Plastic tax, da come nasce a quando entra in vigore, passando per i soggetti obbligati: un approfondimento sull'imposta che si applica ai manufatti con singolo impiego con uno sguardo al quadro comunitario.
L’utilizzo della plastica è oggi in gran parte riservato ad applicazioni di breve durata, che non prevedono né il riutilizzo né un riciclaggio efficiente.
In linea con l’Agenda Onu 2030, con la Conferenza sul clima di Parigi (COP 21), con la strategia europea per la plastica e le strategie plastic-free già promosse in contesti regionali, è necessario dunque sostenere l’adozione di un sistema articolato di misure, dirette a favorire una economia circolare della plastica, che privilegi sistemi e prodotti riutilizzabili, riducendo produzione dei rifiuti e la pressione sulle risorse sull’ambiente.
In tale contesto, che riguarda comunque un mondo complesso e variegato, è intervenuta la cosiddetta plastic tax, che, seppur rinviata più volte nella sua entrata in vigore, è destinata a colpire i cosiddetti MACSI, manufatti di plastica con singolo impiego.
Plastic tax: come nasce e quando entra in vigore
L’entrata in vigore dell’imposta sui manufatti con singolo impiego, cd. Plastic tax, dopo le prime due proroghe, con il Decreto Sostegni bis, è stata da ultimo rinviata al 1° gennaio 2022, laddove comunque, dal 3 luglio 2021, anche l’Italia è chiamata ad attuare la direttiva europea “Sup” (Single use plastic), che prevede il divieto di utilizzo di plastica monouso.
Con la Legge di Bilancio 2020 (poi successivamente modificata) era stata dunque istituita un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
L’obbligazione tributaria è destinata a sorgere al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale, ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo nel territorio nazionale.
I MACSI sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita, o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Quanto all’ambito oggettivo, con la Legge di Bilancio 2021 è stata poi fornita una più precisa definizione di “MACSI semilavorati”, esplicitando l’inclusione delle preforme nell’ambito dei medesimi (nel caso specifico della produzione di contenitori, come, ad esempio, le bottiglie per acqua minerale, la filiera è formata da due anelli distinti, costituito, il primo, dall’azienda che produce preforme e, il secondo, dalle aziende che, partendo dalle preforme, realizzano i contenitori finiti).
L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica.
La ratio di tale imposta è quindi quella di limitare l’impiego di oggetti ideati per soddisfare un’esigenza istantanea, destinati a rimanere nell’ambiente.
L’imposta è inoltre commisurata al peso della plastica contenuta nell’oggetto monouso e non all’oggetto stesso, così da spingere i produttori a ridurre gli spessori delle bottiglie, dei contenitori, degli imballaggi e in generale dei prodotti monouso oggetto dell’imposta.
Plastic tax: chi sono i soggetti obbligati?
Ma chi sono/saranno i soggetti obbligati al pagamento? Per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica, ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore (l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine).
Con la Legge di Bilancio 2021 sono stati inoltre inclusi nel novero dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui MACSI, anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati.
L’imposta non è comunque dovuta sulla plastica compostabile, né sulla plastica riciclata.
Nel passaggio parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2020 è stata infatti (opportunamente) esclusa dall’imposta la plastica riciclata, laddove, in effetti, sarebbe stato un controsenso far pagare ugualmente l’imposta a chi produce lo stesso oggetto con materia prima vergine uscita da un petrolchimico, o con plastica derivante da raccolta differenziata.
L’Italia, del resto, negli ultimi anni, ha intrapreso in questo settore un percorso virtuoso. Secondo i dati delle associazioni industriali, alla fine del ciclo il 92,6 per cento del packaging che si produce e utilizza in Italia viene in qualche modo recuperato: il 46,2 per cento dalle società che fanno parte del Consorzio Corepla e da quelle indipendenti, mentre un altro 46,4 per cento finisce nei termovalorizzatori, dove oltre a essere smaltito contribuisce a produrre energia elettrica.
Sono inoltre escluse dall’applicazione dell’imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici e tutti i dispositivi medici e gli imballaggi di medicinali.
Infine, per i MACSI sui quali sia stata già versata l’imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua poi la cessione per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero l’esportazione, l’imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all’esportatore (e quindi anche a soggetto diverso da quello che ha pagato l’imposta).
Con la Legge di Bilancio 2021 è stata poi modificata la soglia al di sotto della quale l’imposta non è dovuta, passata da 10 euro trimestrali ad euro 25 trimestrali, per 100 euro all’anno, come nel sistema Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi, al quale il produttore/utilizzatore è tenuto a versare il CAC - Contributo Ambientale Conai -, differenziato per tipologia di imballaggio immesso sul mercato).
Plastic tax: uno sguardo sull’Europa
La plastic tax è dunque un’imposta di consumo, monofase e come tutte le imposte di consumo, sarà applicata nella stessa misura ai prodotti nazionali e ai prodotti che provengono da paesi dell’Ue o da paesi terzi, così da non determinare distorsioni della concorrenza a scapito delle nostre imprese. Parimenti, l’imposta non sarà applicata ai prodotti ceduti a soggetti economici operanti in altri paesi dell’Ue, ovvero esportati verso paesi terzi.
Tanto premesso in ordine al funzionamento dell’imposta, oltre alla finalizzazione dei provvedimenti attuativi (Circolari, determinazioni direttoriali, etc.), resta comunque da definire la strategia generale, anche alla luce delle due seguenti tematiche:
- La strategia di un più ampio Piano plastica nazionale, laddove la Comunicazione COM(2018) 28 FINAL prevede come obiettivo finale che, entro il 2030, tutti gli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell’UE siano riutilizzabili o facilmente riciclabili;
- Il rapporto tra la misura nazionale e comunitaria, laddove sembra non esserci contraddizione tra plastic tax nazionale e contributo comunitario e anzi la plastic tax nazionale potrebbe contribuire a ridurre l’ammontare del contributo. Il 5 giugno 2019, come sopra accennato, è stata infatti adottata, da parte del Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, la Direttiva 2019/904, tesa a ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull’ambiente (Single Use Plastics). La Direttiva è entrata in vigore il 2 luglio 2019 e ogni Stato membro avrebbe dovuto adottare provvedimenti nazionali per adeguarsi alle nuove regole entro il 3 luglio 2021.
Tra i punti generali da tenere in considerazione nel sistema complessivo del “mondo” plastica bisogna quindi, senz’altro, considerare anche la disciplina comunitaria.
La previsione di una norma nazionale che riguardi solo gli imballaggi rientra peraltro a pieno titolo nella Strategia Europea, laddove, già a maggio 2018, la Commissione Europea aveva inserito tra le sue proposte per il bilancio comunitario 2021-2027 l’introduzione di un tributo nazionale di 0,80 centesimi di euro per ogni chilogrammo di plastica contenuto in imballaggi non riciclati.
Il 5 giugno 2019, è stata poi adottata, come detto, la Direttiva n. 2019/904, che si applica, più in particolare, ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Per definire chiaramente l’ambito di applicazione della Direttiva è stato quindi specificato il concetto di prodotti di plastica monouso, laddove la definizione esclude i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti.
I prodotti di plastica monouso sono dunque quelli che sono generalmente destinati ad essere utilizzati una volta sola, oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati.
Proprio nell’ambito delle suddette direttrici, l’orientamento generale comunitario è dunque quello di aumentare le risorse proprie dell’Ue attraverso nuove contribuzioni, tra cui anche il contributo basato sui rifiuti non riciclati degli imballaggi in plastica, che dovrà essere versato da ogni Stato all’Ue in misura direttamente proporzionale alla “quantità dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generata in ogni Stato membro”.
Ciascuno Stato dovrà quindi versare all’Ue un contributo calcolato sui dati Eurostat inerenti i quantitativi di imballaggi plastici ottenuti da materia prima non riciclata.
Nel Recovery Fund alla voce “New Own Resources” si prevede pertanto una plastic tax europea, che ammonterà a 80 centesimi al kg, prevedendo un meccanismo regressivo per evitare un impatto esagerato sui contribuenti con redditi più bassi, con dunque una riduzione forfettaria annua applicata ai contributi degli Stati membri con un RNL (Reddito nazionale lordo) pro capite nel 2017 al di sotto della media dell’Ue.
Gli ambiti applicativi dell’imposta nazionale sui MACSI e del contributo europeo sulla plastica sembrano del resto coerenti, per quanto non coincidenti. I due prelievi in questione verosimilmente sono infatti complementari, laddove l’imposta nazionale potrebbe perseguire alcune delle finalità del contributo comunitario, dato che:
- da una parte, tassa il consumo di buona parte dei contenitori monouso e quindi astrattamente ne riduce il consumo;
- dall’altra, esenta la plastica riciclata contenuta nei MACSI, generando una maggiore richiesta di prodotto riciclato (aumentando così la percentuale di riciclo nazionale).
In conclusione, per promuovere la sostenibilità ambientale è senz’altro necessario definire specifiche e mirate politiche di governo, che, come nella specie, si possano anche avvalere della leva fiscale nell’ambito di un organico Piano nazionale, laddove una (razionale) imposizione sulle materie plastiche potrebbe incentivare le imprese ad innovare e introdurre forme e materiali alternativi e meno inquinanti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La cosiddetta “Plastic tax”