Analisi di tutte le regole che artigiani e commercianti devono osservare per la corretta memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Cos’è lo scontrino elettronico e come funziona l’obbligo previsto per i titolari di partita IVA?
Si hanno a disposizione 12 giorni di tempo per la trasmissione dei dati dei corrispettivi, mentre la memorizzazione è giornaliera.
Dalla sua introduzione la normativa di riferimento, come spesso succede in ambito fiscale, è stata modificata più volte, motivo per cui abbiamo pensato di dedicare questa comoda guida pratica (e sintetica) a chi volesse approfondire il tema.
Scontrino elettronico obbligatorio, la guida completa
Scontrino elettronico obbligatorio: come funziona l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
Lo scontrino elettronico è l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi previsto per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto.
È questa la risposta a chi si chiede cos’è lo scontrino telematico, entrato ufficialmente in vigore per tutti a partire dal 1° gennaio 2020.
Lo scontrino elettronico è stato introdotto con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di evasione fiscale e si affianca all’obbligo di fatturazione elettronica partito dal 1° gennaio 2019 per tutti i titolari di partita IVA.
Per poter memorizzare e trasmettere i dati degli scontrini elettronici, gli esercenti sono obbligati a dotarsi di registratori di cassa telematici.
In alternativa all’utilizzo del RT, è possibile avvalersi della procedura di invio dei dati messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, adatta però esclusivamente per gli esercenti che effettuano operazioni a ridotta frequenza giornaliera.
Scontrino elettronico 2024: come funziona e cosa cambia con il nuovo obbligo
Per adempiere all’obbligo dello scontrino elettronico 2024, i soggetti che emettono scontrini o ricevute fiscali per certificare le proprie operazioni sono obbligati a memorizzare e trasmettere in modalità telematica i dati dei corrispettivi giornalieri.
Per adempiere al nuovo obbligo è necessario essere dotati di registratori telematici, che rispettino le regole e le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito si specifica che l’obbligo di dotarsi di registratore di cassa idoneo alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, dopo un periodo di moratoria introdotto per favorire il graduale adeguamento da parte degli esercenti.
È inoltre possibile inviare i dati all’Agenzia delle Entrate anche senza registratore telematico, utilizzando o i servizi messi a disposizione su Fatture e Corrispettivi o quelli messi a disposizione dalle software house private.
Per chi si chiede come funziona e soprattutto cosa cambia con lo scontrino elettronico, è bene ricordare che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ha sostituito il tradizionale scontrino cartaceo e le ricevute.
I commercianti e gli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate generano il documento commerciale (che prende il posto di scontrini e ricevute cartacee) anche mediante il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel documento commerciale dovranno essere indicati i seguenti dati obbligatori:
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
- numero di partita IVA dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Scontrino elettronico, soggetti obbligati e soggetti esonerati
Ad essere tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri sono tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA, ovvero commercianti al minuto ed assimilati.
Il decreto del MEF del 10 maggio 2019, aggiornato dal decreto del 31 dicembre dello stesso anno, ha inoltre fornito l’elenco dei soggetti esonerati dal nuovo obbligo.
Restano fuori dallo scontrino elettronico obbligatorio tabaccai, tassisti, giornalai e attività marginali.
Il decreto quindi esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti.
Tra i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico rientrano inoltre i soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1 per cento del volume d’affari dell’anno precedente.
Le operazioni marginali continuano ad essere certificate con lo scontrino cartaceo o con ricevuta.
Un avvio graduale è stato invece disposto per i benzinai.
Scontrino elettronico carburanti | Data avvio obbligo |
---|---|
Distributori che nel 2018 hanno venduto più di 3 milioni di litri di carburanti per motori (benzina e gasolio) | 1° gennaio 2020 |
Distributori che nel 2018 hanno venduto più di 1,5 milioni di litri di carburanti per motori (benzina e gasolio) | 1° luglio 2020 |
Distributori che nel 2018 hanno venduto meno di 1,5 milioni di litri di carburanti per motori (benzina e gasolio) | 1° gennaio 2021 |
Scontrino elettronico: le sanzioni
La Legge di Bilancio 2021, all’articolo 1, commi 1109-1115, ha modificato la disciplina sanzionatoria legata all’obbligo dello scontrino elettronico.
In caso di violazioni relative alla memorizzazione o trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, viene disposto che:
- in tutti i casi di mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati, si applica una sanzione pari al 90 per cento dell’imposta. In caso di violazioni inerenti i due diversi momenti, la sanzione applicata è unica;
- nel caso in cui le violazioni di cui sopra non incidano sulla corretta liquidazione del tributo (violazione formale), si applica una sanzione pari a 100 euro per trasmissione;
- in caso di quattro violazioni in giorni diversi nel corso di 5 anni, si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da tre giorni a un mese o da uno a sei mesi in caso di violazioni relative a corrispettivi di importo superiore a 50.000 euro.
La Legge di Bilancio 2021 ha rivisto inoltre la disciplina sanzionatoria collegata all’obbligo di dotarsi di registratore di cassa telematico.
Nello specifico, viene disposto che:
- la sanzione del 90 per cento si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici;
- in caso di mancata richiesta di intervento per la manutenzione del RT ovvero di omessa verifica periodica, la sanzione prevista va da 250 a 2.000 euro;
- in caso di omessa installazione del registratore telematico, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.
Sempre per quel che riguarda i registratori telematici, in caso di manomissione è prevista una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato. In tal caso si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali a essa destinati, da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi.
Sulle sanzioni è in arrivo una nuova modifica: lo schema di decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio in ambito tributario riduce le somme dovute in caso di irregolarità, che passano al 70 per cento dell’imposta relativa al corrispettivo non trasmesso ovvero inviato in ritardo o con errori.
Una novità che si affianca inoltre alla previsione di un tetto massimo trimestrale alle sanzioni dovute, fissato a 1.000 euro, per le irregolarità reiterate che tuttavia non comportano effetti sul fronte dell’IVA dovuta.
Si evidenzia tuttavia che le novità dovranno essere approvate in via definitiva da parte del Governo prima dell’effettiva entrata in vigore.
Scontrino elettronico 2024: continua la lotteria di Stato
In chiusura, si ricorda che anche per il 2024 continua la lotteria di Stato, gioco a premi contro l’evasione fiscale direttamente collegato all’obbligo dello scontrino elettronico.
La lotteria degli scontrini è una delle misure al centro del piano di lotta all’evasione fiscale e, grazie al “gioco del conflitto di interessi” tra consumatori e negozianti, punta ad invogliare i contribuenti a richiedere l’emissione dello scontrino elettronico e a pagare con strumenti tracciabili (carte, bancomat e APP).
Con ogni scontrino elettronico relativo a spese di importo pari ad almeno 1 euro, i contribuenti potranno concorrere all’assegnazione di premi di importo fino a 5 milioni di euro.
Per partecipare all’estrazione dei premi in palio bisognerà munirsi del codice lotteria e si avrà diritto ad un biglietto virtuale per ogni euro speso.
Sono dieci i premi mensili previsti per la lotteria cashless, di importo pari a 100.000 euro ciascuno.
I più fortunati potranno portarsi a casa un premio all’anno pari a 5 milioni di euro.
ANNUALE | MENSILI | SETTIMANALI |
---|---|---|
1 premio da 5 milioni di euro ogni anno per chi compra | 10 premi da 100.000 euro ogni mese per chi compra | 15 premi da 25.000 euro ogni settimana per chi compra |
1 premio da un milione di euro ogni anno per chi vende | 10 premi da 20.000 euro ogni mese per chi vende | 15 premi da 5.000 euro ogni settimana per chi vende |
Ruolo fondamentale per la buona riuscita della lotteria degli scontrini è affidato ai commercianti. Ma cosa succede se questi rifiuteranno di comunicare il codice lotteria dell’acquirente?
Commercianti ed artigiani che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria e gli ulteriori dati necessari per le estrazioni, potranno essere segnalati dai clienti, tramite la sezione dedicata del Portale Lotteria. Le segnalazioni verranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei controlli fiscali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scontrino elettronico: cos’è e come funziona?