IVIE e IVAFE, alle imposte patrimoniali in questione non si applica l'esenzione per un'intesa governativa. A spiegarlo è la risposta all'interpello numero 93 del 3 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Per la liquidazione di tali imposte deve essere compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi PF.
IVIE e IVAFE, alle imposte patrimoniali in questione non si applica l’esenzione per un’intesa governativa.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 93 del 3 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Il personale intergovernativo che si trasferisce in Italia non è obbligato al monitoraggio fiscale ma ha l’obbligo di corrispondere l’IVIE e l’IVAFE sulle attività patrimoniali estere.
Per la liquidazione delle imposte in questione deve essere compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi, con modello “Redditi Persone fisiche”.
IVIE e IVAFE, l’esenzione per un’intesa governativa non si applica per le imposte patrimoniali
L’esenzione prevista da un’intesa governativa non si applica nel caso in cui il soggetto sia obbligato al versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.
A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 93 del 3 marzo 2022.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 93 del 3 marzo 2022
- Residenza - Obblighi di monitoraggio fiscale e pagamento IVIE e IVAFE - Art. 4 decreto legge 28/06/1990, 167 e Art. 19, decreto legge 6/12/2011, n. 201.
I chiarimenti nascono dal caso presentato dall’istante, un cittadino tedesco che nel 2019 si è trasferito in Italia per lavorare presso un centro di rappresentanza di un’organizzazione intergovernativa indipendente.
Il soggetto ha stabilito la sua dimora abituale e la sede dei suoi affari e interessi economici in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta 2020.
La sua residenza fiscale è italiana e il soggetto deve a corrispondere l’IVIE e L’IVAFE per i redditi che non rientrano nell’esenzione prevista da un accordo tra il centro e il governo italiano.
Nel fornire le delucidazioni richieste, infatti, l’Agenzia delle Entrate richiama il concetto di residenza, stabilito nell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Sono considerate residenti:
“le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.”
Le tre condizioni citate sono alternative.
In linea generale, il contribuente viene tassato nello Stato in cui pone la sua residenza fiscale. Tuttavia, nel caso in questione, si deve tenere conto della Clausola 11 dell’Allegato II dell’accordo tra il centro e il governo italiano.
L’esenzione in questione è prevista per qualsiasi imposizione diretta in Italia, per tutti i redditi di fonte estera percepiti da membri del personale del centro, che non siano cittadini italiani e che non siano "Permanent residents" in Italia.
In merito, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:
“Trattandosi di una esenzione da ogni tassazione diretta si ritiene che in tale ambito rientrano anche gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, secondo cui le persone fisiche residenti in Italia sono obbligati a indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW) gli investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, in quanto gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero dall’Istante non sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia per effetto della citata Clausola 11.”
Anche gli obblighi di monitoraggio fiscale, previsti dal DL numero 167 del 1990, rientrano nell’esenzione prevista per il soggetto.
IVIE e IVAFE, versamenti e compilazione del quadro RW
Per quanto riguarda le imposte sul valore degli immobili situati all’estero, IVIE, e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, IVAFE, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate differisce da quanto spiegato in precedenza.
Tali imposte, infatti, hanno lo scopo di equiparare il trattamento fiscale degli immobili e delle attività finanziarie estere con quelle italiane, assoggettate all’IMU e all’imposta di bollo.
Si tratta quindi di imposte indirette che devono essere liquidate con la dichiarazione dei redditi, pertanto non rientrano nell’esenzione prevista dall’accordo.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, dal momento che il soggetto si considera fiscalmente residente in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, deve considerarsi:
“soggetto ad imposizione nel nostro Paese per tutti gli altri redditi non ricadenti nel regime di esenzione suddetto nonché in relazione all’obbligo di assolvere l’IVIE e l’IVAFE.”
L’istante dovrà quindi compilare il quadro RW del modello “Redditi PF”, per gli investimenti e le attività detenute all’estero.
Per quanto riguarda il periodo d’imposta, avrebbe dovuto essere presentata una dichiarazione tardiva entro il 28 febbraio 2022, oltre al versamento:
- delle imposte dovute;
- degli interessi;
- delle sanzioni.
In base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322:
“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.”
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate richiama le sanzione e il ravvedimento per le violazioni commesse, in base ai decreti dei decreti numero 471 e 472 del 1997, i cui chiarimenti sono riportati nella risoluzione numero 82 del 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVIE e IVAFE, l’esenzione per un’intesa governativa non si applica per le imposte patrimoniali