Fattura elettronica San Marino, i soggetti non stabiliti e non residenti in Italia non sono obbligati. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 557 del 17 novembre 2022. Se le operazioni non sono documentate tramite il Sistema di Interscambio dovranno essere emesse fatture cartacee.
Fattura elettronica San Marino, nessun obbligo per la società identificata ai fini IVA dal rappresentante fiscale ma non stabilità né residente in Italia.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 557 del 17 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il soggetto scelga volontariamente di non documentare con fattura elettronica tramite il SdI, Sistema di Interscambio, dovranno essere emesse fatture cartacee.
Devono infatti essere comunque rispettati gli obblighi di fatturazione previsti dal quadro normativo vigente, che viene richiamato dall’Amministrazione finanziaria.
Fattura elettronica San Marino, non è obbligatoria se la società non è stabilita o residente in Italia
Il tema della fatturazione elettronica delle cessioni verso San Marino l’oggetto della risposta all’interpello numero 557 del 17 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 557 del 17 novembre 2022
- Fatturazione elettronica Cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale Assenza dell’obbligo Articolo 4 del DM 21.06.2021.
Lo spunto dei chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, una società identificata ai fini IVA in Italia mediante rappresentante fiscale ma non stabilita né residente in territorio italiano.
Il soggetto spiega di effettuare operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti nella Repubblica di San Marino e chiede se ha l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti in questione.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per la società in questione non si applica tale obbligo ma le dovranno comunque essere emesse fatture in forma cartacea.
L’Amministrazione finanziaria riepiloga poi il quadro normativo di riferimento e gli obblighi che derivano dalle disposizioni in questione.
Sulla base dell’articolo 1, comma 3 Dlgs n. 127/2015, modificato dall’articolo 18, comma 2 Dl n. 36 del 2022, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni devono essere emesse fatture elettroniche.
Dovrà essere utilizzato il formato previsto per l’utilizzo del Sistema di Interscambio, SdI.
Nell’ottica dell’ampliamento dell’utilizzo della fatturazione elettronica, una precedente deroga concessa a livello europeo prevede alcuni casi in cui non è obbligatoria l’emissione.
Si deve tuttavia tenere in considerazione le istruzioni fornite dalla circolare numero 14 del 2019.
Nel documento di prassi viene chiarito quanto di seguito riportato:
“l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi ’’stabiliti’’ sul territorio italiano, [...] nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, se stabilito in Italia.
Tale autorizzazione è stata pienamente recepita dal legislatore, in ultimo espungendo, dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, il riferimento ai soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali non sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di questi ultimi (o dagli stessi poste in essere) per le quali vige l’obbligo di fatturazione, questa potrà comunque essere elettronica via SdI, per accordo tra le parti ovvero per scelta del cedente/prestatore [...].”
In sostanza, quindi, nel caso in cui i soggetti passivi non sono stabiliti sul territorio italiano non è previsto l’obbligo. Cedente e prestatore possono comunque accordarsi per scegliere il formato elettronico per la fatturazione.
Fattura elettronica San Marino, le deroghe alla regola generale
Sul tema dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di soggetti stabiliti a San Marino, si deve tenere presente anche il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021.
Tale decreto stabilisce che la fatturazione elettronica è la “strada ordinaria” per le operazioni ai fini IVA ma in alcune ipotesi l’obbligo è escluso per legge.
Nel dare attuazione alle disposizioni previste dal Decreto Crescita, ovvero dall’articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il precedente decreto ministeriale ha stabilito quanto di seguito riportato:
“1. Per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI).
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.”
L’articolo 12 esclude dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che sono solo identificati in Italia, senza essere stabiliti o residenti nel Paese
L’articolo 4 dello stesso decreto prevede, tra le altre cose, che:
“1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo.”
Per le operazioni in questione devono quindi essere comunque emesse fatture, anche in formato cartaceo.
Nel caso in cui il soggetto intenda emetterla in formato elettronico dovrà fare riferimento alle relative regole tecniche stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 211273 del 5 agosto 2021.
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