ONLUS: la cancellazione dall’anagrafe

Cristina Cherubini - Associazioni

La riforma del terzo settore ancora in fase di transizione sta portando alla riflessione molte associazioni, incerte sul proprio futuro e confuse da molte norme che ancora devono essere perfezionate. In particolare è ancora da chiarire il percorso per le ONLUS che non entreranno nel RUNTS.

ONLUS: la cancellazione dall'anagrafe

ONLUS: analizziamo di seguito le regole relative alla cancellazione dall’anagrafe.

Ripercorrendo alcune tematiche analizzate in precedenti approfondimenti, ormai è chiaro che non tutte le associazioni decideranno di iscriversi al RUNTS. Molte di esse ad oggi conservano la qualifica fiscale di ONLUS, della quale perderanno però i benefici nel caso in cui non dovessero adeguare i propri statuti e rimanessero quindi estranee alla riforma.

La scelta spetta alle associazioni, e non sarà sicuramente semplice capire quale potrebbe essere il miglior percorso da seguire.

Le agevolazioni previste dal legislatore in ambito economico, sociale e fiscale potranno essere utilizzate solo da coloro che decideranno di iscriversi al RUNTS, ma per molti enti sono molteplici le considerazioni da fare, che spesso vanno oltre le mere misure agevolative.

Prendendo ad esempio una ONLUS che non desidera entrare a far parte del RUNTS, andremo ad illustrare la procedura che dovrà implementare.

ONLUS, la cancellazione dall’anagrafe: la perdita della qualifica

La riforma del terzo settore ha eliminato completamente la figura delle ONLUS, in quanto tale qualifica fiscale non esisterà più dal momento in cui le normative saranno completamente entrate in vigore ed ogni condizione sarà rispettata.

Paradossalmente però ancora oggi, in pieno momento di transizione, è possibile costituire una ONLUS ed è possibile deciderne le sorti.

Una ONLUS intenzionata a passare al terzo settore non dovrà compiere particolari passi se non quelli richiesti ad ogni altra associazione, quale l’adattamento dello statuto, mentre invece la situazione diventa complessa nel caso in cui essa non intenda iscriversi al RUNTS.

La mancata iscrizione al Registro unico del terzo settore comporta infatti la perdita della qualifica di ONLUS.
Tale perdita porta con se l’impossibilità di poter usufruire delle misure agevolative fiscali, sociali ed economiche previste dal legislatore e l’obbligatoria devoluzione del patrimonio.

Decadenza della ONLUS senza scioglimento: procedimento di cancellazione e conseguenze

La perdita della qualifica di ONLUS può avvenire per scioglimento o per decadenza di alcuni requisiti.

In passato chiaramente non accadeva che gli enti spontaneamente decidessero di rinunciare a tale qualifica pur continuando a svolgere l’attività, quindi il problema che andremo noi a sollecitare non era stato finora analizzato.

La riforma del terzo settore ha portato alla luce anche il presente interrogativo. Gli utenti si sono infatti chiesti quale potesse essere il destino del patrimonio delle ONLUS che decidevano di non iscriversi al RUNTS ma di continuare a svolgere la propria attività come enti non commerciali.

La procedura da seguire è la seguente:

  • il legale rappresentante della ONLUS dovrà compilare ed inviare l’apposito modulo per la richiesta della cancellazione agli uffici della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, indicando i motivi che hanno portato alla perdita della qualifica;
  • al modulo dovrà essere allegato apposito verbale dal quale risulti la decisione presa dall’associazione in merito alla perdita della qualifica;
  • chiedere parere all’anagrafe delle ONLUS in merito alla devoluzione del patrimonio;
  • determinare il valore del patrimonio incrementale da devolvere.
MODELLO DI COMUNICAZIONE- CANCELLAZIONE ONLUS
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La devoluzione del patrimonio, difatti così come specificato anche nella circolare 59/E del 31 ottobre 2007 dell’Agenzia delle Entrate:

“nell’ipotesi in cui l’ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati dall’art. 10, comma 1, lett. f, del D.lgs. 460/97, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus.”

Tale procedimento viene poi illustrato all’interno dell’atto di indirizzo n. 5 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le ONLUS che non vorranno seguire tale procedura potranno aspettare la decadenza dell’anagrafe e declinare la richiesta di trasmigrazione al RUNTS, a meno che esse non siano iscritte a registri regionali del volontariato come quelli previsti per APS e ODV. In questo caso il passaggio sarà automatico e la procedura potrebbe divenire più complessa.

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