Entro la scadenza del 30 giugno, o del 20 luglio per i soggetti ISA che beneficiano della proroga, i contribuenti obbligati devono provvedere al versamento del saldo e dell'acconto 2023 di IVAFE e IVIE. Dalle regole alle istruzioni, passando per i codici tributo da indicare nel modello F24
La canonica scadenza da tenere a mente, per il versamento del saldo e dell’acconto 2023 di IVAFE e IVIE, è fissata al 30 giugno 2023.
I contribuenti dovranno provvedere ai versamenti seguendo il calendario per il pagamento delle imposte sui redditi: i soggetti ISA potranno beneficiare della proroga al 20 luglio prossimo.
Entro i termini indicati i contribuenti devono quindi pagare l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e quella sul valore degli immobili situati all’estero.
Saldo e acconto 2023 IVAFE, chi deve pagare entro la scadenza?
La scadenza per il pagamento del saldo e all’acconto 2023 dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, fissata al 30 giugno 2023.
A differenza dello scorso anno, i soggetti ISA potranno beneficiare della proroga al 20 luglio prossimo.
In linea generale, anche per l’IVAFE segue il calendario dei pagamenti dell’IRPEF e delle imposte sui redditi.
Sono quindi due i termini annuali da segnare in agenda:
- 30 giugno;
- 30 novembre.
A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, si dovrà tenere in considerazione la proroga prevista per soggetti ISA e forfettari, che avranno tempo fino al 20 luglio 2023.
Dovranno pagare l’imposta in questione le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Da ormai qualche anno, dal 2020, tra i soggetti passivi ci sono, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
Così come avviene per l’IRPEF, l’imposta dovrà essere corrisposta secondo il sistema di versamento di saldo e acconto. Valgono infatti le stesse regole previste per la generalità delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
I dati relativi alle attività finanziarie detenute all’estero devono essere inseriti nel quadro RW della dichiarazione con modello Redditi PF/2023.
Saldo e acconto 2023 IVIE: i soggetti chiamati al versamento
Le regole sulle scadenze per l’IVAFE, che sono comuni a quella per gli altri versamenti legati alla dichiarazione dei redditi, si applicano anche all’IVIE, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
Anche in questo caso, quindi, la scadenza canonica è fissata al 30 giugno 2023. I soggetti ISA e i forfettari, però, possono pagare in termini entro il 20 luglio per effetto della proroga anticipata dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Chi deve pagare l’imposta in questione? La platea di contribuenti chiamati in cassa è stata ampliata a partire dall’anno 2020.
Devono provvedere al pagamento, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività. I soggetti devono fare riferimento al decreto legge n. 167/1990.
Sono obbligati al versamento dell’imposta i seguenti soggetti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Saldo e acconto 2023 IVAFE e IVIE 2022: codici tributo e istruzioni per la compilazione del modello F24
Come di consueto, l’imposta deve essere pagata mediante modello F24, con modalità telematica.
Il versamento può avvenire:
- direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;
- attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel.
In alternativa si può utilizzare l’home banking del proprio istituto di credito oppure rivolgersi a un intermediario abilitato.
I non titolari di partita IVA possono pagare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione. In tal caso non possono essere utilizzati crediti tributari o contributivi in compensazione.
I codici tributo da inserire nel modello F24 sono riportati nella tabella riassuntiva.
Codice Tributo | Descrizione |
---|---|
4041 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO |
4044 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA |
4042 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO |
4046 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO |
4043 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO |
4047 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVAFE e IVIE 2023, saldo e acconto delle imposte in scadenza il 30 giugno