Nuove comunicazioni IVA per chi vende tramite ecommerce

Nuove comunicazioni IVA per chi vende tramite e-commerce: con l'articolo 13 del Decreto Crescita 2019, approvato in via definitiva il 27 giugno 2019, da ottobre un nuovo adempimento grava sui gestori delle piattaforme digitali.

Nuove comunicazioni IVA per chi vende tramite ecommerce

Nuove comunicazioni IVA per chi vende tramite e-commerce: l’articolo 13 del Decreto Crescita 2019, approvato in via definitiva il 27 giugno 2019, si introduce, da ottobre 2019, un adempimento che grava sui gestori delle piattaforme digitali.

In questo modo, è stato rivisto quanto stabilito sul tema con la legge numero 12 del DL 135 del 2018 e si aggiunge un tassello al recepimento della direttiva UE 2455/2017 sugli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Il decreto nato per approvare “misure urgenti per la crescita economica”, in realtà è intervenuto anche per chiudere il cerchio e aggiustare il tiro su alcune norme “giovani” e per introdurre una serie di novità fiscali.

Nuove comunicazioni IVA per chi vende tramite e-commerce

Le piattaforme digitali che facilitano vendite a distanza assumono, ai fini IVA, un ruolo di primo piano. Su di loro grava il peso di un nuove comunicazioni che hanno l’obiettivo di favorire la compliance in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.

Un nuovo strumento per far emergere il gettito evaso. Così la relazione illustrativa, che accompagnava la prima stesura del Decreto Crescita 2019, ha presentato l’impianto dell’articolo 13, che recita:

“1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
    [...]
    3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.”

Si introduce per le piattaforme digitali un obbligo comunicativo: gli viene chiesto di collaborare per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza. Ne deriva una responsabilità ultima sul versamento dell’IVA dei prodotti che transitano sugli scaffali dei negozi virtuali.

Nuove comunicazioni IVA per chi vende tramite e-commerce: una novità del Decreto Crescita 2019

Si tratta di un adempimento che si inserisce nella scia dei dei nuovi obblighi comunicativi ai fini IVA: monitorare per prevenire l’evasione.

Il 1° gennaio, con l’introduzione della fattura elettronica, ha fatto il suo ingresso nel sistema l’Esterometro, la comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate in un mese tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri.

Con il Decreto Crescita 2019 si introducono novità anche per il mercato online e gli operatori e-commerce.

A ottobre, diversamente dalle previsioni iniziali che fissavano l’impegno inaugurale a luglio, ci sarà la prima scadenza di questo nuovo adempimento che ha cadenza trimestrale e include nelle vendite a distanza sia i beni importati che i beni UE.

Tutte le istruzioni per procedere alla trasmissione dei dati sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 660061 del 31 luglio 2019.

L’intervento normativo ha aggiustato il tiro sul recepimento dell’articolo 2 della direttiva UE 2017/2455 ed intervenuto sul decreto legge numero 135 14 dicembre 2018, convertito in legge l’11 febbraio 2019.

Nella relazione tecnica, che ha accompagnato la prima stesura del Decreto, si legge:

“La proposta modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad attribuire il ruolo di debitore d’imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, meno numerosi e fiscalmente più affidabili dei venditori terzi che si avvalgono delle piattaforme:

  • sostituendo lo spostamento del debito d’imposta sulle piattaforme con la previsione dell’obbligo a carico delle piattaforme di trasmettere i dati relativi alle vendite a distanza;
  • estendendo la portata applicativa della disposizione a tutte le vendite a distanze di beni e non soltanto a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.”

Rispetto alla legge in vigore, si estende il campo di applicazione. Obblighi e responsabilità escono da una nicchia e interessano un numero più ampio di soggetti.

Come si legge nel testo, l’esperienza dello spesometro permette di prevedere che il recupero del gettito ammonta al 12% di quello evaso, 44,1 milioni di euro ogni anno.

Il Consiglio dei Ministri stima che, con questo strumento, emergeranno 58,5 milioni di euro all’anno. Fa eccezione il 2019, dal momento che la partenza è a fine d’anno.

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