Sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA spetta sempre al contribuente la prova dell'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale. E anche in caso di accertamento bancario è necessario provare in modo analitico l'estraneità ai fatti imponibili dei movimenti in ingresso contestati dall'Amministrazione finanziaria. Lo chiarisce la corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18210 del 2021.
È onere del contribuente provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all’esercizio dell’attività medesima, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA.
Inoltre, in caso di accertamento bancario, è sempre il contribuente a dover provare, in modo analitico, l’estraneità ai fatti imponibili dei movimenti in ingresso contestati dall’Amministrazione finanziaria. Questi i temi trattati nell’Ordinanza n. 18210 del 24 giugno 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 18210 del 24 giugno 2021
- Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 18210 del 24 giugno 2021.
La sentenza – Il giudizio verte sul ricorso proposto da un professionista avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2005, maggiori ricavi derivanti da versamenti sul conto corrente ritenuti compensi percepiti, a fronte di prestazioni non fatturate e costi indeducibili.
Il ricorso è stato accolto dalla CTP e l’Ufficio ha impugnato tale decisione. L’appello dell’Amministrazione finanziaria è stato accolto dalla CTR sul presupposto che, a fronte delle prove documentali offerte dall’ufficio, il contribuente non aveva dimostrato che i movimenti sul conto corrente professionale erano stati tenuti in considerazione nella determinazione del reddito complessivo. Inoltre, con riferimento ai costi portati in deduzione dal reddito imponibile, il giudice d’appello rilevava che non era stata dimostrata la strumentalità del bene acquistato rispetto alla attività esercitata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il professionista opponendosi, da un lato, all’accertamento dei maggiori compensi derivanti dall’accertamento bancario e, dall’altro, alla corretta applicazione delle regole della ripartizione dell’onere probatorio in merito all’inerenza dei costi.
Per quanto attiene alla prima questione la corte di Cassazione ha esordito precisando che l’accertamento bancario è un accertamento di tipo analitico-induttivo previsto ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600/1973, basato su dati desunti direttamente dalla contabilità e dai documenti forniti dal ricorrente ed in particolare da versamenti in contanti sul conto corrente.
Ciò premesso il Collegio ha ricordato che la presunzione stabilita dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività (se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito) era applicabile non solo al reddito di impresa in senso stretto ma anche ai redditi di lavoro autonomo, dovendosi ritenere che il termini “ricavi” figura impiegato in una accezione ampia, riferibile non solo ai componenti positivi del reddito di impresa di cui agli artt. 85 e 109 del Tuir, ma anche e più in generale ai proventi derivanti da ogni attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 Tuir.
Sul tema come noto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014, dichiarando l’illegittimità dell’art. 32 comma primo n. 2 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nella parte in cui, con riferimento ai lavoratori autonomi, prevede che i prelevamenti costituiscano presunzione di maggiori compensi, restando invece invariata la presunzione legale con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi ha l’onere di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili. Se ne deduce, quindi, che nel caso in cui il contribuente non fornisca adeguata prova contraria alla pretesa fiscale, la presunzione di maggior reddito deve considerarsi confermata.
Altro tema al centro della controversia riguarda la ripartizione dell’onere della prova sulla inerenza dei costi. In particolare la CTR aveva ritenuto l’indeducibilità dei costi dedotti per difetto del requisito dell’inerenza perché non era stata dimostrata la strumentalità del bene acquistato alla attività esercitata.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, sia ai fini dell’imposizione diretta che dell’Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.
Tuttavia il soggetto passivo può comunque integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi. Resta comunque onere del medesimo contribuente provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all’esercizio dell’attività medesima.
Sul tema è stato infatti chiarito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La prova dell’inerenza spetta sempre al contribuente