Come funziona e qual è la normativa di riferimento del trattamento impositivo delle somme ricevute a titolo transattivo
Il trattamento impositivo delle somme ricevute a titolo transattivo ha generato in passato non pochi dubbi tra gli operatori di settore.
Oggi analizziamo un datato ma sempre interessante ed attuale intervento dell’Agenzia delle Entrate sul tema; nel caso di specie, l’Ente istante aveva in corso un contenzioso con diversi dipendenti.
In particolare, il contenzioso aveva ad oggetto i compensi per le perizie tecniche immobiliari svolte dagli stessi dipendenti.
L’istante rappresentava di aver rilevato che, per ciascuna perizia svolta dal dipendente, allo stesso era stato corrisposto in busta paga l’importo di 300,00 euro, senza applicazione di ritenute previdenziali e fiscali.
In sostanza, il compenso era riconosciuto come avente natura “risarcitoria”, fisso ed onnicomprensivo, ricomprendente “i rimborsi spese per accertamenti e sopralluoghi propedeutici allo svolgimento dell’incarico”.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 344 del 2022
- Tassazione somme erogate a seguito di accordo transattivo - Redditi di lavoro dipendente - articolo 51 del Tuir
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La tassazione delle somme a titolo transattivo: il caso analizzato nella risposta numero 344/2022
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, l’istante aveva chiarito che “la realizzazione delle perizie per la concessione dei mutui edilizi ipotecari avveniva sulla base dell’assegnazione di appositi incarichi ai periti” e che “non era previsto il rilascio di una ricevuta o fattura da parte del perito incaricato ai richiedenti il mutuo”.
L’istante, non condividendo tale precedente prassi, con riferimento alle perizie liquidate negli anni 2011, 2012 e 2013, aveva avviato, in alcuni casi, il recupero, con trattenute in busta paga degli interessati, dei compensi per perizie pagate ed in altri casi negato il pagamento di ulteriori perizie, nel frattempo già svolte dai dipendenti interessati.
Visto il protrarsi del contenzioso e l’alternanza degli esiti delle sentenze, l’istante intendeva chiudere tutti i contenziosi pendenti, proponendo un accordo transattivo.
Una volta stabilito e concordato con i dipendenti l’importo lordo da attribuire per ciascuna perizia svolta, l’istante intendeva riconoscere un abbattimento forfettario della base imponibile nella misura del 40 per cento per le spese sostenute dai dipendenti e non più documentabili, tenuto conto del lasso di tempo intercorso, ed assoggettare l’importo risultante dalla decurtazione alle ritenute fiscali e previdenziali.
Pertanto, chiedeva se dovesse essere tassato l’intero importo erogato e se lo stesso potesse essere assoggettato a tassazione separata, ritenendo:
- che le somme erogate a titolo di transazione di controversie relative al rapporto di lavoro dipendente costituissero, sotto il profilo previdenziale e fiscale, reddito imponibile, sia per il principio di onnicomprensività della nozione di retribuzione, di cui all’articolo 51 del TUIR sia per il principio dell’armonizzazione delle basi imponibili (cfr. articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come novellato dall’articolo 6 del Dlgs. 2 settembre 1997, n. 314);
- e che alle somme in questione, di competenza degli anni 2010, 2011 e 2012, cui si riferivano le perizie, andasse applicato il regime della tassazione separata, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.
L’Amministrazione finanziaria, nel rispondere al quesito, evidenziava che:
- ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”;
- l’articolo 6, comma 2, del TUIR, stabilisce che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Tanto premesso, nella circolare Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, è stato chiarito che, in forza di questa ultima disposizione, tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente, laddove l’articolo 49, comma 1, del TUIR stabilisce che “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle somme a titolo transattivo
Ai fini della determinazione di tali redditi, l’articolo 51, comma 1, del medesimo TUIR prevede poi che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
La medesima circolare evidenzia poi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso.
Tutte le richiamate disposizioni sanciscono dunque il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve “in relazione al rapporto di lavoro”.
Rientrano pertanto nella categoria reddituale di lavoro dipendente e sono assoggettabili a tassazione le indennità comunque denominate (ad es. per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto), ivi comprese quelle di trasferta ed i rimborsi spese (salvo i casi previsti dal comma 5 e seguenti dell’articolo 51 del TUIR e delle spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quale acquisto carta, pile ecc..).
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la ragione dell’imponibilità di detti rimborsi risiede nel riconoscimento al dipendente di un’apposita detrazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR e che, quanto alla tassazione separata, nella già citata circolare n. 326 del 1997 viene chiarito che le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono sempre assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), ultima parte.
Rileva poi l’Agenzia che, qualora le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d’imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d’imposta successivo, si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dal richiamato articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.
Come chiarito nel citato documento di prassi, le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall’articolo 17, comma 1, lettere b), sono dunque soggetti a tassazione ordinaria.
Ciò posto, alla luce del descritto quadro normativo e di prassi, l’Agenzia delle Entrate concludeva che, nella specie, le somme corrisposte dall’istante a seguito dell’accordo transattivo, dovevano concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l’intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria.
Le stesse non venivano infatti erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorreva una delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Al di là dello specifico caso risolto con la Risposta ad interpello in commento, in linea generale, giova anche evidenziare quanto segue.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25027 del 16 settembre 2021, ha chiarito che devono essere tassate le indennità risarcitorie che abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente.
In sostanza, sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante), sia presenti che futuri, del soggetto che le percepisce.
Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio, ovvero al fine di risarcire il danno emergente.
In conclusione, le indennità ed i risarcimenti percepiti per il cosiddetto lucro cessante sono da assoggettare ad imposizione ai fini dell’imposta sul reddito.
Mentre le indennità ed i risarcimenti diretti a reintegrare il danno emergente non sono imponibili.
Vero è che la natura delle varie indennità non è sempre facilmente individuabile.
La natura meramente risarcitoria di un’attribuzione pecuniaria può affermarsi, in sostanza, solo in riferimento a somme che costituiscono reintegrazione di una utilità patrimoniale già preesistente.
Le somme a ristoro del pregiudizio per la mancata percezione di emolumenti sono dunque considerate reddito soggetto a tassazione, mentre non lo sono le sole voci di risarcimento “puro”.
L’individuazione di una eventuale natura reddituale, od al contrario di una eventuale natura risarcitoria, deve allora necessariamente basarsi su un’attenta analisi della concreta fattispecie.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La tassazione delle somme a titolo transattivo