I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla definizione agevolata delle liti pendenti nel caso di atto di recupero di un credito IVA utilizzato indebitamente. Per rigenerare la somma deve essere pagata l'imposta dovuta separatamente e possono essere definiti sanzioni e interessi. L'importo deve essere indicato nella dichiarazione IVA 2024
La scelta della definizione agevolata delle liti pendenti permette di rigenerare un credito IVA?
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano con la risposta all’interpello numero 422 di oggi, 30 agosto 2023.
Il quesito è posto dall’istante che intende scegliere lo strumento che rientra nell’ambito della Tregua fiscale, pagare il 90 per cento del valore della controversia e portare l’intero credito nella dichiarazione IVA.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che per la rigenerazione del credito è necessario versare separatamente l’imposta dovuta e scegliere la definizione agevolata solo per le sanzioni e gli interessi.
La scelta della definizione agevolata delle liti pendenti permette di rigenerare un credito IVA?
Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione agevolata delle liti pendenti, la misura stabilita dalla Legge di Bilancio 2023, che rientra nella cosiddetta “Tregua fiscale.”
Lo spunto per le delucidazioni nasce dal quesito posto dall’istante, un contribuente che ha ricevuto un atto in cui l’ufficio per il recupero di un credito d’imposta utilizzato indebitamente in compensazione.
Lo stesso chiede quali sono i termini per l’utilizzo del credito “rigenerato”, dopo la scelta della definizione agevolata e il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello numero 422 di oggi (30 agosto 2023) richiama il quadro normativo di riferimento e chiarisce in quali casi è possibile rigenerare il credito IVA, oltre ai tempi per la fruizione.
Per prima cosa viene citato l’articolo 1, comma 186 della Legge di Bilancio 2023, che dispone la possibilità di definizione agevolata per:
- le controversie con l’Agenzia delle Entrate;
- le controversie con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tali controversie sono agevolabili a prescindere dal grado di giudizio, anche in Cassazione.
In merito ai crediti d’imposta indebitamente utilizzati, il caso presentato dall’istante, precedenti chiarimenti sono stati forniti dalla circolare numero 2 del 27 gennaio 2023, che spiega quanto di seguito riportato:
“possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.”
Nel caso in questione, quindi, la controversia può essere definita con lo strumento che rientra nella Tregua fiscale sulla base di quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023.
In caso di ricorso pendente nel primo grado di giudizio, il contribuente deve versare il 90 per cento del valore della controversia.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 422 del 30 agosto 2023
- Definizione agevolata delle liti pendenti, atti oggetto delle controversie definibili e ricadute dichiarative.
Definizione agevolata delle liti pendenti solo per sanzioni e interessi per rigenerare il credito IVA
A definire le modalità attuative della misura è stato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2023.
Tale provvedimento stabilisce che:
“La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.”
L’eventuale diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 e può essere impugnato entro 60 giorni dal contribuente.
La definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata, o dell’intero importo, entro il 30 settembre 2023.
La scelta della definizione agevolata, tuttavia, ha il solo fine di definire la controversia.
Come sottolineato dalla Cassazione nella sentenza 27 gennaio 2016, n. 1518:
“le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un’autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovverosia coltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari, conseguendo se del caso anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario”.
Nel caso in cui l’istante intenda rigenerare il credito dovrà provvedere al pagamento dell’imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla controversia.
Tale controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni e agli interessi, potrà essere definita secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 191, della Legge di Bilancio 2023.
In altre parole:
- dovrà essere versata separatamente l’imposta dovuta;
- si potrà definire le sanzioni collegate all’imposta, esclusivamente con la presentazione della domanda.
A questo punto il credito rigenerato potrà essere inserito nel modello IVA/2024, in particolare al rigo VL 40, in cui devono essere indicate le somme richieste con appositi atti di recupero a seguito di indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili.
L’importo è riferito all’anno di imposta 2023 e dovrà essere inserito nella dichiarazione IVA/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Se si sceglie la definizione agevolata delle liti pendenti si può rigenerare un credito IVA?