Arrivano le istruzioni per i datori di lavoro che hanno fruito della cassa integrazione straordinaria prevista dal decreto lavoro. L'INPS fornisce le indicazioni il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS
Il decreto lavoro ha introdotto un periodo di cassa integrazione straordinaria addizionale per le aziende in crisi e in difficoltà.
Con il nuovo messaggio pubblicato il 9 febbraio 2024, l’INPS fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS.
L’Istituto ha messo a disposizione il nuovo codice evento “147 - situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”. I datori di lavoro devono valorizzare il novo codice causale “L140”.
Cassa integrazione straordinaria 2023: le istruzioni INPS per il recupero delle somme
L’INPS con il messaggio n. 617, pubblicato sul sito il 9 febbraio 2024, comunica ai datori di lavoro le istruzioni operative per procedere al recupero delle somme anticipate a titolo di cassa integrazione straordinaria.
Si tratta del trattamento di CIGS introdotto dal decreto lavoro in favore delle imprese le aziende in crisi e in difficoltà.
Nello specifico, l’articolo 30 del DL n. 48/2023 ha disposto l’autorizzazione, in deroga alla disciplina generale, di un ulteriore periodo di integrazione salariale, dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, in favore delle aziende che non sono riuscite a completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per via di cause non imputabili al datore di lavoro. Rientrano in questa casistica anche le imprese in stato di liquidazione.
Tutte le istruzioni sulla fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in questione sono state fornite dall’INPS nel messaggio n. 2512 dello scorso luglio, mente con quello n. 3575 pubblicato ad ottobre sono state fornite indicazioni per il versamento del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che vi hanno fatto ricorso.
L’erogazione dei trattamenti di CIGS è avvenuta esclusivamente tramite la modalità del pagamento diretto ai lavoratori, così da favorire le attività di monitoraggio demandate all’INPS.
In alcuni casi, il relativo decreto ministeriale di concessione del trattamento ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro.
L’Istituto, dunque, con il nuovo messaggio, illustra le modalità operative con cui i datori di lavoro interessati possono ottenere il conguaglio con le somme anticipate.
Cassa integrazione straordinaria decreto lavoro: i codici evento e causale
Per quanto riguarda le istruzioni procedurali da seguire, l’INPS sottolinea come nel Sistema Unico, nell’ambito del codice intervento “333”, sia stato istituito il nuovo apposito codice evento:
“147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23.”
Successivamente, illustra le istruzioni operative con le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare.
Dopo l’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono valorizzare nell’elemento “CongCIGSAltCaus” il nuovo codice causale “L140” con il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023” e relativo all’autorizzazione soggetta al contributo addizionale.
Come indicato nel messaggio, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, per cui:
“il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.”
Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro devono utilizzare il seguente codice causale presente nell’elemento “CongCIGSCausAdd”:
““E614” con il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”.”
I datori di lavoro interessati devono procedere al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
Se, invece, l’autorizzazione da parte dell’Istituto viene rilasciata nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro devono versare il contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n. 617/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione straordinaria 2023: le istruzioni INPS per il recupero delle somme