Alle sanzioni conseguenti all'omessa compilazione del quadro RW, trattandosi di più violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d'imposta, si applica l'istituto della continuazione
Alle sanzioni conseguenti all’omessa compilazione del quadro RW, trattandosi di più violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta, può essere applicato l’istituto della continuazione previsto dall’art. 12 comma 5 del Decreto Legislativo 472/97.
La sanzione, pertanto, è pari, nel caso di più violazioni, alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
La posizione della Corte di Cassazione sull’omessa presentazione del quadro RW per più anni
Nel caso in commento l’Agenzia delle entrate aveva notificato a due contribuenti due distinti avvisi di accertamento per violazioni delle disposizioni sul monitoraggio fiscale all’estero di attività finanziarie.
In particolare i contribuenti avevano presentato istanza di voluntary disclosure per l’emersione dei beni illecitamente detenuti all’estero ma la procedura non si era perfezionata per il mancato pagamento di tutte le rate dovute.
Da qui l’emissione degli atti impositivi, con applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell’art. 2 DL n. 78/2009 e nei termini raddoppiati previsti da successivo comma 2-ter.
La controversia è giunta in cassazione laddove la contribuente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 Decreto Legislativo n. 472/97 per omessa ed erronea applicazione dell’istituto della continuazione nell’applicazione delle sanzioni.
In sintesi, la contribuente deduce l’illegittimità della sentenza per non aver l’Ufficio applicato l’istituto della continuazione, che la C.T. Reg. ha ritenuto inapplicabile, tenuto conto che erano state irrogate sanzioni pari a zero ma senza essersi avveduto lo stesso Ufficio che nel periodo d’imposta precedente erano già state applicate le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso della contribuente, ritenendo applicabile al caso de qua l’istituto della continuazione regolato dall’art. 12, comma quinto, Decreto Legislativo n. 472/1997, trattandosi di più violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta.
A riguardo la Corte di legittimità ha ribadito che l’istituto della continuazione integra un meccanismo di favore per il contribuente, mirato ad evitare che la reiterazione dell’illecito amministrativo porti ad una sanzione pecuniaria complessiva eccessivamente onerosa.
Il beneficio, peraltro, si arresta qualora si verifichi la cd. interruzione che si realizza, ai sensi dell’art. 12, comma sesto, Decreto Legislativo n. 472/1997, per effetto della constatazione della violazione.
Ne deriva che la constatazione della violazione costituisce il punto di arresto per il riconoscimento della continuazione. Per l’effetto, tutto ciò che si pone a monte di tale atto deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione; ciò che, invece, è a valle resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscere, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto.
Nella fattispecie in esame la C.T. Reg. non ha fatto buon governo dei suindicati principi, non avendo tenuto conto che gli atti impositivi oggetto di scrutinio, notificati in data 13 novembre 2017, erano stati preceduti dalla notifica “a monte”, e segnatamente in data 20 dicembre 2016, dell’atto di contestazione per l’anno d’imposta 2005.
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