Arrivano le istruzioni INPS per il pagamento del contributo addizionale per i nuovi periodi di cassa integrazione previsti dal decreto lavoro. Le indicazioni nel messaggio del 12 ottobre
I datori di lavoro che accedono agli ulteriori periodi di cassa integrazione straordinaria in deroga previsti dal decreto lavoro sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Lo sottolinea l’INPS nel messaggio del 12 ottobre, nel quale fornisce alcune precisazioni sul pagamento.
Il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione persa, cioè la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
La misura dell’aliquota cambia a seconda dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali all’interno del quinquennio mobile.
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Cassa integrazione straordinaria: le istruzioni INPS per il versamento del contributo addizionale
L’INPS tramite il messaggio n. 3575, pubblicato il 12 ottobre 2023, fornisce alcune precisazioni per quanto riguarda l’obbligo di versamento del contributo addizionale.
Si tratta, nello specifico, del contributo dovuto per i periodi di cassa integrazione straordinaria in deroga previsti dall’articolo 30 del decreto lavoro.
Secondo quanto stabilito dal decreto, le aziende, anche in stato di liquidazione, che non sono riuscite a completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per via di cause non imputabili al datore di lavoro, hanno la possibilità di richiedere, in deroga alla disciplina generale, un nuovo periodo di cassa integrazione straordinaria per il biennio 2022-2023.
Il nuovo periodo di intervento può coprire l’arco temporale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi. Tutte le istruzioni a riguardo sono state fornite dall’INPS nel messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023.
L’erogazione dell’integrazione salariale avviene esclusivamente tramite pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori interessati.
Le aziende che ricorrono a tale trattamento devono obbligatoriamente procedere al versamento del contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del Dlgs n. 148/2015.
Cassa integrazione straordinaria: le istruzioni INPS per il versamento del contributo addizionale
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, ha chiarito che il contributo addizionale deve essere applicato per tutte le tipologie di cassa integrazione, comprese le prestazioni in deroga.
Pertanto, anche i datori di lavoro che vengono autorizzati alle integrazioni salariali previste dal decreto lavoro sono tenuti al pagamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista del Dlgs n. 148/2015. Per le istruzioni nel dettaglio, l’INPS rimanda al testo delle circolari n. 56/2016, n. 9/2017, n. 69/2022 e n. 76/2022.
L’Istituto, inoltre, sottolinea come il contributo debba essere calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, la cosiddetta “retribuzione persa”.
La misura dell’aliquota, poi, varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Dato che per il trattamento di integrazione salariale introdotto dal decreto lavoro è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, le aziende autorizzate per effettuare il versamento del contributo addizionale devono attenersi alle istruzioni e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015.
I datori di lavoro che sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria sono tenuti all’obbligo contributivo anche durante il periodo di integrazione salariale, in relazione alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in seguito alla riduzione oraria o alla sospensione dell’attività lavorativa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione straordinaria: le istruzioni INPS per il versamento del contributo addizionale