Redditometro: se si accerta il maggior reddito imponibile, spetta al contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
L’Amministrazione finanziaria che accerta il maggior reddito imponibile del contribuente sulla base del cd. Redditometro è esonerata dal fornire qualsiasi altra prova ulteriore, spettando a quest’ultimo l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5688/2019.
- Corte di Cassazione - Ordinanza n. 5688 del 26 febbraio 2019
- Redditometro: l’onere della prova è a carico del contribuente. o stabilisce la Corte di Cassazione.
La sentenza – La controversia riguarda il ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate con cui aveva rettificato i redditi dichiarati con strumenti standardizzati.
Al fine di superare la presunzione di maggior redditi il contribuente aveva dichiarato di aver effettuato dei disinvestimenti mobiliari, il cui ricavato era confluito su un conto corrente bancario utilizzato per provvedere al mantenimento della famiglia. Tale giustificazione era stata ritenuta troppo generica dall’Ufficio, che aveva disposto l’accertamento de qua.
Detto ricorso, respinto dalla CTP, è stato accolto dalla CTR, secondo cui il la presunzione poteva ritenersi superata, avendo il contribuente provato la disponibilità finanziaria idonea a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato.
L’Agenzia delle entrate ha così proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 38 co. 4° del DPR n. 600/1973, nel punto in cui i giudici di merito non hanno considerato che gli indici-bene previsti dagli appositi decreti ministeriali ai fini del redditometro non necessitano di ulteriore prova da parte dell’Ufficio, spettando al contribuente la prova contraria.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio finanziario e cassato con rinvio la decisione impugnata.
In materia di accertamento con il metodo presuntivo del cd. Redditometro i giudici di legittimità hanno ribadito un principio oramai consolidato, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è dispensata “da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”.
È quindi onere del contribuente dimostrare e documentare adeguatamente che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente, anche in termini di entità e di durata del possesso, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.
È bene tener presente che, ai fini del superamento dell’onere della prova, il contribuente non può limitarsi a fornire la prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti o soggetti a ritenute alla fonte) rispetto a quelli dichiarati essendo necessario, pur nel silenzio della norma (che parla genericamente di entità e durata del possesso), provare che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate in base a una prova documentale, “su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)”.
Nel caso di specie la prova fornita dal contribuente, riguardante operazioni di disinvestimento mobiliare, è apparsa del tutto generica e inidonea al superamento della presunzione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Redditometro: l’onere della prova è a carico del contribuente