Ecobonus e sismabonus alle imprese anche per lavori su immobili diversi da quelli strumentali: cambio di opinione dell'Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 apre alle detrazioni per i titolari di partita IVA sugli immobili merce.
Ecobonus e sismabonus alle imprese anche per gli immobili merce, e non solo per quelli strumentali: l’Agenzia delle Entrate cambia rotta, ed apre alla fruizione delle detrazioni Irpef ed Ires per i titolari di partita IVA.
È una questione che si dibatte da tempo: erano più di 10 anni che l’Agenzia delle Entrate restava ferma sulla propria interpretazione restrittiva della norma, sostenendo che le detrazioni per i lavori di riqualificazione energetica si applicasse solo sugli immobili strumentali dell’impresa, e non a quelli destinati a vendita o locazione.
Una querelle per la quale è stata la Corte di Cassazione a ribaltare più volte la posizione dell’Agenzia delle Entrate. La risoluzione n. 34/2020 segna la svolta definitiva: ecobonus e sismabonus si applicano ai lavori effettuati su tutti gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla destinazione degli stessi.
Ecobonus e sismabonus imprese anche per gli immobili merce: cambio di rotta delle Entrate
Erano due i documenti di prassi che limitavano la fruizione dell’ecobonus e del sismabonus per le imprese.
La circolare n. 36/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate delimitava la fruizione della detrazione ai lavori effettuati sui fabbricati strumentali e, poi, la successiva risoluzione n. 303/E/2008 evidenziava l’esclusione dell’agevolazione per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia per i lavori effettuati su immobili merce.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate era stata sin da subito criticata, non prevedendo la normativa di riferimento nessun esplicito limite per gli immobili merce. Quello che ha sostenuto per anni l’Amministrazione Finanziaria era che:
“La normativa in materia di riqualificazione energetica ... è finalizzata ... a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio.”
Insomma, sì all’ecobonus per le imprese ma solo per gli immobili strumentali. Una posizione interpretativa che, evidenzia la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, ha dato origine a numerose controversie, dovute al fatto che per l’appunto non esiste alcun limite esplicito previsto per legge.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020
- Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) - Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali
Ecobonus e sismabonus ad ampio raggio per le imprese: via l’interpretazione restrittiva del Fisco
Sono le sentenze della Cassazione a portare l’Agenzia delle Entrate ad ammettere di aver sbagliato.
Sono diverse le pronunce degli ultimi anni richiamate nella risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020.
La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che le norme di riferimento non pongono alcuna limitazione di tipo oggettivo o soggettivo alla detrazione fiscale per i lavori di miglioramento energetico. Inoltre, la Corte osserva che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva ex se ma incide solo sul piano contabile e fiscale.
Un insieme di sentenze che, in sostanza, obbligano l’Agenzia delle Entrate a cambiare passo.
La risoluzione n. 34 dispone quindi che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Un’estensione per l’ecobonus ma parimenti per il sismabonus, nel rispetto dei requisiti generali previsti per la fruizione delle due importanti detrazioni fiscali sui lavori di riqualificazione degli edifici.
Gli effetti della risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 si faranno sentire anche sul fronte contenzioso.
L’Agenzia delle Entrate afferma infatti che gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le liti pendenti ed abbandonare la pretesa erariale.
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