Welfare aziendale, esenzione fino a 600 euro per l'anno 2022 e inclusione anche del rimborso riconosciuto per pagare le bollette di luce, gas e acqua. La novità è parte degli interventi del Decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto.
Welfare aziendale, esenzione IRPEF più che raddoppiata per il 2022 e con inclusione anche dei rimborsi per le bollette.
Il testo definitivo del Decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, conferma l’aumento a 600 euro della soglia per l’esclusione della formazione del reddito del valore di beni e servizi riconosciuti dai datori di lavoro ai propri dipendenti.
Il potenziamento del welfare aziendale passa anche dall’estensione di beni e servizi esenti IRPEF entro il nuovo tetto massimo. Al bonus benzina con autonomo tetto di 200 euro si affianca quindi una nuova agevolazione per le bollette di luce, gas e acqua.
Welfare aziendale 2022, esenzione fino a 600 euro anche per le bollette: le novità del DL Aiuti bis
È l’articolo 12 del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022 a modificare le regole relative al welfare aziendale, intervenendo su valori e spese indicati dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.
Per effetto delle novità previste dal Decreto Aiuti bis, esclusivamente per l’anno 2022 e in deroga rispetto alle regole ordinarie, non concorreranno alla formazione del reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti fino al limite di 600 euro. Una soglia più che raddoppiata rispetto a quella ordinaria, pari a 258,23 euro.
Non solo: sale il valore delle misure di welfare aziendale riconosciute in esenzione IRPEF e in parallelo entrano tra le somme agevolate anche i rimborsi erogati dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette.
Le utenze di acqua, luce e gas entrano quindi nel novero dei costi che l’azienda potrà scegliere di rimborsare ai lavoratori dipendenti. Un “bonus energia aziendale” che non godrà tuttavia di un limite autonomo, al pari di quanto previsto per il bonus benzina di 200 euro, ma rientrerà nel calcolo del limite dei fringe benefit esenti.
Nel welfare aziendale anche le bollette, ma con limite unico di 600 euro
Non è la prima volta che il Legislatore ritocca il limite dei fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro e che godono quindi dell’esenzione IRPEF.
Alla luce dell’emergenza Covid, per il 2020 e per il 2021 il tetto massimo è stato portato a 516 euro, il doppio rispetto alla soglia ordinaria.
Il decreto legge n. 21/2022 ha invece previsto, in relazione alla crisi energetica causata dalla guerra tra Russia e Ucraina, uno strumento di welfare specifico in relazione ai maggiori costi del carburante, ossia l’esenzione IRPEF dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro.
Le novità previste dal Decreto Aiuti bis completano il cerchio degli strumenti agevolati messi a disposizione dei datori di lavoro, con alcune differenze da evidenziare.
Le somme riconosciute per il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua nel corso del 2022 rientreranno nella soglia generale del welfare aziendale esente IRPEF.
Superato complessivamente il valore di 600 euro, l’intero importo di beni e servizi riconosciuti dal datore di lavoro concorrerà alla formazione del reddito del dipendente.
Discorso diverso invece per i buoni benzina, per i quali è stato previsto un tetto autonomo di 200 euro che si affianca a quello previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.
A disposizione di aziende e lavoratori vi sono quindi un totale di 800 euro di misure di welfare escluse dalla formazione del reddito imponibile, dei quali una quota pari a 200 euro è “vincolata” all’utilizzo per l’erogazione di buoni per benzina, gasolio, GPL, metano ma anche ricarica di veicoli elettrici.
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