Nel pacchetto di novità del Decreto Bollette, DL n. 34 del 2023, ci sono anche nuovi chiarimenti sull'applicazione della tregua fiscale: ravvedimento speciale 2023 anche per i redditi esteri entro la nuova scadenza del 30 settembre
Come funziona la tregua fiscale? Norma dopo norma, circolare dopo circolare, la risposta si va perfezionando. E anche nel Decreto Bollette arriva un nuovo chiarimento sul ravvedimento speciale 2023: anche per i redditi esteri è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Il Decreto Legge numero 34 del 2023 è l’occasione per rivedere e mettere a punto quanto previsto dalla Legge di Bilancio per fare pace col Fisco, non solo dal punto di vista temporale ma anche per quanto riguarda il perimetro di applicazione delle misure.
Ravvedimento speciale 2023 anche per redditi esteri: le novità del DL Bollette
È emersa con chiarezza in questi mesi la necessità di fare luce sull’operatività della tregua fiscale sciogliendo alcuni nodi presenti nel testo della Legge di Bilancio 2023.
E a dimostrarlo è anche la norma di interpretazione autentica inserita nel Decreto Bollette pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2023 che fornisce le istruzioni per leggere il comma 176 dell’articolo 1 che detta le regole sul ravvedimento operoso speciale:
“La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato”.
Dal punto di vista pratico, come si traduce questo veto?
Risponde l’articolo 21 del DL n. 34 del 2023:
- non è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni le violazioni che riguardano gli obblighi di monitoraggio fiscale da rispettare con la dichiarazione dei redditi e in particolare con la compilazione del quadro RW;
- al contrario è possibile beneficiare della tregua fiscale per le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) “non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio”.
Il testo, inoltre, sull’applicazione del ravvedimento operoso speciale precisa che sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, e quelle definibili tramite la regolarizzazione delle violazioni formali.
Ravvedimento speciale 2023 anche per redditi esteri entro la nuova scadenza del 30 settembre
Considerando questi nuovi chiarimenti, che si aggiungono a quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate nei mesi scorsi, sarà possibile beneficiare del ravvedimento operoso speciale entro la nuova scadenza del 30 settembre.
Le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2023 offrono la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima che presentano violazioni sui tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ma che non sono ancora state contestate.
Per fare pace col Fisco è necessario rimuovere le irregolarità o le omissioni e pagare le somme dovute entro il termine più lungo del 30 settembre, fissato dal Decreto Bollette e originariamente previsto al 31 marzo 2023:
- l’intera somma in un’unica soluzione;
- la prima delle otto rate.
La tregua fiscale, infatti, sul fronte del ravvedimento operoso speciale prevede anche la possibilità di rateizzare l’importo dovuto. Anche su questo punto è intervenuto il Decreto Bollette adeguando i diversi appuntamenti con i versamenti alla nuova scadenza. Sulle rate successive alla prima resta necessario applicare la maggiorazione degli interessi al 2 per cento annuo.
Ravvedimento operoso speciale | Scadenze Legge di Bilancio | Scadenze DL Bollette |
---|---|---|
Prima rata | 31 marzo 2023 | 30 settembre 2023 |
Seconda rata | 30 giugno 2023 | 31 ottobre 2023 |
Terza rata | 30 settembre2023 | 30 novembre 2023 |
Quarta rata | 20 dicembre 2023 | 20 dicembre 2023 |
Quinta rata | 31 marzo 2024 | 31 marzo 2024 |
Sesta rata | 30 giugno 2024 | 30 giugno 2024 |
Settima rata | 30 settembre 2024 | 30 settembre 2024 |
Ottava rata | 20 dicembre 2024 | 20 dicembre 2024 |
In altre parole con le novità introdotte dal DL n. 34 del 2023 si concede ai contribuenti più tempo per poter accedere ai benefici, ma il termine ultimo per concludere il pagamento rimane quello originario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ravvedimento speciale 2023 anche per redditi esteri: i chiarimenti nel DL Bollette