Associazioni: il recesso o l'esclusione degli associati deve seguire determinate regole ben precise stabilite dal legislatore e dallo statuto. Il socio, infatti, assolve ad un ruolo di fondamentale importanza per la conduzione corretta ed efficiente degli intenti dell'associazione.
Associazioni, come funziona il recesso o l’esclusione degli associati? Deve seguire determinate regole ben precise stabilite dal legislatore e dallo statuto, dal momento che hanno un ruolo di fondamentale importanza per la conduzione corretta ed efficiente degli intenti dell’associazione.
Le cause per cui può determinarsi una situazione in cui il socio decide di recedere dal rapporto associativo o ne viene escluso forzosamente sono diverse, e tutte comportano anche ripercussioni di responsabilità più o meno gravi.
Un’analisi delle cause e delle modalità in cui il socio può recedere dall’associazione e le motivazioni che possono condurre l’assemblea dei soci unitamente al consiglio direttivo ad escludere un socio dalla compagine.
Il recesso del socio: le motivazioni e le modalità
L’ art. 24 del codice civile recita che “l’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”.
Tale assunto ci pone davanti a due diverse situazioni, relative alla tipologia di contratto e quindi di legame che ha stipulato il socio con l’associazione, nel dettaglio avremo infatti:
- contratto a tempo determinato: se il socio ha stipulato un contratto di partecipazione all’associazione per un tempo determinato, può esercitare il diritto di recesso solo se sussiste una “giusta causa” ;
- contratto a tempo indeterminato: nel caso di specie, per l’esercizio del diritto di recesso basterà solamente il preavviso da notificare all’associazione almeno tre mesi prima dal termine dell’anno sociale in corso.
La determinazione della giusta causa è una procedura molto delicata, in quanto non esiste una definizione univoca di ciò che può essere considerato tale, ma varia in base alle caratteristiche che si presentano con la situazione di specie, come ad esempio è stato previsto dal legislatore nell’art. 2285 del codice civile per il recesso dei soci da una società.
In questi casi, il socio che per qualsiasi motivo avesse intenzione di recedere dall’associazione dovrebbe, oltre che appellarsi a quanto riportato nel codice civile, riferirsi anche alle clausole contenute nello statuto costituente l’associazione della quale ha deciso di non fare più parte.
L’esclusione del socio da un’associazione
L’esclusione del socio è una procedura estrema, che può essere compiuta solo per gravi fatti che pregiudicano la buona fede dell’associato e la corretta gestione dell’ente, azioni che abbiano alterato l’equilibrio dello scopo solidaristico o che vadano ad inficiare sulla democraticità dell’ente.
L’art. 24 del codice civile riporta infatti che “l’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione”.
Al fine di poter determinare la gravità delle azioni del socio che ne determinano l’esclusione il legislatore rimanda alla specifica fatta nell’art. 2286 del cc per il caso del socio di una società, esponendo che “l’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici”".
Nel caso in cui sussista una delle situazioni sopra menzionate, i soci, attraverso l’organo esecutivo, responsabile dell’ammissione, del controllo e appunto di una eventuale esclusione degli associati, quindi il consiglio direttivo, valuteranno il destino di tale soggetto all’interno della compagine associativa.
Il socio potrà, nel caso in cui ravvisasse dei gravi squilibri nel processo decisionale che ha portato alla sua esclusione, rivolgersi entro sei mesi all’autorità giudiziaria, senza che nessun tipo di atto interno o clausola possa in alcun modo privarlo da tale diritto.
In ultimo l’art. 24 del codice civile specifica che “gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”.
Il patrimonio dell’associazione ed i beni che lo compongono non potranno mai divenire di proprietà dei singoli soci, nemmeno in caso di scioglimento dell’ente o di recesso od esclusione del singolo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Associazioni: recesso o esclusione degli associati