Rientro lavoratori dall’estero: detassazione anche senza iscrizione AIRE

Rosy D’Elia - Irpef

Rientro lavoratori dall'estero: anche senza l'iscrizione all'AIRE è possibile beneficiare della detassazione. Per accedere alle agevolazioni può essere sufficiente dimostrare di avere la residenza in un altro Paese sulla base delle norme convenzionali fra Stati. Le regole per docenti, ricercatori, lavoratori impatriati chiarite in diverse occasioni dall'Agenzia delle Entrate.

Rientro lavoratori dall'estero: detassazione anche senza iscrizione AIRE

Rientro lavoratori dall’estero: anche senza aver provveduto all’l’iscrizione all’AIRE è possibile beneficiare della detassazione.

Sufficiente e allo stesso tempo necessario per l’accesso alle agevolazioni dimostrare di avere la residenza in un altro Paese, sulla base delle norme convenzionali fra Stati.

Sia docenti e ricercatori che altre categorie di lavoratori residenti all’estero hanno specifici obblighi e requisiti da rispettare per poter applicare il regime speciale.

L’Agenzia delle Entrate con una serie di risposte agli interpelli ha chiarito alcuni punti chiave e con la circolare numero 33 del 28 dicembre 2020 ha fornito una panoramica sulle regole da seguire per orientarsi, anche sulla possibilità di beneficiare delle agevolazioni senza iscrizione all’AIRE.

L’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015 e l’articolo 44 del DL numero 78 del 2010 delineano un sistema di incentivi per il rientro dei cervelli, potenziato da alcune modifiche apportate a entrambi gli articoli dal Decreto Crescita che, a sua volta, è stato modificato in ultima battuto dalla Legge di Bilancio 2021 che ha esteso ulteriormente la platea di beneficiari.

In estrema sintesi, le novità per i lavoratori impatriati introdotte dal DL numero 34 del 2020 sono le seguenti:

  • passa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile;
  • le condizioni per accedere al regime fiscale di favore diventano più semplici;
  • si estende il regime anche ai lavoratori che avviano un’attività di impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
  • si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

E anche per quanto riguarda i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia, ci sono delle modifiche:

  • si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
  • si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sugli ultimi interventi che riguardano le agevolazioni per il rientro dei cervelli:

Rientro lavoratori dall’estero, detassazione anche senza iscrizione AIRE

L’articolo 44 del decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010 prevede un’agevolazione fiscale ai fini IRPEF ed IRAP per incentivare i ricercatori ed i docenti residenti all’estero ad esercitare la loro attività in Italia.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Con le modifiche apportate dal Decreto Crescita, non è più necessario essere iscritti all’AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, per accedere alle agevolazioni ma basta dimostrare di aver avuto una residenza in un altro stato.

Si tratta di novità illustrata anche dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 207 del 25 giugno 2019.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 207 del 25 giugno 2019
Regime agevolativo docenti/ricercatori impatriati – Articolo 44 del DL n. 78 del 2010 – Modifiche contenute nel DL n. 34 del 2019 – Ambito di applicazione – Chiarimenti. Interpello n. 956-374/2019 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Rientro lavoratori dall’estero detassazione anche senza iscrizione AIRE: i requisiti per ricercatori e docenti

I docenti e i ricercatori che ritornano in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero per accedere alle agevolazioni previste per il rientro dei cervelli devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
  • essere stati non occasionalmente residenti all’estero (ovvero essere stati stabilmente residenti all’estero);
  • aver svolto una documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
  • acquisire e mantenere la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell’agevolazione.

In particolare sull’ultimo punto si specifica che il rientro nel territorio dello Stato per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca deve necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale in Italia.

Come previsto dall’articolo 2 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, il quale definisce la residenza come il luogo di dimora abituale e il domicilio come la sede principale dei propri affari e interessi.

Si tratta di presupposti – il primo formale, rappresentato dall’iscrizione nelle
anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due di natura sostanziale – tra loro alternativi, per cui la sussistenza anche di uno solo dei tre è sufficiente a qualificare, ai fini fiscali, un soggetto residente in Italia.

Rientro lavoratori dall’estero agevolazioni anche senza iscrizione AIRE: cosa cambia

Ma con il Decreto Crescita è stata introdotta un’importante novità sul tema. L’articolo 44 del DL n. 78 del 2010 è stato modificato con l’introduzione del comma 3-quater:

“I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo”.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello numero 207 fornita a un ricercatore che aveva intenzione di accedere alle agevolazioni ma l’ufficio trattamento economico dell’università glielo aveva impedito perché non iscritto all’AIRE, ha sottolineato che sulla base della nuova normativa anche i docenti o ricercatori non iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero possono accedere alla detassazione e comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Si tratta di una posizione del tutto nuova, anche considerando i principi stabiliti dalla giurisprudenza. Un esempio è l’Ordinanza n. 16634/2018, secondo la quale l’iscrizione all’AIRE risultava obbligatoria per essere considerati residenti all’estero.

Rientro dei cervelli, accesso alle agevolazioni anche senza iscrizione AIRE: le regole per i lavoratori impatriati

Vale la stessa regola per accedere agli incentivi previsti per i lavori residenti all’estero che rientrano in Italia: anche senza iscrizione all’AIRE è possibile beneficiare delle agevolazioni.

Ancora una volta la norma è stata chiaria dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 204 del 25 giugno 2019.

I lavoratori impatriati, cittadini dell’UE, devono rispettare particolari requisiti:

  • essere in possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
    oppure
  • aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma istitutiva del regime fiscale agevolato presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, bisogna considerare almeno due periodi d’imposta come periodo minimo sufficiente a determinare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 204 del 25 giugno 2019
Regime speciale per lavoratori impatriati – Articolo 16, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – Iscrizione all’AIRE – articolo 16, comma 3, decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 – articolo 5, comma 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.
212.

Così come l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero non è condizione necessaria per dimostrare di avere diritto al regime agevolato, ci sono anche casi in cui non è sufficiente. Per i funzionari UE, ad esempio.

Questa particolare categoria di lavoratori rientra nel campo di applicazione dell’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea e si considera, anche durante il periodo all’estero, residente in Italia.

Lavoratori residenti all’estero e i tempi di iscrizione all’AIRE

Inoltre nella risposta all’interpello numero 204, sempre sul tema delle agevolazioni connesse al rientro dei cervelli e in particolare a quelle concesse ai lavoratori impatriati, l’Agenzia delle Entrate fa un focus sui tempi di iscrizione all’AIRE.

Secondo quanto previsto dalla legge numero 470 del 27 ottobre 1988, “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”, il cittadino italiano che ha intenzione di trasferire la propria residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi può dichiarare il trasferimento direttamente al Consolato del Paese di emigrazione, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza utilizzando un apposito modello.

Il decreto-legge numero 22 del 25 marzo 2019 ha modificato la legge numero 470 del 1988 e ha stabilito che gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza da un comune italiano, rese all’ufficio consolare competente, decorrono dalla loro data di presentazione, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

Rientro lavoratori dall’estero: le regole per i cittadini stranieri

Un elemento importante in questo quadro di regole riguarda, poi, i cittadini stranieri che acquisiscono la residenza fiscale in Italia e si iscrivono all’anagrafe nazionale della popolazione residente, trascorrono un lungo periodo all’estero, senza mai cancellarsi dall’anagrafe italiana, e poi ritornano nel nostro paese.

L’ultimo intervento dell’Agenzia delle Entrate che fa il punto sul tema del rientro dei lavoratori dall’estero è la circolare numero 33 del 28 dicembre 2020 e si sofferma anche su questo aspetto.

Con le debite differenze, si applicano il meccanismo valido per gli italiani.

Nel testo si legge:

“Attesa la ratio della norma, volta ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, si ritiene che il cittadino straniero, che non si sia cancellato dall’anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia, ma sia in grado di comprovare di aver avuto effettivamente la residenza all’estero sulla base delle disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni nei periodi di imposta in cui era formalmente residente in Italia, possa comunque accedere al regime fiscale in esame”.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 33 del 28 dicembre 2020
Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni. Chiarimenti interpretativi.

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