IVAFE e IVIE 2023, saldo e acconto delle imposte in scadenza il 30 giugno

Tommaso Gavi - Imposte

Entro la scadenza del 30 giugno, o del 20 luglio per i soggetti ISA che beneficiano della proroga, i contribuenti obbligati devono provvedere al versamento del saldo e dell'acconto 2023 di IVAFE e IVIE. Dalle regole alle istruzioni, passando per i codici tributo da indicare nel modello F24

IVAFE e IVIE 2023, saldo e acconto delle imposte in scadenza il 30 giugno

La canonica scadenza da tenere a mente, per il versamento del saldo e dell’acconto 2023 di IVAFE e IVIE, è fissata al 30 giugno 2023.

I contribuenti dovranno provvedere ai versamenti seguendo il calendario per il pagamento delle imposte sui redditi: i soggetti ISA potranno beneficiare della proroga al 20 luglio prossimo.

Entro i termini indicati i contribuenti devono quindi pagare l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e quella sul valore degli immobili situati all’estero.

Saldo e acconto 2023 IVAFE, chi deve pagare entro la scadenza?

La scadenza per il pagamento del saldo e all’acconto 2023 dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, fissata al 30 giugno 2023.

A differenza dello scorso anno, i soggetti ISA potranno beneficiare della proroga al 20 luglio prossimo.

In linea generale, anche per l’IVAFE segue il calendario dei pagamenti dell’IRPEF e delle imposte sui redditi.

Sono quindi due i termini annuali da segnare in agenda:

  • 30 giugno;
  • 30 novembre.

A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, si dovrà tenere in considerazione la proroga prevista per soggetti ISA e forfettari, che avranno tempo fino al 20 luglio 2023.

Dovranno pagare l’imposta in questione le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

Da ormai qualche anno, dal 2020, tra i soggetti passivi ci sono, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.

Così come avviene per l’IRPEF, l’imposta dovrà essere corrisposta secondo il sistema di versamento di saldo e acconto. Valgono infatti le stesse regole previste per la generalità delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

I dati relativi alle attività finanziarie detenute all’estero devono essere inseriti nel quadro RW della dichiarazione con modello Redditi PF/2023.

Saldo e acconto 2023 IVIE: i soggetti chiamati al versamento

Le regole sulle scadenze per l’IVAFE, che sono comuni a quella per gli altri versamenti legati alla dichiarazione dei redditi, si applicano anche all’IVIE, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.

Anche in questo caso, quindi, la scadenza canonica è fissata al 30 giugno 2023. I soggetti ISA e i forfettari, però, possono pagare in termini entro il 20 luglio per effetto della proroga anticipata dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Chi deve pagare l’imposta in questione? La platea di contribuenti chiamati in cassa è stata ampliata a partire dall’anno 2020.

Devono provvedere al pagamento, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività. I soggetti devono fare riferimento al decreto legge n. 167/1990.

Sono obbligati al versamento dell’imposta i seguenti soggetti:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Saldo e acconto 2023 IVAFE e IVIE 2022: codici tributo e istruzioni per la compilazione del modello F24

Come di consueto, l’imposta deve essere pagata mediante modello F24, con modalità telematica.

Il versamento può avvenire:

  • direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;
  • attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel.

In alternativa si può utilizzare l’home banking del proprio istituto di credito oppure rivolgersi a un intermediario abilitato.

I non titolari di partita IVA possono pagare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione. In tal caso non possono essere utilizzati crediti tributari o contributivi in compensazione.

I codici tributo da inserire nel modello F24 sono riportati nella tabella riassuntiva.

Codice Tributo Descrizione
4041 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4044 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
4042 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO
4046 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO
4043 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4047 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

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