Le somme relative alla conversione di Energy Point collegati alla produzione dell'impianto elettrico noleggiato devono essere considerati redditi diversi. Se l'investimento è stipulato con una società estera, si devono rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale
Il provento, conseguito dalla conversione in euro dei cd. Energy Point, il cui accredito risulta collegato alla produzione dell’impianto elettrico noleggiato, configura fiscalmente un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR, in quanto l’eventuale provento realizzato è condizionato ad un evento incerto, quale l’andamento della produzione di energia prodotta dall’impianto.
Inoltre, se l’investimento è stipulato con una società estera, l’investitore italiano è tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del DL 167/1990.
In tali termini si è espressa l’Agenzia delle entrate nella Risposta a Interpello n. 151/2024, riguardante il trattamento fiscale degli “Energy Point” incassati come parte di un’attività di investimento (estero).
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Proventi da Energy Point: il quesito
La richiesta di parere all’Amministrazione finanziaria è stata inoltrata da un investitore, persona fisica, residente in Italia che ha stipulato un ’’contratto di noleggio remoto di impianto cluster” con una società inglese, avente ad oggetto la messa a noleggio di un impianto cluster per la produzione di energia elettrica per la durata di 36 mesi, in cambio del pagamento di un canone una tantum.
In base al contratto tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto appartiene all’istante, il quale ne avrà disponibilità sotto forma di Energy Point ammontanti a circa 56 euro al mese, versati periodicamente sul suo account Wallet.
Più precisamente l’Istante afferma che “acquistando un noleggio di un cluster da 100 euro, la Società stima un ritorno in 3 anni di circa 5 o 6 euro al mese per 36 mesi”, e pertanto, chiede se i proventi effettivamente incassati derivanti da tale attività di investimento siano da considerare ’’redditi da capitale’’ oppure ’’redditi diversi’’ da assoggettare ad imposizione.
Colui il quale ha proposto il quesito ritiene che i predetti proventi costituiscano redditi diversi, da indicare nel modello 730 - quadro D4, con codice 9, riferito a ’’altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta’’.
Proventi da Energy Point: il parere espresso dall’Agenzia delle entrate
Nel fornire risposta al quesito, l’Agenzia delle entrate ripercorre i principi caratterizzanti il trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria, ricordando la differenza tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria.
La definizione di reddito di capitale qualifica come tali tutti quei proventi che derivano da rapporti aventi per oggetto l’impiego di capitale, secondo uno schema produttivo analogo a quello civilistico.
Nella categoria dei redditi diversi, che assume una funzione complementare anche con riferimento ai redditi di capitale, invece, sono inquadrati tutti i redditi che costituiscono guadagni di capitale.
Tali redditi sono trattati nel comma 1 dell’art. 67 del TUIR, che distingue le tipologie di redditi diversi in natura finanziaria prevedendo quattro disposizioni di tipo analitico (lettere da c) a c-quater) ed una quinta disposizione con funzione di chiusura (lettera c-quinquies).
Rientrano, in particolare, nella lett. c-quinquies) le “plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.”
Tale norma, ricorda l’Agenzia delle entrate, contempla due distinte fattispecie:
- la prima riguarda le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso ovvero la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari. Questa disposizione si pone con funzione di chiusura rispetto alla lettera c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, in quanto volta a evitare che il contribuente si possa sottrarre a quella previsione impositiva ricorrendo all’espediente di far circolare, in luogo dei titoli e certificati ivi previsti, i crediti pecuniari ed i rapporti rappresentati da detti titoli e certificati;
- la seconda ha ad oggetto i differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto e si pone quale norma di chiusura rispetto alla successiva lettera c-quater), in quanto finalizzata ad evitare che i differenziali positivi dei contratti derivati, conseguiti mediante la cessione o l’estinzione anticipata di tali contratti, o degli altri contratti aleatori di natura finanziaria, non inquadrabili nella stessa lettera c-quater) perché privi delle caratteristiche richieste da tale disposizione, possano sfuggire a imposizione.
Tornando al caso di specie, l’investimento è realizzato mediante un “contratto di noleggio remoto di impianto CLUSTER” in base al quale, “in cambio del pagamento del canone previsto una tantum”, l’istante riceve sul proprio account wallet, aperto presso la medesima Società, ’’Energy Point’’ rappresentativi dell’energia prodotta dall’impianto che risulta nella piena disponibilità dell’Istante, il quale potrà ritirarli a determinate scadenze, convertendoli in euro.
Ciò posto, sulla base di quanto emerso dal Contratto e da quanto rappresentato dall’Istante, l’Agenzia delle entrate ha osservato che l’accredito degli Energy Point, la cui conversione comporta il conseguimento del provento, risulta collegato alla produzione di energia elettrica dell’impianto noleggiato e prescinde dal ’’canone’’, versato una tantum, dall’Istante.
Pertanto, tenuto conto che l’eventuale provento realizzato è condizionato ad un evento incerto, quale l’andamento della produzione di energia prodotta dall’impianto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che lo stesso possa rientrare tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR.
Ai sensi dell’art. 68, comma 9 del Tuir, le plusvalenze e gli altri proventi di cui a tale lettera, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte. L’istante dovrà indicare tali redditi nella Sez. II A del quadro RT del Modello Redditi PF.
Inoltre, trattandosi di investimento realizzato con una controparte estera, sull’istante incombono anche gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. 167/1990 legati alla presentazione del quadro RW del Modello Redditi PF (o del quadro W del Modello 730/2024).
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 151 dell’11 luglio 2024
- Investimento con Energy Point: i chiarimenti sul corretto trattamento fiscale.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: I proventi da Energy Point sono redditi diversi e se il contratto è estero scatta l’obbligo di RW