Riscatto laurea: costo ridotto in caso di opzione a sistema contributivo. I chiarimenti arrivano dall'INPS che, con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021, fornisce ulteriori istruzioni operative sul calcolo dell'onere in casi particolari.
Riscatto laurea: costo ridotto in caso di opzione al sistema contributivo.
L’INPS, con la circolare numero 54 del 6 aprile 2021, tra le altre indicazioni, chiarisce le modalità con cui si deve calcolare l’onere di riscatto, ossia i contributi da versare per ottenere la validità del periodo ai fini pensionistici.
Anche se il periodo universitario si colloca nel sistema retributivo perché precedente al 1996, il riscatto può avvenire su richiesta con le regole del sistema contributivo, di norma più favorevoli per il contribuente.
Il documento di prassi fornisce ulteriori istruzioni operative rispetto a quanto illustrato nella precedente circolare INPS che regola la materia, la numero 6 del 22 gennaio 2020.
Riscatto laurea, costo ridotto in caso di opzione a sistema contributivo
Per il riscatto agevolato della laurea, nel caso in cui i periodi che si vogliano riscattare siano soggetti al regime retributivo perché antecedenti alla riforma del 1996, l’onere può essere ricalcolato su richiesta dell’interessato in base ai criteri più vantaggiosi del sistema contributivo.
Gli assicurati possono, attivando l’opzione solo per la laurea, rovesciare il criterio di calcolo dell’onere di riscatto in favore di quello agevolato. Lo ha precisato l’INPS con la circolare numero 54 del 6 aprile 2021
Il “costo” per vedersi riconosciuti i periodi di studi successivi al 1° gennaio 1996 (data di entrata in vigore del sistema contributivo), si calcola in base all’attuale criterio INPS “a percentuale” che si basa in linea di massima sulla retribuzione annua percepita nel corso della vita del contribuente.
Viceversa, per i periodi antecedenti a tale data vige il criterio della “riserva matematica”(articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997).
Come si legge al paragrafo 2.1 della circolare INPS, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione, in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale
Nel secondo caso si applicherà il criterio scelto dall’interessato tra quelli seguenti:
- retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime quando il riscatto opera alla data di presentazione della domanda di pensione;
- livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L’INPS ricorda, inoltre, che una volta esercitata l’opzione a sistema contributivo anche per i periodi retributivi, l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità scelte dell’interessato.
Riscatto laurea, opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione: le istruzioni INPS
Le prime indicazioni in merito al riscatti con il metodo contributivo erano già state fornite dall’Istituto con la citata circolare numero 6/2020.
L’opzione per il sistema contributivo, rammenta l’Istituto, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o insieme alla domanda di pensione in presenza dei seguenti requisiti contributivi:
- meno di 936 settimane di contributi (pari a 18 anni) al 31 dicembre 1995;
- almeno 780 settimane di contributi (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
Peraltro, la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a chi ha maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e sempre a condizione che abbia esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
La richiesta di opzione al sistema contributivo va inoltrata in via telematica dal portale dell’Istituto tramite l’inserimento delle credenziali seguenti:
- PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN);
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Carta di identità elettronica 3.
L’interessato deve seguire il percorso:
- “Prestazioni e servizi”;
- “Servizi”;
- “Domanda di prestazioni pensionistiche”;
- “Nuova prestazione pensionistica” e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” , “diritto a pensione”, “opzione contributivo”.
Le domande di riscatto, invece, sono presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario dedicato per il quale il documento di prassi rimanda alla circolare del 22 marzo 2021, numero 46.
Il pagamento dell’onere di riscatto, si ricorda, rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo.
Per ogni ulteriore chiarimento si richiama il testo integrale della circolare numero 54 del 6 aprile 2021.
- INPS - circolare numero 54 del 6 aprile 2021
- Scaricala circolare su Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell’onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto)”. Chiarimenti e istruzioni operative
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riscatto laurea, costo ridotto in caso di opzione a sistema contributivo