Con la conversione in legge del DL Bollette, arriva un nuovo ritocco per la tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio: il raggio di azione della rottamazione quater e dello stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro si allarga e tocca anche multe e tasse locali escluse in precedenza
Con il via libera del Senato, arrivato il 25 maggio 2023, il Decreto Bollette diventa legge. Tra le novità inserite durante l’iter di conversione c’è anche un nuovo ritocco all’impianto della tregua fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.
Dopo la riapertura delle domande di accesso alla definizione agevolata, cambia anche il perimetro di applicazione della rottamazione quater e dello stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro.
Con le modifiche apportate sul testo originario del DL n. 34 del 2023 prende forma nuova chance per le multe e le tasse locali, gestite direttamente dai Comuni o da enti di riscossione privati.
Rottamazione quater e stralcio dei debiti: nuova chance per multe e tasse locali
Con l’articolo 17 bis, che si aggiunge all’impianto originario del Decreto Bollette, si prevede la possibilità per gli enti locali di adottare provvedimento per aprire le porte della tregua fiscale, in particolare di applicare la rottamazione quater e lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro anche ai casi di riscossione diretta e di affidamento a soggetti privati iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
Ulteriori debiti che riguardano multe e tasse locali, quindi, potrebbero essere automaticamente cancellati o definiti in via agevolata.
Ma l’ultima parola in questo senso spetterà sempre agli enti locali che avranno 60 giorni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Bollette, per adottare atti finalizzati all’applicazione.
Novità per rottamazione quater e stralcio dei debiti: come funziona la tregua fiscale
La rottamazione quater riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e permette di estinguere i debiti versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, esclusi dal pagamento interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Nel caso delle multe e delle altre sanzioni amministrative, sono escluse dai versamenti dovuti le somme da pagare a titolo di interessi, comprese le maggiorazioni, quelli di mora e di rateizzazione, ma anche le somme dovute a titolo di aggio.
Lo stralcio, invece, prevede l’annullamento dei debiti fino 1.000 euro comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, che riguardano i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Quando i carichi sono affidati all’Agenzia delle entrate Riscossione da enti territoriali e casse di previdenza professionale la cancellazione riguarda solo sanzioni e interessi. E nel caso delle sanzioni amministrative, comprese le multe per infrazioni stradali, solo gli interessi.
Rottamazione quater e stralcio delle cartelle: le novità del DL bollette
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno avuto la possibilità di definire entro la scadenza del 31 marzo 2023 il perimetro applicativo dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro.
E, con questa ulteriore novità in arrivo, gli enti locali avranno ancora circa due mesi di tempo per includere nel campo di applicazione della rottamazione quater e dello stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro anche multe e tasse che i Comuni riscuotono in maniera diretta o affidandosi ai soggetti iscritti nell’apposito albo.
Per quanto riguarda la definizione agevolata, saranno, poi, gli stessi enti a definire i dettagli operativi:
- numero di rate e relativa scadenza;
- modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- termini per la presentazione dell’istanza;
- termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
La presentazione della domanda di accesso alla definizione agevolata bloccherà, poi, i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme.
All’articolo 17 bis del Decreto Bollette si legge:
“Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione quater e stralcio delle cartelle: nuova chance per multe e tasse locali