Omesso versamento: è legittima la cartella anche senza avviso bonario in caso di controllo automatizzato della dichiarazione. L'obbligo di invio della comunicazione di irregolarità al contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, sussiste solo in caso di errori in dichiarazione o qualora emerga un'imposta, una maggiore imposta o un risultato diverso.
In caso di controllo automatizzato della dichiarazione l’obbligo di inviare al contribuente la comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo sorge solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione o quando, dai controlli effettuati dall’Ufficio per verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione, emerga un’imposta o una maggiore imposta o un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.
Di conseguenza, nel caso di mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate, la cartella di pagamento è legittima anche se non preceduta da alcuna comunicazione.
Oggi torniamo quindi ad analizzare una fattispecie interessante e trattata più volte dalla giurisprudenza tributaria, come nel caso (datato) oggetto della seguente analisi.
Cartella esattoriale legittima anche senza avviso bonario: ecco perché
Il fatto - La controversia riguarda una società a cui era stata notificata una cartella di pagamento per la correzione di irregolarità emerse dal controllo della dichiarazione dei redditi.
Il ricorso presentato dalla contribuente è giunto sin davanti alla CTR e avverso la sfavorevole sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 6, co. 5 della legge n. 212/2000, per aver la CTR affermato che la procedura di correzione di errori nella dichiarazione dei redditi non debba essere preceduta da un atto di contestazione al contribuente, essendo questo necessario solo quando l’Agenzia contrapponga una propria valutazione o ricostruzione dei fatti a quelle del contribuente.
La contribuente ha infatti affermato che l’art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 impone la comunicazione di irregolarità al fine di evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli effetti formali, consentendogli di fornire chiarimenti entro i successivi trenta giorni, così come dispone l’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, prima dell’iscrizione a ruolo di liquidazioni di tributi risultanti da dichiarazione.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi e ha rigettato il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese processuali.
La decisione - Il primo motivo di ricorso attiene a un presunto vizio di motivazione della cartella di pagamento, recante le imposte iscritte a ruolo a seguito di un controllo automatizzato eseguito a sensi dell’art. 36-bis del DPR 600 del 1973, quantificate e dichiarate dalla società ma non versate.
Si tratta, nel caso di specie, di mera liquidazione di quanto dichiarato e non versato ed è pertanto la stessa cartella di pagamento a motivare adeguatamente la pretesa tributaria, insieme al confronto con la dichiarazione dei redditi, tanto da non essere necessaria l’emissione di un prodromico avviso di accertamento.
In caso come questo, infatti, la pretesa si legittima direttamente con l’iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella di pagamento, dalla cui lettura il destinatario può comprendere, agevolmente e perfettamente, tutti i motivi del richiesto pagamento.
I controlli automatici e l’articolo 36-bis del dpr 600/1973
L’art. 36-bis, DPR n. 600 del 1973, dispone in particolare che, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Dalla lettera della norma emerge con chiarezza che l’obbligo della comunicazione preventiva al contribuente, rispetto all’iscrizione al ruolo, insorge quando
- vengano rilevati errori nella dichiarazione;
- o quando, in esito ai controlli effettuati dall’Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione), emerga un’imposta a credito o una maggiore imposta o “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” e che esso risponde all’esigenza di “evitare la reiterazione di errori e… consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.”
L’invio della comunicazione di irregolarità, quindi, è rivolta esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato, senza rilevare nell’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti della cartella di pagamento.
Diversa è invece la fattispecie descritta nella disposizione di cui all’art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, la quale impone il contraddittorio endoprocedimentale soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre - per le suesposte ragioni - nel caso di mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
La legittimità della notifica della cartella di pagamento in assenza di comunicazione preventiva
In tutti questi casi, quindi, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell’art. 36 -bis DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Tale impostazione è in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione.
Da tale assunto deriva che, in tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto impositivo con cui si procede al controllo cartolare alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.
Diverso è se, invece, la pretesa impositiva si traduce in una rettifica della dichiarazione, nel qual caso l’atto deve essere adeguatamente motivato, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda detta pretesa.
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