Nuovi adempimenti IVA per l'e-commerce: l'articolo 13 del Decreto Crescita ha introdotto un obbligo comunicativo trimestrale per i gestori delle piattaforme online. Con il provvedimento numero 660061 del 31 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative: dai soggetti obbligati ai dati da inviare. La prima scadenza è prevista per il 31 ottobre.
Nuovi adempimenti IVA per l’e-commerce: l’articolo 13 del Decreto Crescita, convertito in legge il 27 giugno, ha introdotto un obbligo comunicativo trimestrale per i gestori delle piattaforme online che facilitano le vendite a distanza.
Con il provvedimento numero 660061 del 31 luglio 2019, il nuovo adempimento IVA assume forma concreta: l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire, dai soggetti obbligati ai dati da inviare, passando per le modalità di trasmissione delle informazioni.
Nella prima stesura del Decreto Crescita, un primo appuntamento con la novità introdotta era previsto in estate. Ma nel frattempo la tabella di marcia è cambiata e la scadenza inaugurale è prevista per il 31 ottobre 2019.
Questo nuovo impegno per gli operatori nasce per favorire la compliance in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, e si aggiunge alla lista di adempimenti da rispettare.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019
- Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Pubblicata in GU del 29.06.2019).
Nuovi adempimenti IVA per l’e-commerce: soggetti obbligati e dati da trasmettere
A definire l’impianto del nuovo obbligo IVA per i gestori delle piattaforme e-commerce è l’articolo 13 del Decreto Crescita:
“Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita”.
Per chi si occupa di commercio elettronico, si introduce un nuovo obbligo comunicativo, ma anche una responsabilità ultima sul versamento dell’IVA dei prodotti che transitano dai canali gestiti.
E si tratta di una novità che interessa sia i soggetti residenti che quelli non residenti.
Nuovi adempimenti IVA per l’e-commerce: per quali piattaforme vige l’obbligo? L’AdE chiarisce
Il provvedimento numero 660061 del 31 luglio dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per la trasmissione delle informazioni richieste, ma chiarisce anche alcuni concetti chiave.
Il testo di legge parla dei soggetti obbligati come dei facilitatori: si specifica che il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.
Si includono anche i casi in cui l’interfaccia elettronica assuma un ruolo diretto o indiretto rispetto a specifiche attività:
- la determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- la riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
- l’ordinazione o alla consegna dei beni.
Al contrario, non c’è nessun obbligo di comunicazione IVA per il gestore di una piattaforma che effettua solo una delle operazioni seguenti:
- trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
Un altro concetto centrale su cui si sofferma l’Agenzia delle Entrate è il concetto di vendita dei beni a distanza, ne distingue due tipologie:
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni);
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
Nuovi adempimenti IVA per l’e-commerce: modalità e scadenze per la trasmissione dei dati
Tutti quelli che hanno le caratteristiche descritte e operano nelle modalità illustrate sono tenuti a inviare i dati che riguardano i fornitori e le operazioni effettuate con cadenza trimestrale utilizzando i software messi a disposizione gratuitamente dal’Agenzia delle Entrate.
Come di consueto, l’alternativa possibile è affidarsi agli intermediari abilitati.
Nel testo del provvedimento specifiche istruzioni anche per gli operatori esteri:
“I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, si identificano direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972”.
Soggetti residenti, e non, devono segnare sul calendario il 31 ottobre 2019 come prima scadenza, e la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.
Infine, chi sbaglia oppure omette dei dati può provvedere a una nuova comunicazione di rettifica:
“I soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Per l’e-commerce nuovi adempimenti IVA: le istruzioni delle Entrate