Esonero contributivo per imprenditori agricoli e coltivatori diretti 2021: al via le domande per chi si iscrive alla previdenza agricola nel corso di quest'anno. Le istruzioni operative sono le stesse fornite per il 2020. Lo ha annunciato l'INPS con la circolare numero 47 del 23 marzo 2021.
Esonero contributivo per imprenditori agricoli e coltivatori diretti 2021: al via le domande per chi si iscrive alla previdenza agricola nel corso di quest’anno e ha meno di 40 anni.
L’INPS, con la circolare numero 47 del 23 marzo 2021, dà il via alla procedura per l’anno in corso: è possibile ottenere l’esenzione totale dal pagamento dei contributi per un massimo di 24 mesi.
Un’agevolazione riservata ai nuovi agricoltori, ossia a coloro che si iscrivono alla previdenza agricola dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2021, che ha lo scopo di favorire l’imprenditoria giovanile e incentivare l’ingresso dei giovani nel settore dell’agricoltura.
Le istruzioni per presentare domanda, tra l’altro, sono le stesse previste per il 2020, anno in cui è stata introdotta la misura.
Esonero contributivo imprenditori agricoli 2021: istruzioni INPS
La circola numero 47 del 23 marzo 2021 si riferisce all’applicazione per quest’anno dell’esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli, il beneficio che ha preso forma con la Legge di Bilancio 2020.
Si tratta di un’esenzione totale dal versamento dei contributi accordata agli imprenditori del settore agricolo e a coltivatori diretti al di sotto dei 40 anni, pari al 100 per cento della somma da versare presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti.
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso questo esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 a cui si applicano, quindi, le stesse identiche regole del 2020.
L’INPS, infatti, era già intervenuta l’anno scorso, con la circolare numero 72 del 9 giugno 2020, fornendo tutte le istruzioni necessarie per presentare la richiesta di ammissione al beneficio. Queste indicazioni, secondo quanto si legge dalla circolare numero 47, valgono anche per l’anno in corso.
- INPS - circolare numero 47 del 23 marzo 2021
- Scarica la circolare su coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Ecco, quindi, che l’istanza deve essere inoltrata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura, che deve essere effettuata utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.
Inoltre, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nel 2021, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)”.
L’Istituto specifica che non verranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
Esonero contributivo imprenditori agricoli 2021: come funziona
La Legge di Bilancio 2020, che ha previsto il beneficio, ha inquadrato i limiti e i requisiti necessari, poi ulteriormente chiariti dalla stessa INPS, che devono rispettare i coltivatori agricoli per ottenere l’agevolazione. In particolare, l’esenzione non include i seguenti contributi:
- Contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
- contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Inoltre, i coltivatori che vogliono accedere al beneficio devono necessariamente essere in regola con i seguenti obblighi:
- Adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, si ricorda che l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui si ha diritto a più esoneri, si applica l’incentivo più favorevole per il contribuente.
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