Con l'approvazione in via definitiva della legge di conversione del Decreto Milleproroghe, diventa ufficiale la proroga per il ravvedimento operoso speciale previsto dalla tregua fiscale dello scorso anno. Regolarizzazione estesa alle dichiarazioni relative al 2022 e nuova scadenza fissata al 31 marzo 2024
Ancora una riscrittura per il calendario del ravvedimento operoso speciale, che permette ai contribuenti di mettersi in regola pagando sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo.
Le legge di conversione del Decreto Milleproroghe, DL n. 215 del 2023, che è stata approvata in via definitiva il 21 febbraio estende il campo di applicazione dello strumento della tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023 e fissa una nuova scadenza per l’accesso al 31 marzo 2024.
Nuova scadenza per il ravvedimento operoso speciale: entro il 31 marzo la regolarizzazione delle dichiarazioni
Il ravvedimento operoso speciale prevede la possibilità di accedere ad agevolazioni potenziate rispetto a quello ordinario per mettersi in regola con il Fisco in caso di violazioni che riguardano dichiarazioni fiscali validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti.
A definire i contorni di questo strumento della tregua fiscale è stata la Legge di Bilancio 2023, con i commi da 174 a 178 dell’articolo 1.
I contribuenti interessati hanno potuto seguire questa strada fino alla scadenza del 30 settembre e poi del 20 dicembre, con la riapertura dei termini prevista dal Decreto Proroghe.
E ora il quasi omonimo Decreto Milleproroghe rilancia ampliando il raggio d’azione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e spostando ancora più avanti, al 31 marzo 2024, il termine per poter versare le sanzioni, ridotte a un diciottesimo del minimo, tramite il ravvedimento operoso speciale.
Ravvedimento operoso speciale verso una nuova scadenza? Si fa largo l’ipotesi della proroga
All’articolo 3 del, comma 12-undecies, del testo si legge:
“Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo”.
Quello del Decreto Milleproroghe è il terzo intervento sulle date di scadenza del ravvedimento operoso speciale:
- la Legge di Bilancio 2023 aveva fissato il termine per pagare le somme dovute e rimuovere le irregolarità al 31 marzo 2023, dando la possibilità di effettuare i versamenti in un’unica soluzione o in 8 rate trimestrali;
- con la conversione in legge del Decreto Bollette (n. 34 del 2023), la data è stata spostata al 30 settembre 2023 con una revisione del piano rateale;
- in ultima battuta il DL proroghe ha previsto la possibilità di versare le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovere le irregolarità entro il 20 dicembre 2024.
E le novità non solo mettono in campo una nuova scadenza, ma anche un nuovo piano rateale che prosegue con altri tre appuntamenti dopo il primo:
- 30 giugno 2024;
- 30 settembre 2024;
- 20 dicembre 2024.
Entro la data del 31 marzo è necessario anche rimuovere omissioni e irregolarità sulle dichiarazioni validamente presentate che sono oggetto di ravvedimento operoso speciale.
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