Bonus ristrutturazione, la cessione dell'immobile non comporta sempre il trasferimento della detrazione. In caso di vendita, è indetraibile sia per l'ex proprietario che per l'acquirente la spesa sostenuta dopo il rogito. I chiarimenti nella risposta dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.
Bonus ristrutturazione, perde la detrazione chi paga le spese dopo la vendita della casa: l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della cessione dello sconto fiscale con la risposta all’interpello n. 174 del 10 giugno 2020.
Se da un lato l’articolo 16-bis, comma 8, del TUIR consente, in caso di vendita, di trasferire la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute per le ristrutturazioni e per la riqualificazione energetica, dall’altro è necessario non incappare in errori, per evitare di perdere il bonus spettante.
Se il pagamento della spesa relativa ai lavori detraibili è sostenuta solo dopo il rogito notarile si perde il bonus ristrutturazione: non potrà beneficiare del rimborso fiscale né il venditore né chi ha acquistato la casa, anche se i lavori sono stati avviati prima.
Bonus ristrutturazione, detrazione persa per chi paga i lavori dopo la vendita
Il bonus ristrutturazioni spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, relativamente ai lavori effettuati sull’immobile posseduto o detenuto.
L’espressione spese sostenute, ai fini della detrazione fiscale del 50%, deve intendersi, in applicazione del criterio di cassa, nel senso che il bonus ristrutturazione si applica alle spese effettivamente pagate dal contribuente e rimaste a suo carico.
È questo il primo punto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 174/2020, utile a chiarire quando il bonus ristrutturazioni può essere fruito o ceduto in caso di vendita della casa.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 174 del 2020
- Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Detrazione spese recupero patrimonio edilizio - Cessione dell’immobile prima del sostenimento della spesa - Trasmissione della detrazione all’acquirente - Esclusione
Le regole specifiche sono fissate dal comma 8, articolo 16-bis del TUIR, il quale prevede:
“In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.”
La detrazione viene, in sostanza, trasferita dal vecchio al nuovo proprietario della casa oggetto di ristrutturazione. A patto però che la spesa sia stata pagata prima del rogito notarile.
Bonus ristrutturazione, per le spese pagate dopo la vendita nessun rimborso
Nel caso oggetto dell’interpello, la spesa relativa alla detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia è stata sostenuta successivamente alla sottoscrizione del rogito notarile.
Evidenzia l’Agenzia delle Entrate che:
“la parte venditrice, al momento dell’effettuazione di tale ultimo versamento, non aveva titolo per usufruire della detrazione in esame, non essendo più proprietaria dell’immobile compravenduto, oggetto degli interventi di ristrutturazione.”
Si può trasferire la detrazione in caso di vendita a condizione che il relativo diritto sia sorto, requisito che non sussiste se la spesa viene pagata dopo aver di fatto ceduto l’immobile.
Nella risposta del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate specifica quindi che il bonus per i lavori di ristrutturazione relativo alla spesa pagata tardivamente non può essere oggetto né di trasferimento dal venditore all’acquirente dell’immobile né, tantomeno, essere utilizzata direttamente dal venditore medesimo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus ristrutturazione, detrazione persa per chi paga i lavori dopo la vendita