Tassazione e calcolo del TFR

Guida completa ed aggiornata sulla normativa civilistica e fiscale del trattamento di fine rapporto: come si calcola e qual è la tassazione da applicare

Tassazione e calcolo del TFR

In linea con quanto stabilito dall’articolo 2120 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a ricevere un trattamento di fine rapporto in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Il TFR si calcola sommando per ogni anno di servizio un importo pari alla retribuzione, o comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

Per le frazioni di anno la quota viene proporzionalmente ridotta: in caso di frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considera un’intera mensilità.

Di seguito un approfondimento sulle istruzioni di calcolo del TFR: partendo dall’importo lordo e considerando la tassazione applicata si arriverà alla cifra netta.

Il calcolo del TFR netto viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate, considerando che le regole e la procedura per l’applicazione della tassazione separata sono di gran lunga differenti rispetto alle modalità ordinarie di determinazione dell’IRPEF.

Per il calcolo dell’importo netto del trattamento di fine rapporto (TFR o buona uscita) bisogna far riferimento alle regole previste dall’articolo 17 del TUIR e dall’articolo 2120 del Codice Civile.

Di seguito vedremo come calcolare il TFR netto che, così come anticipato e secondo il principio dell’equità dell’imposizione fiscale, è sottoposto a tassazione separata calcolata dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, sarà necessario non solo prendere come riferimento l’importo del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore ma anche le aliquote IRPEF degli anni di riferimento.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità ed agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento fiscale al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Vediamo di seguito come effettuare il calcolo del TFR netto in pratica, con un esempio numerico partendo dall’importo lordo e quali sono le regole per la tassazione separata e l’aliquota applicata alla liquidazione o buona uscita.

TFR netto: calcolo e tassazione separata

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di lasciare il TFR in azienda, alla fine del rapporto di lavoro verrà erogata la cosiddetta buona uscita o liquidazione che, come abbiamo accennato in precedenza, non verrà tassata secondo le ordinarie aliquote IRPEF ma con una tassazione separata.

Per calcolare il TFR netto partendo dal lordo bisogna avere innanzitutto a disposizione i seguenti elementi:

  • numero di anni e frazioni di anni di anzianità di servizio;
  • aliquote IRPEF relative agli anni oggetto di calcolo.

In base alle regole previste per la tassazione separata del TFR, il calcolo del netto partendo dall’importo lordo potrebbe determinare un’imposta IRPEF inferiore a quanto invece risulterebbe applicando l’aliquota ordinaria relativa al momento dell’incasso del TFR stesso.

L’aliquota applicata ai fini del calcolo del TFR netto è ricalcolata dall’Agenzia delle Entrate prendendo a riferimento l’aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni di attività lavorativa e qualora l’ammontare dell’imposta applicata alla buona uscita fosse superiore a quanto già versato sarà obbligatorio versare la differenza.

Ecco alcune informazioni utili ed alcuni esempi numerici per capire come calcolare l’aliquota da applicare e determinare l’importo del trattamento di fine rapporto (TFR) netto che sarà erogato al lavoratore.

TFR netto: calcolo ed istruzioni

Riferimento normativo utile al fine del calcolo del TFR è l’art. 2120 del Codice Civile, il lettore potrà leggere alla fine dell’articolo.

Per il calcolo del TFR lordo è bene ricordare che la somma accantonata annualmente dal lavoratore è soggetta a rivalutazione su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Sulla base dell’importo del TFR lordo sarà il datore di lavoro a dover effettuare il calcolo necessario per determinare l’importo del TFR netto.

A tale fine, il sostituto d’imposta, ovvero il datore di lavoro, dovrà seguire i seguenti passaggi:

  • determinare la base imponibile come somma dei TFR accantonati nel corso degli anni e rivalutati;
  • determinare il reddito di riferimento;
  • determinare l’aliquota media di tassazione;
  • calcolare l’imposta IRPEF.

Non è finita qui: l’Agenzia delle Entrate ricalcolerà l’imposta con riferimento all’aliquota media risultante dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni.

TFR netto: calcolo e tassazione separata, ecco un esempio

Per cercare di chiarire la procedura necessaria a calcolare il TFR netto è bene mettere in pratica le indicazioni che abbiamo fornito.

Il primo passaggio necessario per il calcolo del TFR netto è ricavare la base imponibile, ovvero calcolare l’importo di riferimento al fine dell’applicazione dell’aliquota di tassazione separata.

Per il calcolo del TFR netto è necessario moltiplicare il lordo per 12 (parametro fisso) e suddividerlo per il totale degli anni di lavoro, ovvero:

“40.000 euro (TFR lordo) * 12/30 (anni di servizio) = 16.000 euro (TFR netto)”

A questo punto bisogna calcolare l’aliquota IRPEF prevista dalla tassazione ordinaria per aliquote e scaglioni.

L’aliquota IRPEF di 16.000 euro ai fini del calcolo della tassazione separata dovrà essere calcolata con riferimento alle aliquote che si sono succedute negli anni di lavoro.

Se, in questo caso, l’aliquota IRPEF media è pari al 27 per cento, bisognerà procedere come di seguito

“16.000 euro *27 per cento = 4.320 euro”

Per passare dal TFR lordo al TFR netto si dovrà sottrarre dal primo l’IRPEF calcolata, ovvero:

“40.000 euro - 4.320 euro = 35.680 euro”

A questo punto sarà anche possibile determinare l’aliquota media della tassazione separata applicata al nostro TFR, procedendo nel seguente modo:

“4.320/40.000*100 = 10,80 per cento”

L’ultima procedura, che non coinvolge direttamente il datore di lavoro ma che è effettuata dall’Agenzia delle Entrate, prevede il ricalcolo dell’imposta prendendo a riferimento le aliquote medie e i redditi delle dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni.

Nel caso in cui l’imposta dovuta sarà superiore bisognerà corrispondere il saldo (che verrà comunicato da apposita lettera inviata al lavoratore dall’Agenzia delle Entrate).

TFR netto: articolo 2120 del Codice Civile

La modalità di calcolo del TFR netto è disciplinata dal Codice Civile.

L’articolo 2120 dispone infatti che:

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità ed agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento fiscale al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network