Lavoratori agricoli: è legittima la notifica telematica della cancellazione dagli elenchi nominativi annuali mediante pubblicazione e non comunicazione individuale, ma l'INPS deve permetterne l'effettiva conoscenza. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 23 marzo 2021.
Lavoratori agricoli: è legittima la notifica telematica della cancellazione dagli elenchi nominativi, ai fini del calcolo delle giornate lavorative, mediante pubblicazione di liste trimestrali di variazione.
La mancata comunicazione individuale, infatti, non pregiudica il diritto alla difesa del lavoratore (art. 24 Cost.) che può comunque contestare il provvedimento definitivo di rimozione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso o dalla sua avvenuta conoscenza.
Viceversa, sono le modalità con cui tali pratiche vengono attuate, in particolare quelle previste dalla circolare INPS numero 82 del 14 giugno 2012, a dover essere oggetto di specifica censura, ma di fronte al tribunale amministrativo competente in materia e non alla Corte Costituzionale.
La procedura disposta contenuta dalla citata circolare, tra l’altro, da quest’anno non è più in uso, proprio perché di dubbia regolarità, ed è stata sostituita dall’informazione attraverso semplice raccomandata, pec o altra modalità idonea a garantire l’avvenuta conoscenza del provvedimento di cancellazione.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 45 del 23 marzo 2021 che ha, di fatto, demandato ai tribunali di merito la valutazione caso per caso della liceità della prassi di notifica che applicano quanto previsto in materia dal Regio Decreto. n. 1949/1940.
La questione è di particolare rilevanza se si pensa che, per i lavoratori agricoli, tra i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ci sono proprio lo svolgimento di attività effettiva per un minimo di giornate coperte da contribuzione e l’iscrizione negli elenchi nominativi.
Lavoratori agricoli: legittima la notifica telematica della cancellazione dai pubblici elenchi
La citata pronuncia della Corte Costituzionale si riferisce alla disciplina in materia di riconoscimento e disconoscimento delle giornate lavorative per i lavoratori agricoli che riguarda la compilazione dell’elenco nominativo annuale e dalla sua pubblicazione.
In particolare, la sentenza numero 45 del 23 marzo 2021 ha ritenuto legittime le modalità di notifica ai lavoratori interessati con le modalità telematiche previste dall’art. 12 bis del R.D. n. 1949/1940 degli appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
- Corte Costituzionale - sentenza numero 45 del 23 marzo 2021
- Scarica la sentenza della Corte costituzionale su pubblicazione telematica elenchi nominativi di variazione trimestrale per lavoratori agricoli
Non è necessaria, per assicurane l’effettiva conoscenza e la possibilità di contestazione che deve intervenire entro 120 giorni dalla notificazione o dall’avvenuta conoscenza della cancellazione, che la notifica avvenga attraverso comunicazione individuale al singolo lavoratore.
Pur non ritenendosi competente, la Corte ha considerato illegittima la procedura prevista dalla circolare INPS numero 82 del 14 giugno 2012 con la quale l’Istituto ha definito le “specifiche tecniche” della pubblicazione in modalità telematica.
In particolare ha previsto che “decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili”.
Questa modalità di pubblicazione peraltro, non è più in vigore da gennaio di quest’anno.
Con messaggio numero 71 dell’11 febbraio 2021, infatti, l’INPS ha ufficialmente annunciato la soppressione degli elenchi nominativi.
Nel caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, la notifica ai lavoratori interessati deve essere effettuata mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
In buone sostanza, la disciplina generale che prevede la pubblicazione trimestrale degli elenchi di variazione è legittima perché dà comunque la possibilità di contestare, con apposito ricorso, entro 120 giorni dall’avvenuta conoscenza, e non dall’effettiva pubblicazione.
Ciò che dovrebbe essere rivisto, che però non può essere definito in sede di questione di legittimità perché non è di competenza della Consulta, è la procedura prevista dalle rispettive amministrazioni in applicazione della disciplina erroneamente censurata dal giudice di merito che ha sollevato al questione.
Una procedura che, come anticipato, è stata recentemente modificata proprio per garantire una piena conoscenza del provvedimento di cancellazione e il correlato diritto alla difesa.
Lavoratori agricoli: la necessità di iscrizione negli elenchi nominativi
La sentenza della Corte Costituzionale precisa che la normativa in materia di prestazioni a sostegno del reddito, come l’indennità di disoccupazione, ha caratteristiche specifiche per gli agricoltori a tempo determinato, conseguenti alla natura dell’attività lavorativa.
In particolare, il suo accentuato carattere stagionale, le esposizione a fenomeni metereologici, la stessa sede in cui deve essere prestata impongono la messa punto di determinati accorgimenti per evitare che vengano dichiarati fittiziamente rapporti di lavoro che poi non sono esistono realmente.
Ecco, quindi, che le prestazioni previdenziali in oggetto dei lavoratori agricoli a tempo determinato richiedono, oltre allo svolgimento effettivo dell’attività per un numero minimo di giornate coperte da contribuzione, l’iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi.
La Consulta, nella sentenza richiamata, richiama sul punto corposa giurisprudenza e, una fra tutte, la Corte di Cassazione.
Gli ermellini hanno infatti stabilito che tale iscrizione espleta:
“una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l’Inps, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una propria facoltà il lavoratore ha, in tal caso, l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione – e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale – fatto valere in giudizio” (Sezione lavoro, sentenza 19 maggio 2003, n. 7845).
Questo è il motivo per cui, per vedersi riconosciuta l’indennità di disoccupazione, il lavoratore agricolo necessita di essere iscritto nei citati elenchi e che, in caso di cancellazione ha interesse, se esistono i presupposti, di agire in giudizio per contestare il provvedimento amministrativo di cancellazione.
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