Uno dei grandi interrogativi che si sono poste le ONLUS riguarda il procedimento di devoluzione del loro patrimonio, passo obbligato in caso di mancato adeguamento dello statuto alle norme del terzo settore.
La riforma del terzo settore ha investito diverse tematiche ed influenzato molteplici procedure, molte delle quali gestite da organismi ad oggi non più in essere, ed altri in fase di costituzione, sollecitando interrogativi e creando incertezza tra gli operatori del settore.
Come abbiamo sottolineato in altri approfondimenti, una delle problematiche più sentite è quella relativa alle ONLUS che non intendono iscriversi al RUNTS, e che quindi saranno destinate a dover attivare un processo di perdita della qualifica fiscale dal quale discenderà anche l’obbligata devoluzione del patrimonio.
Una questione controversa è però l’effettiva procedura che dovrà essere implementata per poter compiere la devoluzione del patrimonio in conseguenza della perdita della qualifica di ONLUS.
Parere sulla devoluzione dopo la perdita della qualifica di ONLUS: organo competente
La risoluzione 89 dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2019, in risposta al quesito sollevato dal Forum del Terzo settore in merito alla possibilità per le ONLUS di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla previgente normativa fino al momento in cui la riforma del terzo settore non sarà effettivamente entrata in vigore, tratta di anagrafe delle ONLUS, ponendo un limite temporale a partire dal quale non potranno più mantenervi l’iscrizione.
La risoluzione espone difatti che:
“un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.”
Il punto è che le disposizioni normative ad oggi in vigore trattano ancora di Anagrafe delle ONLUS, quando in realtà essa è stata formalmente soppressa nel 2012, e le funzioni da essa svolte sono state attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ancora una volta quindi il legislatore ha creato un’incongruenza normativa, dovuta ad un’incompleta entrata in vigore delle nuove disposizioni, trattando ancora di anagrafe delle ONLUS quando in realtà essa non è più in essere.
Procedimento di emissione del parare sulla devoluzione del patrimonio della ONLUS
Una ONLUS può essere obbligata alla devoluzione del proprio patrimonio a seguito della perdita di tale qualifica che può avvenire per scioglimento o per decadenza dei requisiti, con estinzione dell’ente o con proseguimento dell’attività, queste diverse casistiche comportano differenti procedure da implementare.
Nel caso in cui la ONLUS voglia proseguire la propria attività nonostante la perdita della qualifica dovrà procedere con la devoluzione del patrimonio incrementale, previo parere richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sul sito del Ministero si potrà trovare l’apposita modulistica, specifica per le due casistiche, quella della devoluzione con continuità dell’attività dell’ente e quella invece a seguito di scioglimento.
Il Modello TS 4 è relativo all’“emissione del parere devolutivo a seguito di perdita della qualifica di ONLUS senza estinzione”, il quale dovrà essere compilato dal legale rappresentante dell’associazione richiedente, ed inviato attraverso le modalità previste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’organizzazione che devolve il patrimonio dovrà allegare al modulo i seguenti documenti:
- Atto costitutivo e statuto;
- Documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell’associazione devolvente redatta ai sensi dell’articolo 20 bis, comma 1, lettera a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla data in cui l’ente ha acquisito la qualifica di Onlus, nonché la medesima documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui la qualifica è venuta meno;
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione devolvente dalla quale risulti quantificato l’eventuale incremento patrimoniale realizzato nel periodo di fruizione della qualifica fiscale di Onlus, che deve essere oggetto di devoluzione, o l’eventuale assenza di incremento patrimoniale;
- Documentazione che attesti l’autocancellazione o provvedimento emesso dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate che abbia disposto la cancellazione dell’ente dall’Anagrafe unica delle Onlus;
- Delibera assembleare da cui risulti l’indicazione del beneficiario del patrimonio.
L’organizzazione destinataria del patrimonio dovrà allegare:
- Atto costitutivo e statuto;
- Lettera di accettazione del patrimonio devoluto a firma del legale rappresentante dell’ente/organizzazione con l’indicazione del patrimonio accettato (il patrimonio accettato deve risultare corrispondente al patrimonio risultante dalla documentazione dell’ente/organizzazione che perde la qualifica).
Con la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS nel 2012 le funzioni da essa esercitate sono quindi passate in capo al Ministero quali ad esempio quelle esposte nell’art. 3, comma 1, lett. a) del DPCM del 21 marzo 2001 n. 329,
esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati organizzazioni, terzo settore e enti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Parere devolutivo dopo la perdita della qualifica di ONLUS senza estinzione: competenza del Ministero