Scadenze fiscali novembre 2024: dagli adempimenti periodici all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Tommaso Gavi - Scadenze fiscali

Tante le scadenze fiscali del mese di novembre 2024. In calendario il versamento dei contributi INPS di artigiani e commercianti, gli adempimenti periodici dei sostituti d'imposta, l'invio degli elenchi intrastat e il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Scadenze fiscali novembre 2024: dagli adempimenti periodici all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Tante le scadenze fiscali del mese di novembre 2024.

In calendario sono presenti gli appuntamenti periodici con il Fisco, da quelli che riguardano i sostituti d’imposta all’invio degli elenchi intrastat.

A metà mese anche il versamento della terza rata dei contributi INPS di artigiani e commercianti.

In programma anche l’apertura della finestra per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione integrativa per attestare gli investimenti nella ZES Unica Sud.

I termini di fine mese slittano al mese successivo: l’invio delle LIPE, il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e la sesta rata della rottamazione quater hanno scadenza a dicembre.

Scadenze fiscali novembre 2024: il calendario di versamenti e adempimenti

Scadenza Adempimento
15 novembre 2024 Domanda canone RAI sulla pensione
18 novembre 2024 Versamento IVA, IRPEF, contributi INPS
18 novembre 2024 Versamento contributi INPS artigiani e commercianti
18 novembre 2024 comunicazione integrativa ZES Unica Sud al via
25 novembre 2024 invio elenchi intrastat
30 novembre 2024 LIPE del 3° trimestre*
30 novembre 2024 Secondo o unico acconto imposte sui redditi*
30 novembre 2024 Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche*
30 novembre 2024 Pagamento della sesta rata della rottamazione quater (con limite di tolleranza)**

*la scadenza è rinviata al 2 dicembre 2024, il primo giorno lavorativo utile considerando che il termine originario cade di festivo
** l’ultimo giorno utile per il pagamento è il 9 dicembre 2024

Scadenze fiscali 15 novembre 2024: domanda canone RAI sulla pensione

La prima scadenza del mese di novembre 2024 riguarda il canone RAI.

I pensionati che intendono pagarlo tramite ritenuta sulla pensione devono tenere in considerazione il termine del 15 novembre 2024.

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L’appuntamento riguarda esclusivamente i titolari di redditi da pensione di importo non superiore a 18.000 euro, i quali possono scegliere di versare l’importo annuale del canone TV tramite trattenuta sull’assegno della pensione.

La richiesta, che è valida dall’anno in corso, deve essere presentata al proprio ente pensionistico.

Scadenze fiscali 18 novembre 2024: adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS

Con qualche giorno di ritardo rispetto al termine canonico, il 18 novembre 2024 sono in programma gli adempimenti periodici.

I sostituti d’imposta, partite IVA, devono provvedere ai versamenti IVA, IRPEF e dei contributi INPS che aprono la seconda metà del mese.

Nello specifico l’IVA deve essere versata:

  • dai contribuenti con liquidazione mensile;
  • dai contribuenti con liquidazione trimestrale.

I primi dovranno versare i contributi relativi allo scorso mese di ottobre, presentando il modello F24 in modalità telematica e inserendo il codice tributo 6010, ad indicare il “Versamento IVA mensile ottobre.”

I contribuenti con obbligo trimestrale dovranno invece provvedere al versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre del 2024.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità telematica. Si può occupare dell’adempimento direttamente dal contribuente o un intermediario abilitato.

Nel modello F24 si deve inserire il codice tributo 6033, relativo al “Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre.”

Il 18 novembre 2024 sono inoltre in calendario i pagamenti:

  • delle ritenute IRPEF relative ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese di ottobre;
  • dei contributi INPS dovuti dai sostituti d’imposta in relazione al mese precedente.

Scadenze fiscali 18 novembre 2024: pagamento contributi INPS artigiani e commercianti

Tra gli appuntamenti in calendario c’è quello che riguarda gli iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti.

Il 18 novembre è in scadenza la terza rata dei contributi fissi.

L’aliquota contributiva da versare, per gli artigiani e i commercianti, titolari e collaboratori con più di 21 anni, è pari al 24 per cento.

L’aliquota dei contributi INPS 2024 per i collaboratori di età inferiore, invece, è pari al 23,70 per cento e deve essere incrementata annualmente dello 0,45 per cento fino alla soglia del 24 per cento (articolo 24, comma 22, del DL n. 201/2011).

Nell’anno in corso continua ad applicarsi anche l’esonero dal 50 per cento della contribuzione in favore dei lavoratori con più di 65 anni d’età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Sulla base di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021, inoltre, gli iscritti alla Gestione commercianti devono versare un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,48 per cento a finanziamento dell’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Tale contributo è indirizzato a chi chiude senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

A finanziamento delle prestazioni di maternità deve infine essere versata un’ulteriore quota dello 0,62 per cento.

Comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate sugli investimenti nella ZES Unica Sud al via il 18 novembre

Il 18 novembre è il primo giorno utile per l’invio, all’Agenzia delle Entrate, della comunicazione integrativa relativa agli investimenti nella ZES Unica Sud.

Nello specifico devono essere indicati quelli realizzati dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024.

Tale comunicazione deve essere presentata dalle imprese che hanno inviato la precedente comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ad attestazione della realizzazione degli investimenti indicati.

Deve essere utilizzato l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere compilato seguendo le relative istruzioni.

Nello specifico è composto da:

  • frontespizio;
  • quadro A, con i dati relativi al progetto di investimento e al credito d’imposta;
  • quadro B, con i dati della struttura produttiva;
  • quadro C, con l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • quadro D, con le altre agevolazioni concesse o richieste, inclusi gli aiuti “de minimis”;
  • quadro E, con gli estremi di fatture e certificazione.

Novità in arrivo sulla misura potrebbero arrivare con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025.

Scadenze fiscali 25 novembre 2024: invio elenchi intrastat per contribuenti con obbligo mensile

Il 25 novembre 2024 è in programma una scadenza che interessa gli operatori intracomunitari che effettuano operazioni di cessioni o prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti UE.

Gli stessi dovranno inviare gli elenchi intrastat, entro il termine mensile canonico.

Sono interessati i contribuenti con obbligo mensile, chiamati a trasmettere i dati relativi alle cessioni e\o prestazioni di servizi Intra UE per le operazioni del mese di ottobre 2024.

Scadenze fiscali 30 novembre 2024: il termine delle LIPE del 3° trimestre rimandato al 2 dicembre

Diversi appuntamenti di fine mese saranno rinviati al mese successivo.

Il 30 novembre sarebbe in programma il termine di scadenza delle LIPE.

La scadenza per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative alle operazioni effettuate nel terzo trimestre solare del 2024 passerà però al mese di dicembre.

Dal momento che il 30 novembre cade di sabato, la scadenza è rinviata a lunedì 2 dicembre 2024.

L’invio dei dati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre dell’anno in corso dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando il modello Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

All’adempimento può provvedere direttamente il contribuente o un suo intermediario abilitato.

Scadenze fiscali 30 novembre 2024: termine per il secondo o unico acconto imposte sui redditi al 2 dicembre

Un’altra scadenza prevista per il 30 novembre, che sarà rinviata al 2 dicembre, è quella relativa al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2024.

L’acconto di IRPEF, IRAP, IRES e delle imposte sostitutive deve essere corrisposto se l’imposta dichiarata nell’anno, riferita quindi all’anno di imposta 2023, è superiore a 51,65 euro di importo, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute e eccedenze.

L’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, secondo le seguenti regole:

  • in un’unica soluzione entro il 30 novembre se è di importo inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se pari o superiore a 257,52 euro; la prima entro il 30 giugno - salvo proroga - insieme al saldo, la seconda entro il 30 novembre.

Scadenze fiscali 30 novembre 2024: pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche al 2 dicembre

L’ultimo giorno del mese, il 30 novembre 2024, è in calendario anche la scadenza che interessa il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Dal momento che il termine cade di festivo viene automaticamente rinviato al primo giorno lavorativo successivo, passa quindi al 2 dicembre 2024.

Il periodo di riferimento è il 3° trimestre del 2024 se gli operatori sono tenuti a versare un importo a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche superiore a 5.000 euro.

Il versamento riguarda il periodo del 2° e 3° trimestre 2024 se l’importo è inferiore a 5.000 euro.

Rottamazione quater: con la tolleranza il pagamento della sesta rata passa dal 30 novembre al 9 dicembre

Il 30 novembre è stabilita in calendario anche la scadenza per il versamento della sesta rata della rottamazione quater.

L’adempimento interessa i contribuenti che hanno ottenuto i benefici della definizione agevolata che rientra nella più ampia Tregua fiscale.

Come di consueto è previsto anche un termine di tolleranza di 5 giorni per i versamenti tardivi.

I soggetti avranno tempo fino al 9 dicembre per il pagamento, in considerazione dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.

Entro tale data il versamento sarà considerato tempestivo, successivamente. Superata tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata.

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