Riscatto della laurea e contributi, nuove istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali. Nella risposta all'interpello n. 225 del 23 luglio 2020 nuovi chiarimenti sulla pace contributiva nel caso di domanda presentata dal genitore per conto del figlio.
Riscatto laurea e contributi, nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla pace contributiva e sulle agevolazioni fiscali riconosciute in dichiarazione dei redditi.
Nella risposta all’interpello n. 225 del 23 luglio 2020, arrivano ulteriori chiarimenti sulla detrazione prevista nel caso in cui l’onere da riscatto sia pagato dal genitore in favore del figlio.
La richiesta di chiarimenti riguarda le agevolazioni fiscali previste nel caso di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e riscatto degli anni di studio universitario, considerando le novità introdotte dalla cosiddetta pace contributiva.
Nel dettaglio, i quesiti posti all’Agenzia delle Entrate riguardano le modalità di utilizzo della detrazione del 50% prevista per il riscatto dei periodi non coperti da contributi e degli anni di studio universitari per il conseguimento della laurea. In ambedue i casi, a pagare la somma dovuta sarebbe il genitore.
Considerando il periodo clou per la dichiarazione dei redditi 2020, analizziamo di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per il riscatto della laurea e per la pace contributiva.
Riscatto laurea, dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni sulle agevolazioni fiscali
Se a fare domanda per il riscatto dei periodi non coperti da contributi è il genitore, si potrà accedere alla detrazione fiscale del 50% da ripartire in 5 anni, da calcolare però sull’importo della rata corrisposta nell’anno di riferimento e quindi in base alla somma effettivamente spesa nel corso del periodo d’imposta.
Per il riscatto agevolato della laurea, da calcolare con sistema contributivo, il genitore potrà invece accedere alla detrazione fiscale del 19% solo se l’importo è stato corrisposto in favore di un figlio fiscalmente a carico.
È un intreccio di regole quello che bisogna considerare per l’accesso alle agevolazioni fiscali sul riscatto dei contributi. L’ultima novità di rilievo è stata introdotta dal decreto legge n. 4/2019, che ha previsto la cosiddetta pace contributiva.
Il riscatto agevolato dei periodi non coperti da contributi è rivolto agli iscritti all’INPS privi di contributi al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione.
Nella risposta all’interpello n. 225 del 23 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, la domanda di riscatto agevolato può essere presentata:
- direttamente dall’assicurato;
- dai suoi superstiti, parenti ed affini entro il secondo grado, indipendentemente dal fatto che il familiare sia o meno fiscalmente a carico.
L’importo calcolato dall’INPS può essere portato in detrazione fiscale del 50%, in 5 rate annuali di pari importo. La somma dovuta può tuttavia esser corrisposta in un massimo di 120 rate mensili, ma la scelta di “rateazione lunga” influisce anche sulla detrazione in dichiarazione dei redditi.
In sede di compilazione del modello 730 dell’anno d’imposta di riferimento, bisognerà infatti seguire il principio di cassa. Spiega l’Agenzia delle Entrate che la detrazione fiscale riconosciuta sarà pari al 50% dell’importo effettivamente pagato nell’anno, per 1/5 della somma totale spettante.
Nel fornire le istruzioni per la detrazione per il riscatto dei contributi, l’Agenzia delle Entrate fornisce un utile esempio:
“nel caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Questa modalità di calcolo varrà per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).”
Una regola che allunga non di poco il periodo per il recupero delle agevolazioni fiscali riconosciute.
Riscatto laurea agevolato, detrazione del 19% solo per i figli a carico
Un chiarimento specifico viene inoltre fornito dall’Agenzia delle Entrate per il riscatto della laurea agevolato.
L’articolo 2, comma 5-quater del decreto legislativo n. 1997/184 prevede la possibilità di riscattare gli anni di studio con il sistema di calcolo contributivo. L’onere dovuto è pari ad un contributo - per ogni anno da riscattare - pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3 della legge n. 233/1990, moltiplicato per l’aliquote dei contributi INPS dovuta dai dipendenti.
Nel caso analizzato con la risposta all’interpello del 23 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione fiscale del 19% si applica esclusivamente se i contributi sono versati in favore di soggetti inoccupati da familiari di cui gli stessi sono fiscalmente a carico. Regola che quindi bisognerà seguire anche in caso di riscatto pagato dal genitore in favore del figlio.
Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del Tuir.
Sintetizzando quindi, dalle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si evince che:
- se la domanda per il riscatto dei contributi viene presentata dal genitore, soggetto che effettua il pagamento, è ammessa la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale del 50%, da calcolare sulla base della rata corrisposta nell’anno d’imposta di riferimento e con ulteriore suddivisione quinquennale;
- se invece viene presentata domanda di riscatto agevolato della laurea, il genitore potrà fruire della detrazione Irpef del 19% solo se il versamento viene effettuato in favore di un soggetto che risulta fiscalmente a carico.
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