Regime impatriati: le istruzioni sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi di imposta concessa ai lavoratori rientrati dall'estero prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 accedevano già ai benefici previsti. Necessario il versamento del 5 o del 10 per cento dei redditi prodotti in Italia. I dettagli nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 60353 del 2021.
Regime impatriati: con il provvedimento numero 60353 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire per accedere all’estensione dei benefici prevista dalla Legge di Bilancio 2021.
Ai lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultavano beneficiari delle agevolazioni fiscali è stata concessa, quindi, la possibilità di beneficiarne per ulteriori 5 periodi di imposta.
Dal punto di vista operativo i lavoratori dipendenti e quelli autonomi, infatti, per esercitare l’opzione devono procedere con il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente, e comunicando la scelta al datore di lavoro, quando presente.
Gli interessati hanno tempo fino alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.
Regime impatriati, accesso a ulteriori 5 periodi di imposta: quali lavoratori possono richiederlo
In seguito alle novità della Legge di Bilancio 2021 che ha introdotto il comma 2 bis nell’articolo 5 del Decreto Crescita che a sua volta ha modificato il regime agevolato per i lavoratori impatriati, possono accedere all’ulteriore periodo di benefici fiscali i lavoratori che si trovano nelle condizioni che seguono:
- essere iscritti all’Aire o cittadini Ue, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019;
- risultare beneficiari al 31 dicembre 2019 del trattamento fiscale di favore previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.
In ogni caso, l’allungamento del periodo di fruizione delle agevolazioni, con una riduzione del 50 per cento del reddito imponibile, è previsto nei seguenti casi:
- avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
- diventare proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Per i lavoratori con tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 10 per cento.
Regime impatriati, accesso a ulteriori 5 periodi di imposta: le istruzioni per il versamento
Anche il versamento, a cui è vincolata la conferma dell’opzione, cambia in base alle condizioni di partenza del lavoratore.
Importo | Tipologia di lavoratori impatriati |
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10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione | Soggetti con almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma |
5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione | Soggetti con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma. |
Con il provvedimento numero 60353 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire per procedere con il versamento utile a confermare l’opzione e l’eventuale comunicazione al datore di lavoro: il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 senza la possibilità di avvalersi della compensazione.
Codice tributo | Denominazione codice tributo |
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1860 | Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019 |
1861 | Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019 |
E sulla scadenza da rispettare il documento specifica:
“L’importo è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015”.
Regime impatriati, accesso a ulteriori 5 periodi di imposta: la comunicazione al datore di lavoro
Stessi termini devono essere rispettati dal lavoratore dipendente per la comunicazione della proroga del regime dei lavoratori impatriati al datore di lavoro.
Coloro che esercitano lavoro autonomo devono inserire l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento di conferma.
La richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali deve contenere le seguenti informazioni:
- nome, cognome e data di nascita;
- codice fiscale;
- indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
- indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
- impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
- dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
- numero e data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
- anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- estremi del versamento dovuto per procedere con l’opzione.
Se è stata effettuata nei tempi la procedura per prolungare le agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori impatriati, i sostituti di imposta devono operare le ritenute sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo a quello in cui ricevono la richiesta nelle modalità che seguono:
- sul 50 per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori con almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
- sul 10 per cento del loro ammontare nel caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto al 50 o al 10 per cento, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Tutti i dettagli e le istruzioni nel testo integrale del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 3 marzo 2021.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 60353 del 3 marzo 2021
- Modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime impatriati, accesso a ulteriori 5 periodi di imposta: le istruzioni per i lavoratori