Deduzione autotrasportatori nella dichiarazione dei redditi 2021: confermato l'importo di 48 euro per le spese non documentate. L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 30 giugno 2021, che fa seguito a quello pubblicato dal MEF con i valori per il periodo di imposta 2020, illustra le istruzioni da seguire per la compilazione.
Deduzione autotrasportatori nella dichiarazione dei redditi 2021: dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, arriva la conferma sull’importo, il valore dell’agevolazione per le spese non documentate resta fissato a 48 euro, e dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni da seguire per la compilazione dei modelli.
I dettagli per accedere ai benefici previsti dall’articolo 66, comma 5, primo periodo del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono contenuti nei comunicati stampa datati 30 giugno 2021.
Deduzione autotrasportatori nella dichiarazione dei redditi 2021: importo e istruzioni
Come di consueto, arrivano le indicazioni per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi che hanno diritto a beneficiare delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate tramite la dichiarazione dei redditi.
Prima di tutto, il MEF ha stabilito la portata dell’agevolazione definendo gli importi relativi al periodo di imposta 2020:
- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfettaria di spese non documentate ha un valore di 48,00 euro, l’agevolazione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, a prescindere dal numero dei viaggi;
- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa, l’importo è pari al 35 per cento di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.
Nessuna novità rispetto all’anno scorso: vengono confermate le stesse cifre.
Coloro che hanno le carte in regola per beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 66, comma 5, del TUIR devono, poi, compilare la dichiarazione dei redditi 2021 seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Come si legge nel comunicato stampa del 30 giugno 2021,
bisogna inserire la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, più nello specifico:
- nel rigo RF55 vanno inseriti i codici 43 e 44;
- nel rigo RG22 vanno indicati i codici 16 e 17.
Le coppie di codici si riferiscono rispettivamente alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti che vanno oltre l’ambito comunale.
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