Contratti a termine illegittimi: aumenta il risarcimento

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il risarcimento per l'applicazione di contratti a termine illegittimi può superare anche le 12 mensilità. Il lavoratore deve dimostrare di aver subito un maggior danno. La novità del decreto salva infrazioni in vigore dal 17 settembre

Contratti a termine illegittimi: aumenta il risarcimento

Aumenta l’indennizzo in caso di contratti a termine illegittimi.

Se il lavoratore dimostra di aver subito un maggiore danno il risarcimento può superare le 12 mensilità.

La novità, in vigore dal 17 settembre, è prevista dal decreto salva infrazioni.

Il decreto stabilisce anche l’abrogazione della riduzione del limite massimo di 6 mensilità laddove siano applicati CCNL che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine.

Contratti a termine illegittimi: aumenta il risarcimento

Tra le novità introdotte dal cosiddetto decreto salva infrazioni, il n. 131/2024, c’è anche quella che interviene sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine in modo tale da adempiere ai richiami ricevuti dall’Unione Europea.

Il decreto stabilisce infatti un aumento dell’indennizzo riconosciuto ai lavoratori e lavoratrici per la reintegra sul posto di lavoro a causa di un contratto a termine che il giudice ha ritenuto illegittimo.

L’articolo 11 del DL n. 131/2024, in vigore dal 17 settembre, va a modificare la disciplina prevista dall’articolo 28, commi 2 e 3 del Dlgs n. 81/2015.

La novità riguarda appunto le sanzioni accessorie nel caso di un rapporto a termine illegittimo che il giudice ha trasformato a tempo indeterminato.

In questa ipotesi, fino al 16 settembre 2024, era prevista un’indennità di risarcimento di importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione.

Il risarcimento ha l’obiettivo di ristorare il danno subìto dal lavoratore (sia dal punto di vista retributivo che contributivo) per il periodo intercorso tra la scadenza del termine e la sentenza di ricostituzione del rapporto di lavoro.

Ebbene, dal 17 settembre, come previsto dal decreto salva infrazioni, viene lasciata invariata la misura minima e massima del risarcimento (tra 2,5 e 12 mensilità), ma con la differenza che il giudice ha la facoltà di aumentare l’indennizzo, oltre le 12 mensilità, nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice dimostri di aver subìto un maggiore danno.

Contratti a termine illegittimi: eliminata la riduzione del limite massimo per il risarcimento

La seconda novità apportata dal decreto salva infrazioni in tema di risarcimento per i contratti a termine illegittimi, riguarda il limite massimo per l’indennizzo nel caso in cui siano applicati contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine.

In questo caso, infatti, fino al 16 settembre, il limite massimo per il risarcimento era fissato a 6 mensilità. Dall’entrata in vigore del DL n. 131/2024 tale disposizione è stata abrogata.

Si applica quindi la normativa generale, cioè il risarcimento di importo compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità, con possibilità di ulteriore aumento in caso di maggior danno subìto.

Il decreto salva infrazioni, inoltre, ha introdotto altre due importanti novità in materia di rapporti a termine nella PA (art 12) e di lavoro stagionale (art. 9).

In primo luogo, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, i quali anche se illegittimi, ferme restando responsabilità e sanzioni, non possono portare all’assunzione a tempo indeterminato.

In questo caso, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce l’indennità in misura compresa tra le 4 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione.

Infine, per quanto riguarda il lavoro stagionale di lavoratori e lavoratrici non comunitarie, il decreto prevede una sanzione che va dai 350 ai 5.500 euro in caso di violazione del divieto per i datori di lavoro di mettere disposizione dei lavoratori alloggi non idonei o a un canone eccessivo (superiore ad 1/3 della retribuzione) oppure trattiene l’affitto dalla busta paga.

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