Tregua fiscale di Natale, con la proroga di rottamazione e ravvedimento speciale: le scadenze di fine anno

Anna Maria D’Andrea - Scadenze fiscali

Doppio appuntamento con la tregua fiscale nella settimana che precede le festività natalizie: il 18 dicembre 2023 sarà possibile versare la prima e la seconda rata della rottamazione quater, mentre è fissata al 20 dicembre la doppia scadenza con il ravvedimento speciale. Tempi e regole da rispettare

Tregua fiscale di Natale, con la proroga di rottamazione e ravvedimento speciale: le scadenze di fine anno

Tregua fiscale protagonista delle scadenze che segneranno la chiusura del 2023, per effetto della doppia proroga che interessa sia la rottamazione quater che il ravvedimento speciale.

Le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle del 18 e del 20 dicembre, termini che interesseranno i decaduti dalle due procedure di definizione agevolata di debiti e sanzioni.

Con il via libera del Senato alla legge di conversione del decreto Anticipi n. 145/2023 è arrivata la proroga delle scadenze per il versamento della prima e della seconda rata della rottamazione quater.

Sarà possibile pagare le somme dovute entro lunedì 18 dicembre e, in tal caso, si verrà riammessi alla definizione agevolata delle cartelle prevista dalla scorsa Legge di Bilancio.

Una novità che si affianca alla proroga prevista anche in materia di ravvedimento speciale, con la scadenza fissata al 20 dicembre per il versamento della totalità delle somme dovute e per la rimozione di irregolarità o omissioni dichiarative. Stesso termine anche per il pagamento della quarta rata dovuta in caso di rispetto delle prime tre scadenze.

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Tregua fiscale, prima e seconda rata della rottamazione quater entro la scadenza del 18 dicembre 2023

È l’articolo 4-bis della legge di conversione del decreto n. 145/2023, approvata dal Senato e per la quale è atteso il via libera definitivo da parte della Camera, a disporre il differimento dei termini relativi alla definizione agevolata delle cartelle.

In particolare, l’emendamento approvato prevede che:

“Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023”

Arriva quindi una seconda opportunità per chi non ha pagato entro i termini ordinari le prime due rate della rottamazione quater, pari ad un totale del 20 per cento del debito complessivamente dovuto.

La proroga dei termini consente quindi di non perdere i benefici riconosciuti, che consistono nella cancellazione di sanzioni, interessi e aggio, e sarà possibile continuare versare il debito comunicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in forma rateale, in un massimo di 18 quote e sulla base di quanto indicato in sede di domanda.

A dicembre è fissato anche un altro importante appuntamento con la rottamazione quater. Il decreto Alluvioni n. 61/2023 ha riscritto i termini per i soggetti con sede o residenza nei comuni dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dalle alluvioni dello scorso mese di maggio.

Entro la fine dell’anno l’AdER invierà l’ultima tornata di comunicazioni delle somme dovute, documento che oltre ad attestare l’accoglimento totale o parziale dell’istanza presentata (ovvero il diniego della definizione agevolata), conterrà i primi bollettini per il pagamento delle rate. La prima scadenza da segnare in calendario è in tal caso fissata alla fine del mese di gennaio.

Tregua fiscale, doppia scadenza per il ravvedimento speciale il 20 dicembre 2023

Chiusi i conti con la possibilità di risalire sul treno dei beneficiari della rottamazione quater sarà il turno del ravvedimento speciale.

La legge di conversione del decreto Proroghe ha previsto la possibilità di avvalersi della misura, che consente di versare le sanzioni relative a violazioni tributarie ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale, rispettando la scadenza ultima del 20 dicembre 2023.

Una rimessione in termini che consentirà sostanzialmente a chi non ha pagato le somme dovute entro il 30 settembre (2 ottobre), 31 ottobre e 30 novembre di mettersi in regola pagando gli importi dovuti entro la nuova scadenza prevista.

Non sarà possibile però beneficiare di ulteriori dilazioni e, quindi, alla data del 20 dicembre bisognerà pagare la totalità delle sanzioni dovute applicando il ravvedimento speciale, e rimuovere irregolarità e omissioni dichiarative entro la medesima data.

Questo il vincolo previsto dall’articolo 3-bis della legge di conversione del decreto n. 132/2023 per continuare a beneficiare della misura prevista nell’ambito della tregua fiscale.

Sul punto si ricorda che l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta per specificare che nel ravvedimento speciale rientrano anche le sanzioni relative all’utilizzo di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti.

Da monitorare tuttavia la data della compensazione indebita, che non dovrà sforare il termine del 31 dicembre 2021 e per la quale dovrà in ogni caso risultare validamente presentata la relativa dichiarazione.

Occhi puntati sulla data del 20 dicembre anche in caso di versamenti regolari. Questo è infatti il termine previsto in via ordinaria per il pagamento della quarta rata dovuta.

Tregua fiscale, ultima chance: cosa succede a chi non regolarizza gli omessi versamenti

Le due nuove scadenze della tregua fiscale che interessano la rottamazione e il ravvedimento speciale cadono in un periodo non certo semplice: siamo a ridosso delle festività natalizie e, sul fronte del Fisco, è il mese dell’IMU ma anche dell’acconto IVA.

Riuscire a regolarizzare la propria posizione e continuare quindi a beneficiare delle agevolazioni riconosciute è tuttavia un’opportunità importante.

Si ricorda infatti che per chi decade dalla rottamazione quater a causa dell’omesso o insufficiente versamento delle somme dovute è previsto il venir meno dei benefici dell’azzeramento di sanzioni, interessi e aggio, contestualmente al riavvio delle ordinarie attività di riscossione.

I versamenti eventualmente eseguiti sono considerati a titolo di acconto relativamente a quanto complessivamente dovuto e riprendono quindi le attività di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con il conseguente riavvio di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

Il mancato versamento delle somme dovute per il ravvedimento speciale, oltre a comportare il venir meno della possibilità di versare la sanzione ridotta a 1/18, comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue, sulle quali si applicheranno le sanzioni ordinarie e gli interessi.

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