Benefit aziendali, quando è escluso dal reddito il rimborso spese per l’acquisto del pc per i figli?

Rosy D’Elia - Imposte

Benefit aziendali: il rimborso spese per l'acquisto del pc portatile o del tablet che i figli o le figlie dei dipendenti usano per fini didattici è escluso dal reddito, ma solo quando rientra in un programma di welfare per intere categorie di lavoratrici e lavoratori. Requisiti e chiarimenti nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate numero 294 del 24 maggio 2022.

Benefit aziendali, quando è escluso dal reddito il rimborso spese per l'acquisto del pc per i figli?

Benefit aziendali: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. Il rimborso spese per l’acquisto del pc portatile o del laptop e dell’eventuale test d’ingresso per essere ammessi a frequentare le lezioni che i dipendenti hanno sostenuto per i loro figli e per le loro figlie non costituisce reddito di lavoro.

Ma solo quando i benefici rientrano in un programma di welfare rivolto a intere categorie di lavoratori e lavoratrici.

I chiarimenti nella risposta all’interpello numero 294 del 24 maggio 2022.

Benefit aziendali: non costituisce reddito di lavoro il rimborso spese per l’acquisto del pc

Lo spunto per fare luce sul trattamento fiscale di questi particolari benefit aziendali arriva come di consueto dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società che ha intenzione di introdurre una programma di welfare aziendale per i dipendenti trasferiti in Paesi stranieri, i cosiddetti transferred employees.

L’obiettivo è quello di promuovere l’istruzione dei figli e delle figlie e l’inserimento nel nuovo contesto tramite un rimborso per le seguenti spese:

  • acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico;
  • contributo per il test d’ingresso quando è previsto per l’ammissione alla scuola.

La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per avere conferma sull’esclusione dal reddito delle somme corrisposte in linea con quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del TUIR.

Con la risposta all’interpello numero 294 del 24 maggio 2022, l’Amministrazione finanziaria fornisce parere positivo: entrambi i benefit riconosciuti dall’azienda non devono essere considerati redditi di lavoro dipendente, anche il costo d’iscrizione per il sostenimento del test d’ingresso è escluso dal momento che rientra tra le spese sostenute per la frequenza scolastica.

Ma per l’applicazione di questa regola bisogna tener conto di alcune precise condizioni.

Benefit aziendali, quando non costituisce reddito di lavoro il rimborso spese per l’acquisto del pc?

I chiarimenti che arrivano dall’Agenzia delle Entrate affondano le loro radici nel testo dell’articolo 51 del TUIR che al comma 1 definisce il reddito di lavoro dipendente come “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

La stessa norma, però, prevede delle eccezioni e in particolare il comma 2 esclude dal perimetro del reddito di lavoro dipendente tra le altre voci anche:

  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari con specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio.

Stando alla formulazione della norma, i servizi educativi possono essere erogati direttamente o tramite terzi o ancora il datore di lavoro può rimborsare i costi sostenuti.

I diversi documenti di prassi hanno definito più nel dettaglio questa particolare tipologia di benefit aziendali.

In particolare la risoluzione numero 37/E del 2021 ha chiarito che “non concorre al
reddito di lavoro dipendente il rimborso erogato dal datore di lavoro per le spese
sostenute dal dipendente per l’acquisto del pc, laptop e tablet quali strumenti necessari, previsti dai regolamenti di istituto, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, ovvero per garantire la frequenza nella cd. classe virtuale e,
conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti”
.

Perché si possa beneficiare dell’agevolazione, però, è necessario rispettare un requisito fondamentale: il benefit deve essere riconosciuto alla generalità dei dipendenti o comunque a intere categorie, non può essere destinato a singoli lavoratori o a singole lavoratrici. Una condizione che, nel caso analizzato, risulta pienamente rispettata.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 294 del 24 maggio 2022
Redditi di lavoro dipendente - rimborso spese per l’acquisto di Laptop/Tablet - Art. 51, comma 2, lettera f) ed f - bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

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