Proroga sanatoria bonus ricerca sviluppo, con il Decreto Aiuti ter arriva il rinvio della scadenza della comunicazione all'Agenzia delle Entrate: i soggetti interessati potranno attivare la procedura di restituzione entro il 31 ottobre 2022. Il Decreto Fiscale 2022 fissava il termine al 30 settembre. Con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale è arrivata la conferma.
Proroga sanatoria bonus ricerca sviluppo, chi intende procedere alla restituzione del credito senza sanzioni potrà inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 ottobre 2022.
A prevederlo è il Decreto Aiuti ter, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022.
Viene quindi spostata in avanti la precedente scadenza del 30 settembre, stabilita dal Decreto Fiscale 2022.
Ci sarà quindi un mese di tempo in più a disposizione per attivare la procedura di restituzione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo percepiti indebitamente.
Proroga sanatoria bonus ricerca sviluppo, nel Decreto Aiuti ter il rinvio della scadenza
Tra le misure inserite nel Decreto Aiuti ter, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, c’è la proroga della sanatoria relativa al bonus ricerca e sviluppo.
La nuova misura del governo sposta in avanti la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per attivare la procedura di restituzione del credito d’imposta percepito indebitamente. Il rinvio dell’ultimo giorno utile per trasmettere la comunicazione è previsto nell’articolo 38 del decreto-legge numero 144 del 23 settembre 2022.
Il termine era stato precedentemente fissato dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ovvero il Decreto Fiscale 2022, al 30 settembre prossimo.
Il nuovo intervento dell’esecutivo proroga tale termine al 31 ottobre 2022, concedendo così un mese di tempo in più ai soggetti chiamati a restituire il credito indebitamente utilizzato in compensazione dal 2015 al 2019.
Si tratta di chi ha sostenuto spese non qualificabili, in tutto o in parte, come attività di ricerca e sviluppo.
Sono inoltre interessati anche i soggetti che hanno commesso errori di calcolo nella determinazione dell’importo a cui il soggetto ha diritto.
Di contro, è esclusa la possibilità di regolarizzazione nei casi:
- di condotte fraudolente;
- di simulazioni o utilizzo di documenti falsi e fatture per operazioni inesistenti;
- di mancanza di idonea documentazione per dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.
Proroga sanatoria bonus ricerca sviluppo: i dati da indicare nella comunicazione alle Entrate
La proroga della sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo si affianca a diversi altri interventi tra i quali rientrano il bonus 150 euro, l’estensione del credito d’imposta sulle bollette, la proroga delle accise sui carburanti e le nuove norme contro le delocalizzazioni.
Nella domanda all’Agenzia delle Entrate, la cui scadenza è stata spostata dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, devono essere indicate le seguenti informazioni:
- il periodo di maturazione del credito d’imposta;
- l’ammontare del credito oggetto di riversamento spontaneo;
- i dati e gli elementi richiesti a dimostrazione delle attività e delle spese ammissibili.
Non cambia articolo invece la tabella di marcia per la restituzione, indicata all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
I soggetti interessati potranno versare le somme in un massimo di tre rate, con le seguenti scadenze:
- 16 dicembre 2022 per la prima rata;
- 16 dicembre 2023 per la seconda rata;
- 16 dicembre 2024 per la terza rata.
La misura è stata confermata con la pubblicazione del testo definitivo del Decreto Aiuti ter in Gazzetta Ufficiale.
In merito all’intervento del governo, nel comunicato stampa del 16 settembre scorso il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha commentato quanto di seguito riportato:
“È una boccata di ossigeno chiesta a gran voce dalle imprese interessate in un momento di difficoltà connessa alla crisi energetica. Ed è un tempo necessario per approfondire anche l’efficacia della norma stessa.”
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