OIC: per la corretta classificazione delle partecipazioni in bilancio è necessario monitorare la capacità della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha previsto un principio contabile, il numero 21, che disciplina il trattamento contabile delle partecipazioni.
Lo scorso 3 dicembre l’OIC ha ritenuto opportuno rispondere ad un quesito proprio sul principio contabile numero 21, con un focus particolare al tema della classificazione delle partecipazioni (di controllo e non) nell’attivo dello stato patrimoniale.
Il chiarimento si è concentrato, in particolare, a chiarire quali debbano essere gli elementi effettivi da considerare per la corretta classificazione delle partecipazioni tra l’attivo immobilizzato e l’attivo circolante.
OIC 21: aspetti definitori
Facciamo però una breve premessa di carattere definitorio: cosa si intende per partecipazioni e come vengono definite dal principio contabile nazionale 21 emanato dall’OIC?
Le partecipazioni sono investimenti nel capitale di altre imprese.
Esse possono essere rappresentate da azioni o quote a seconda che si tratti di S.p.A o S.a.p.a o di S.r.l. e di Società di Persone (S.s., S.n.c., S.a.s.).
La partecipazione consente quindi al titolare di disporre di un insieme di diritti ed obblighi, sia di carattere patrimoniale che amministrativo, collegati allo status di socio. Si pensi, a titolo di esempio, al diritto di percepire i dividendi che vengono rilevati quando si statuisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento degli utili.
OIC 21: la corretta classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante
Il recente intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità mira a fornire un chiarimento in merito alla classificazione nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute.
In realtà, la risposta fornita dall’OIC non muta in modo sostanziale la risposta fornita a novembre, né l’impianto complessivo del principio contabile nazionale 21.
In particolare, secondo l’OIC, la corretta classificazione in bilancio delle partecipazioni societarie deve considerare necessariamente i seguenti elementi:
- la destinazione della partecipazione
- le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni;
- le partecipazioni destinate ad essere cedute nel breve termine si iscrivono dentro l’attivo circolante.
- gli elementi che determinano la destinazione della partecipazione ovvero:
- effettiva volontà della direzione aziendale;
- effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
Di conseguenza, ciò che rileva ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni (di controllo e non), è la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
“Quindi la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante invece che nell’attivo immobilizzato”
E ancora:
“La partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di venderla e tale partecipazione dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo”
Cosa si intende per periodo prolungato di tempo per l’iscrizione in bilancio delle partecipazioni societarie?
In materia di partecipazioni societarie, quando l’OIC parla di periodo prolungato di tempo fa riferimento:
“ad un arco temporale non inferiore a 12 mesi ”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La mera prospettiva di vendita non è sufficiente per classificare le partecipazioni nell’attivo circolante