloga il quadro normativo di riferimento e fornisce le specifiche delucidazioni del caso.
Il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2016, inserito dall’articolo 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modificazioni, rientra nelle regole di riferimento per l’accesso al sismabonus.
Per alcuni interventi di miglioramento degli edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante la demolizione e ricostruzione anche con variazione volumetrica da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione è prevista una detrazione del 75% e dell’85% del prezzo di ogni singola abitazione.
Tale detrazione è concessa per un importo massimo di 96 mila euro a condizione che le imprese provvedano ad alienare l’immobile entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.
Alla prima domanda il documento di prassi risponde spiegando che è necessario che l’impresa sia titolare della proprietà dell’edificio.
Il documento di prassi spiega infatti che il presupposto è:
“il preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione, l’effettuazione dei lavori edili (direttamente o tramite appalto) e, infine, la successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.”
Non necessariamente, tuttavia, l’impresa deve eseguire direttamente i lavori.
Tali lavori possono essere commissionati ad un’altra impresa esecutrice diversa da quella appaltante a condizione che la stessa sia titolare del titolo abilitativo necessario per realizzare i lavori.
Nello specifico l’impresa esecutrice deve essere astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L’idoneità può essere verificata in base ai due seguenti presupposti:
- attraverso la verifica del codice attività ATECO;
- attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.
Sismabonus, la detrazione in alcuni casi è cumulabile con altre agevolazioni
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul sismabonus.
Sono molti i punti affrontati: tra questi la possibilità che a beneficiare dell’agevolazione sia un soggetto titolare di reddito d’impresa.
A riguardo viene richiamata la categorizzazione della Corte di Cassazione sugli interventi di riqualificazione energetica su beni immobili appartenenti a soggetti titolari di reddito d’impresa.
Vengono distinti gli “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio”.
Possono usufruire della detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su costruzioni adibite ad attività produttive.
In base a quanto specificato dalla circolare numero 29/E del 18 settembre 2013 l’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, a condizione che le stesse siano rimaste a loro carico, e possiedano o detengano l’immobile in base ad un titolo idoneo.
La risoluzione numero 22/E del 12 marzo 2018 riconosce, infine, l’agevolabilità degli interventi che riguardano immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione.
Il documento chiarificatore sottolinea che la norma non pone altri vincoli di natura soggettiva, quindi si deve ritenere che:
“l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.”
In conclusione l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di cumulare la detrazione con un’altra agevolazione richiamata dall’Istante dal momento che:
“la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un contributo ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sismabonus, per la detrazione l’impresa deve essere proprietaria dell’immobile