Rimborso per mancato guadagno: si applica la tassazione separata

Daniela Marmugi - Irpef

Qual è la corretta tassazione da applicare alle indennità corrisposte a titolo di risarcimento per mancato guadagno di una lavoratrice con contratto di somministrazione? I chiarimenti nella risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello numero 130 di ieri, 6 giugno 2024

Rimborso per mancato guadagno: si applica la tassazione separata

L’Agenzia delle Entrate fa luce sul regime di tassazione da applicare alle indennità corrisposte a titolo di risarcimento per mancato introito di una lavoratrice con contratto di somministrazione.

Le somme versate per la perdita di redditi, in sostituzione della mancata percezione del reddito da parte del dipendente, devono essere assoggettate a tassazione separata.

Il chiarimento arriva nella risposta all’interpello numero 130 di ieri, 6 giugno 2024.

Rimborso per mancato guadagno: quale regime di tassazione si applica?

Con la risposta all’interpello numero 130 di ieri, 6 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime di tassazione da applicare alle somme corrisposte a titolo di risarcimento per mancato guadagno.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, una società chiamata in giudizio da un’ex lavoratrice al fine di accertare l’illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro.

A seguito dell’accertamento, la società istante è stata condannata dal giudice del lavoro al pagamento di un risarcimento pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Quale regime di tassazione si applica alle indennità corrisposte a titolo risarcitorio per mancata percezione del reddito?

L’istante ritiene di dover assoggettare tali somme a tassazione separata e, conseguentemente, provvedere all’applicazione e al versamento della ritenuta.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, l’Amministrazione finanziaria conferma la correttezza di tale interpretazione.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, del TUIR, infatti, l’imposta si applica separatamente sugli:

emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49”.

Il risarcimento dovuto dalla società per la perdita retributiva dell’ex dipendente deve quindi essere assoggettato a tassazione separata.

Perdita dei redditi: tassazione degli indennizzi ai lavoratori

All’interno del documento, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato la normativa vigente in materia di tassazione degli indennizzi corrisposti ai lavoratori, relativi alle perdite dei redditi.

Secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, di cui all’art. 51, comma 1 del TUIR:

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Costituiscono dunque reddito tutte le somme percepite nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche da terzi e a qualunque titolo.

In particolare, come stabilito dall’art. 6, comma 2, del TUIR, le indennità erogate a titolo di risarcimento per i danni relativi a perdite di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

All’interno di diversi documenti di prassi, tra cui la risoluzione numero 106/E del 22 aprile 2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle due ipotesi possibili:

  • lucro cessante, quando l’indennizzo viene erogato in sostituzione o integrazione della mancata percezione di redditi di lavoro;
  • danno emergente, quando il risarcimento viene erogato per indennizzare il soggetto delle perdite economiche subite.

Nel primo caso, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito. Pertanto, vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione.

Nella seconda ipotesi, le somme reintegrano il patrimonio del soggetto e sono esenti dalla tassazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 130 del 6 giugno 2024
Indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente – valenza sostitutiva del reddito non conseguito.

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